F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 285/CSA pubblicata il 11 Maggio 2022 – sig. Medel Soto Gary Alexis

 

Decisione n. 285/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 288/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Paolo Del Vecchio - Componente (relatore)

Andrea Lepore – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 288/CSA/2021-2022, proposto dal calciatore Medel Soto Gary Alexis in data 21.04.2022,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo nazionale presso Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 254 del 19.04.2022, avverso la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate effettive di gara ed ammonizione ed ammenda di € 5.000,00 in relazione alla gara Juventus/Bologna del 16 Aprile 2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 26.04.2022 l’avv. Paolo Del Vecchio e uditi l’Avv. Mattia Grassani per il reclamante e il calciatore Medel Soto Gary Alexis, nonché sentito l’arbitro.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo decideva di infliggere al calciatore Medel Soto Gary Alexis la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara ed ammonizione ed ammenda di € 5.000,00, a seguito della partita del Campionato di Serie A TIM - 2021/2022, 14 giornata ritorno, Juventus/Bologna, disputata in data 16.04.2022, e segnatamente per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (settima sanzione); per avere, inoltre, al 40° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, continuato a protestare in maniera plateale anche con gesti inequivocabili nei confronti del Direttore di gara, toccandogli lievemente il braccio alla notifica del provvedimento di espulsione (Com. Uff. n. 254 del 19.04.2022).

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo il prefato calciatore Medel Soto Gary Alexis, rilevando in fatto un diverso svolgimento degli eventi.

In particolare, secondo il reclamante, il gesto, pur plateale, compiuto dopo l’ammonizione, sarebbe stato privo di ogni connotato offensivo, minaccioso e/o irriguardoso nei confronti del Direttore di gara: il calciatore poi, a seguito dell’espulsione, avrebbe toccato l’arbitro, ma senza alcun intento violento.

Medel Soto Gary Alexis avrebbe agito in un momento concitato delle fasi finali di una gara carica di tensione e, terminata la gara, avrebbe poi fornito una spiegazione al Direttore di gara circa il proprio comportamento, ammettendo la responsabilità per l’accaduto e mostrando il proprio pentimento.

Pertanto, secondo il reclamante, la sanzione sarebbe stata eccessivamente afflittiva e non proporzionata all’effettiva colpa; chiedeva, quindi, di rivalutare la sanzione e ridurre la squalifica, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti, ad una giornata effettiva di gara, con mantenimento dell’ammonizione e dell’ammenda di € 5.000,00 ovvero, in via subordinata, di irrogare, in luogo della seconda giornata di squalifica, una sanzione pecuniaria ritenuta di giustizia da sommare all’ammenda di € 5.000,00 oltre all’ammonizione.

Il reclamo proposto dal calciatore Medel Soto Gary Alexis è in parte fondato e, pertanto, va parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in diritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dal rapporto arbitrale si evince che al 40° minuto del secondo tempo regolamentare il calciatore Medel Soto Gary Alexis, dopo essere stato ammonito per proteste, avrebbe continuato reiteratamente a protestare anche con un gesto plateale del braccio, senza però offendere e, successivamente, dopo essere stato espulso, prima di allontanarsi ed abbandonare il terreno di gioco, avrebbe toccato lievemente con la mano il braccio del Direttore di gara, continuando a protestare per le decisioni tecniche prese.

Questa Corte ha, quindi, sentito il Direttore di gara, che ha precisato che il contatto con il braccio, a seguito dell’espulsione, avveniva mentre Medel cercava di raggiungerlo per richiamare la sua attenzione. Quindi l’intenzione era solo quella di raggiungere l’arbitro, probabilmente già in un primo tentativo di “chiarimento” da parte del calciatore. In ogni caso si può tranquillamente affermare che il contatto non ha avuto alcun connotato di violenza, cosa che esclude qualsiasi ipotesi di configurabilità della fattispecie di cui agli artt. 35 e 36 C.G.S.

Inoltre l’arbitro ha confermato che, al termine della partita, il calciatore Medel si è scusato per l’atteggiamento tenuto sul terreno di gioco e che le proteste a parole proferite dal calciatore sono state generiche e non offensive, ma volte esclusivamente a contestare la decisione tecnica.

A tal riguardo l’articolo 36 C.G.S. stabilisce che “ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;

b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico”. Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie trova applicazione la lettera a) del comma 1 dell’art 36, in quanto la condotta è irriguardosa, ma non gravemente irriguardosa e il contatto fisico, come precisato dallo stesso arbitro, era “decontestualizzato”, in quanto volto solo a richiamare l’attenzione dell’ufficiale di gara.

Ai sensi dell’art.13 C.G.S., gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti.

Nel caso di specie, la Corte deve riconoscere l’applicabilità di un’attenuante generica, di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S., in quanto, dalla dinamica dell’episodio e dall’analisi dell’effettivo succedersi degli eventi, è possibile desumere come il calciatore Medel, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo.

Appare, infatti, importante sottolineare come Medel abbia poi alla fine protestato per un rigore che non era stato concesso, avendo quindi chiaramente equivocato la decisione dell’arbitro. Ciò è imputabile, quindi, alla particolare carica agonistica del momento.

Ma vi è di più.

Vi è, infatti, un’attenuante specifica: l’arbitro ha confermato che il calciatore a fine partita ha chiesto scusa per l’atteggiamento avuto.

Tali scuse, sintomo chiaro di resipiscenza del calciatore, integrano la circostanza attenuante specifica di cui all’art. 13, comma 1, lett. e), C.G.S. e legittimano la riduzione della squalifica in senso meno afflittivo per il calciatore.

In conclusione, sulla scorta della ricostruzione dei fatti quale risultante dal referto arbitrale e come da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale (cfr. C.U. n. 75/CSA, Sez. III, del 18 gennaio 2018; C.U. n. 39/CSA, Sez. II, del 31 ottobre 2017; C.U. n. 100/CSA, del 23 marzo 2016; C.U. n. 50/CSA, del 16 gennaio 2015), appare dunque appropriato riqualificare e riquantificare la sanzione inflitta nella diversa misura di 1 (una) giornata effettiva di gara, commutando la seconda giornata in ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00), con conferma dell’ammonizione e dell’ulteriore ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

Pertanto, in conclusione, la sanzione consisterà in una giornata di squalifica, un’ammenda complessiva di € 10.000,00 e la conferma dell’ammonizione.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara commutandola in 1 (una) giornata effettiva di gara oltre l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). Restano confermate l’ammonizione e l’ulteriore ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                              IL PRESIDENTE

Paolo Del Vecchio                                                          Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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