F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 139/TFN – SD del 10 Maggio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7477/404pf21-22/GC/gb del 31 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri Aurelio De Laurentiis, Raffaele Canonico e della società SSC Napoli Spa – Reg. Prot. 133/TFN-SD

Decisione/0139/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0133/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Paolo Clarizia – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Andrea Giordano – Componente

Valentina Ramella – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 4 maggio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.7477/404pf21-22/GC/gb del 31 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri Aurelio De Laurentiis, Raffaele Canonico e della società SSC Napoli Spa, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 7477/404pf21-22/GC/gb del 31.3.2022, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. il Cav. Aurelio De Laurentiis, Presidente e Legale Rappresentante della SSC Napoli Spa: per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 1, delle NOIF, delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione

Sportiva 2021/2022 della FIGC” (versione 4, del 3.12.2021), e della Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30 dicembre 2021, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36/A FIGC pubblicato il 28.07.2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, ed in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito ai calciatori Lobotka Stanislav, Rrhamani Amir e Zielinski Piotr di partire da Napoli alla volta di Torino con l’aereo in data 05.01.2022, insieme al resto del “gruppo squadra”, e di partecipare (cfr. distinta gara) in data 06.01.2022 alla gara valevole per il Campionato di Serie A Juventus – Napoli, nonostante i tre citati calciatori fossero stati sottoposti a quarantena domiciliare sino al 09.01.2022, come disposto dall’ASL Napoli 2 – Nord, con nota, avente ad oggetto “Provvedimenti da adottare per positività al TNF di alcuni componenti del Gruppo Squadra SSC Napoli”, comunicata in data 05.01.2022 alle ore 17,01;

2. il dott. Raffaele Canonico, Responsabile Sanitario della SSC Napoli Spa: per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 1, delle NOIF, delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC”, versione 4, del 3.12.2021), e della Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30 dicembre 2021, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36/A FIGC pubblicato il 28.07.2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, ed in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito ai calciatori Lobotka Stanislav, Rrhamani Amir e Zielinski Piotr di partire da Napoli alla volta di Torino con l’aereo in data 05.01.2022, insieme al resto del “gruppo squadra”, e di partecipare (cfr. distinta gara) in data 06.01.2022 alla gara valevole per il Campionato di Serie A Juventus – Napoli, nonostante i tre citati calciatori fossero stati sottoposti a quarantena domiciliare sino al 09.01.2022, come disposto dall’ASL Napoli 2 – Nord, con nota, avente ad oggetto “Provvedimenti da adottare per positività al TNF di alcuni componenti del Gruppo Squadra SSC Napoli”, comunicata in data 05.01.2022 alle ore 17,01;

3. la Società SSC Calcio Napoli Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, CGS, per il comportamento posto in essere dal Cav. Aurelio De Laurentiis, suo Presidente e Legale Rappresentante, e a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, CGS, per il comportamento posto in essere dal dott. Raffaele Canonico, suo Responsabile Sanitario.

La fase istruttoria

L’indagine, avente ad oggetto “Accertamenti finalizzati alla verifica della corretta applicazione dei protocolli sanitari FIGC e della normativa di settore vigente da parte della Società SSC Napoli in occasione della gara Juventus-Napoli del 06/01/2022”, ha tratto origine dall’acquisizione della documentazione (in particolare delle comunicazioni intercorse tra la SSC Calcio Napoli e le ASL territorialmente competenti) relative alle condotte poste in essere dalla Società e dal proprio Responsabile Sanitario in occasione della riscontrata positività al Covid19 di alcuni tesserati facenti capo al “gruppo squadra” nei giorni immediatamente precedenti la gara Juventus – Napoli del 6.1.2022.

Nel corso delle indagini esperite sono stati acquisiti, tra gli altri, i provvedimenti adottati dalle ASL Napoli 1 Centro e Napoli 2 Nord in occasione della comunicata positività di alcuni tesserati e dei relativi contatti stretti; è altresì stata sentita la responsabile del Dipartimento di Prevenzione ASL Napoli 2 – Nord, dott.ssa Granata.

Ritualmente notificata la comunicazione di chiusura delle indagini, venivano auditi gli odierni deferiti, nonché acquisita la memoria e documentazione allegate al verbale di dichiarazioni rese dal Cav. De Laurentiis in data 2.3.2022.

Esaminati detti atti, la Procura Federale disponeva l’iscrizione di un ulteriore soggetto, qui non deferito, e si determinava a richiedere una parziale archiviazione delle originarie incolpazioni. Veniva dunque disposto il deferimento del dott. Canonico e del Cav. De Laurentiis per le residue incolpazioni, nonché della SSC Napoli Spa per responsabilità diretta e oggettiva.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento, la difesa dei deferiti ha depositato memoria difensiva eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità del deferimento per asserita violazione dell’art. 125, comma 2, CGS. Ad avviso della difesa, infatti, notificata la conclusione delle indagini in data 28.1.2022 e spirato il successivo 12.2.2022 il termine concesso per l’esercizio delle facoltà previste dal codice di rito, la Procura Federale avrebbe dovuto disporre il deferimento entro i trenta giorni da detta scadenza.

Nel merito, la difesa contestava la fondatezza del deferimento avuto riguardo alla documentazione depositata in fase di indagine (e già oggetto di precedente memoria difensiva) rilevando che proprio l’Ente che aveva emesso il provvedimento contestato (“Provvedimenti da adottare per positività di alcuni componenti del Gruppo Squadra SSC Napoli”, comunicato in data 5.1.2022 alle ore 17,01) aveva ritenuto adempiute le prescrizioni imposte e rispettata la normativa vigente. Quanto alla posizione del Cav. De Laurentiis, la difesa sottolineava inoltre come il deferito, legale rappresentante di una Società dotata di una specifica organizzazione e di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo integrato ad hoc con una sezione relativa alle attività rilevanti per il Codice di Giustizia Sportiva, avesse conferito per iscritto specifiche deleghe di funzioni a soggetti professionalmente idonei, deleghe munite della espressa accettazione dei delegati.

Il dibattimento

All’udienza del 4.5.2022, tenuta in presenza, hanno partecipato gli avv.ti Ricciardi e Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, il Cav. De Laurentiis, il dott. Canonico e dott. Chiavelli personalmente, unitamente agli avvocati Grassani e Menichini. I rappresentanti della Procura Federale, richiamato il contenuto del deferimento, hanno concluso per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e l’irrogazione delle sanzioni di cui al verbale d’udienza.

Hanno quindi preso la parola i deferiti. Il dott. Canonico ha ribadito di aver osservato le prescrizioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute del 18.6.2020 in piena coscienza professionale; ha precisato inoltre che, una volta ricevuta la comunicazione del provvedimento della ASL Napoli 2 Nord del 5.1.2022, aveva preso contatti diretti con il responsabile della Struttura, trattandosi peraltro di un giorno festivo, e di aver concordato con tale funzionario sull’applicabilità al caso di specie della citata Circolare. Il Cav. De Laurentiis ha sottolineato la propria estraneità ai fatti oggetto del procedimento, avendo egli rilasciato specifiche deleghe a soggetti professionalmente competenti nello specifico ambito relativo alla normativa emanata in ragione della pandemia da Covid 19. Ha quindi preso la parola l’avv. Grassani che ha illustrato le ragioni della ritenuta assenza di fondamento del deferimento, concludendo con una richiesta di proscioglimento per tutti i deferiti.

La decisione

Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti, osserva.

Risulta in atti come a far tempo, quantomeno, dal giorno 4.1.2022 si fossero riscontrati numerosi casi di positività al Covid 19 tra i tesserati, a diverso titolo, della SSC Calcio Napoli.

Sono infatti state acquisite le email inviate dal dott. Canonico alle competenti strutture pubbliche nelle quali, di giorno in giorno, veniva aggiornato l’elenco dei soggetti positivi, comprensivo dell’allenatore della squadra, e venivano comunicati i nominativi dei c.d. “contatti stretti” di questi ultimi. Le strutture venivano inoltre relazionate circa le condizioni igienico-sanitarie nelle quali i soggetti positivi avevano interagito con gli altri tesserati.

Risulta altresì che con provvedimento del 5.1.2022 (ore 15.44) la ASL Napoli 1 Centro, rilevata la presenza di un “acclarato focolaio di positività che tra l’altro presenta un continuo trend di casi positivi”, raccomandava alla Società di attenersi scrupolosamente al massimo rispetto delle norme di contenimento e riduzione del rischio, alla luce del principio di massima cautela. Detto provvedimento, con riferimento ai contatti stretti ad alto rischio, prescriveva l’osservanza di quanto previsto al punto 1 della Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 31.12.2021.

Per quel che rileva ai fini del presente deferimento, proprio a seguito delle comunicazioni intervenute dal giorno 4 gennaio, alle ore 17.01 del 5.1.2022, veniva notificato alla pec della società, nonché inviato alla email ordinaria del settore sanitario della SSC Calcio Napoli, il provvedimento emesso in pari data dalla ASL Napoli 2 Nord – Dipartimento di Prevenzione, a firma della dott.ssa Granata, con il quale per i calciatori Lobotka, Rrhamani e Zielinski, veniva disposto “un periodo di quarantena domiciliare fino al giorno 09/01/2022” ai sensi della circolare ministeriale del 31.12.2021.

Sentita nella fase di indagine, la dott.ssa Granata puntualizzava che, ai sensi del provvedimento dalla stessa adottato, i tre calciatori sarebbero dovuti rimanere presso il proprio domicilio almeno fino all’esito del tampone di verifica, da eseguirsi il giorno 9.1.2022. Interpellata specificamente sul punto, la funzionaria ha precisato tuttavia che “alcune circolari modulate dal Ministero della Salute sono state emanate per regolare la quarantena/isolamento delle persone appartenenti alle società sportive professionistiche, nello specifico quella del 18.6.2020, che disciplina un tipo di quarantena soft, nel senso che ai positivi è vietata qualsiasi attività sportiva in gruppo, mentre per quelli posti in quarantena la circolare prevede che possano uscire per raggiungerei il campo di allenamento e fare ritorno al luogo di quarantena, sempre indossando i DPI”. Ha altresì precisato che la Circolare 18.6.2020 doveva e deve ritenersi tuttora vigente.

Ebbene, alla luce del mero tenore letterale del provvedimento adottato dalla ASL Napoli 2 Nord sopra riportato, non v’è dubbio che i tre calciatori di cui all’incolpazione non sarebbero potuti partire per Torino e, tantomeno, essere impiegati nella gara che si sarebbe disputata il giorno successivo. Con la conseguenza che la condotta contraria tenuta, quantomeno, dal dott. Canonico, dovrebbe ritenersi in astratto assunta in violazione del provvedimento amministrativo citato e dunque sussumibile, sotto il profilo materiale, nelle violazioni contestate.

Sotto il profilo soggettivo, tuttavia, ritiene il Tribunale che la condotta contestata non risulti assistita dal necessario elemento psicologico.

Ed invero, risulta per tabulas, a conferma di quanto riferito in sede di audizione, che, proprio in conseguenza della ricezione (al termine del volo aereo di trasferimento a Torino) del provvedimento contenente le prescrizioni per i tre calciatori, il dott. Canonico prese diretto contatto con la ASL Napoli 2, nella persona del Direttore Generale dott. d’Amore, riferendo che i tre tesserati erano presenti al seguito della squadra “in virtù della Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020, tuttora vigente” (cfr. dichiarazione dott. Bianco, 8.2.2022).

Ebbene, a seguito di tale interlocuzione, il dott. Bianco, Direttore del medesimo Dipartimento che aveva emanato le prescrizioni di cui all’incolpazione, inviò un provvedimento del seguente tenore: “esaminata la relazione del dott. Canonico (sulla gestione dei tre calciatori, nrd) abbiamo ritenuto che le norme di legge, inclusa la richiamata circolare del Ministero della Salute 18 giugno 2020, avessero fondamento e le nostre prescrizioni osservate e dunque non abbiamo disposto alcuna sanzione, tanto nei confronti della datrice di lavoro e del responsabile sanitario della stessa, quanto nei confronti dei calciatori”.

Pare dunque evidente che al momento del fatto la condotta del dott. Canonico fu improntata al dichiarato rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 21463 del 18.6.2020, recante specifiche disposizioni in tema di “modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi Covid-19, in particolari contesti di riferimento, quali l’attività agonistica di squadra professionista” e che l’interlocuzione con il dirigente dell’ASL Napoli 2, proprio sullo specifico punto della gestione dei contatti positivi in questione, abbia confortato il deferito nell’operare in tal senso.

Soccorre sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che, in materia contravvenzionale, ha più volte statuito il principio per cui l’agire del trasgressore può dirsi assistito da buona fede, che esclude la responsabilità, “quando il comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fatto positivo dell’autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere” (cfr. Cass. pen., Sez. III, 12.1.2016, n. 5506; nello stesso senso, Sez. I, 15.7.2015 , n. 47712, per cui “la buona fede ben può essere determinata da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della autorità amministrativa deputata alla tutela dell'interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta quanto alla rilevanza del fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della pubblica amministrazione”; anche Sez. III, 20.5.2016, n. 35314).

Non è dunque possibile, sotto il profilo soggettivo, alcun addebito al dott. Canonico per aver consentito la partenza dei calciatori e il loro impiego nella gara Juventus-Napoli del giorno 6.1.2022 in osservanza della Circolare 18.6.2020, ancorché il provvedimento adottato dalla ASL 2 Napoli in data 5 gennaio 2022 non facesse alla stessa riferimento, richiamando invece la più restrittiva (ma non applicabile alla fattispecie in esame) Circolare del 31.12.2021.

Conforta in tal senso, peraltro, anche la disamina della vicenda contenuta nella citata dichiarazione del Direttore del Dipartimento da cui era provenuto il provvedimento che imponeva la quarantena; dichiarazione che, all’esito della ricostruzione dei fatti, ha ritenuto insussistente qualsivoglia violazione di legge e, per quel che qui rileva, osservate le prescrizioni impartite dall’Ente. Quanto sin qui illustrato rende evidente l’assenza di qualsivoglia addebito anche nei riguardi del Cav. De Laurentiis, qui deferito in ragione della carica sociale ricoperta. Anche a voler prescindere dalla documentata sussistenza delle deleghe di funzioni in favore di altri soggetti e dall’assenza di prova circa il coinvolgimento aliunde del Presidente nella trasferta in questione, è evidente che ogni eventuale informazione in merito non potrebbe che essere stata al medesimo trasferita nei termini sopra ricostruiti con la conseguente assenza, anche in questo caso, del necessario elemento soggettivo.

In conclusione, entrambi i deferiti vanno prosciolti dai rispettivi addebiti. Al proscioglimento del Presidente e del dirigente segue quello della società.

Restano assorbite tutte le ulteriori diverse questioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 maggio 2022.

 

IL RELATORE

Valentina Ramella

IL PRESIDENTE

Carlo Sica

 

Depositato in data 10 maggio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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