F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 88/TFN-SVE del 11 Maggio 2022 (motivazioni) – SSC Capua / ASD Cassino 1924 – Reg. Prot. 85/TFN-SVE

Decisione/0088/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0085/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Carlo Cremonini – Componente

Marco Scarpati – Componente

Lorenzo Sodero – Componente (Relatore)

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 2 maggio 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società SSC Capua (matr. 930726) contro la società ASD Cassino 1924 (matr. 940720) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul CU n. 8/E del 24.3.2022 (premio di preparazione calciatore Natale Roberto n. 27.2.2007 – matr. 2.439.714 - ric. 471),

la seguente

DECISIONE

Con provvedimento 24 marzo 2022, notificato il 29/03/2022, la Commissione Premi della FIGC condannava la ASD Cassino 1924 a corrispondere la somma di euro 831,00 di cui euro 664,80 alla società ASD SSC Capua quale premio di preparazione del calciatore Natale Roberto con riferimento alla stagione sportiva 2017/2018 ed euro 166,20 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale decisione la società ASD SSC Capua con reclamo del 5 aprile 2022 proponeva rituale e tempestiva impugnazione dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

Nello specifico, la società ASD SSC Capua con il suddetto reclamo lamenta la palese erroneità e illogicità della delibera impugnata, chiedendo la riforma parziale della pronuncia della Commissione Premi limitatamente alla parte della stessa con la quale non è stato riconosciuto il richiesto premio di preparazione anche per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016; 2016/2017, 2018/2019, ma solo per la stagione sportiva 2017/2018. Infatti, l’ASD SSC Capua sostiene di aver formato il calciatore interessato per le stagioni indicate, producendo dichiarazione certificativa di tesseramento del Comitato Regionale Campania - LND prot. n. 90 del 16.09.2021.

La società convenuta non si costituiva né inviava controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa in modalità videoconferenza il 2 maggio 2022 con la partecipazione dei difensori della sola reclamante che hanno concluso riportandosi agli atti ed è stata quindi trattenuta in decisione.

Il reclamo della società ASD SSC Capua non risulta fondato e conseguentemente deve essere rigettato.

Infatti, la società ASD SSC Capua risulta essere una società affiliata alla FIGC / LND Divisione calcio a 5 dal 2019/2020 che svolge attività di puro calcio a 5 maschile dilettanti. La società ASD Cassino 1924 risulta invece essere una società affiliata alla FIGC / LND che svolge attività di calcio a 11. Solamente nella stagione sportiva 2017/2018 (anno per il quale la Commissione Premi ha riconosciuto il premio di preparazione) la società ASD SSC Capua risultava svolgere attività di puro settore giovanile di calcio a 11.

In virtù di quanto stabilito dall’art. 96 delle NOIF applicabile al caso in esame, svolgendo le due società nelle stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2019/2020 attività differenti, la ASD SSC Capua (attività di calcio a 5) e la società ASD Cassino 1924 (attività di calcio a 11) il suddetto premio non può essere riconosciuto. Infatti, l’art. 96 delle NOIF citato prevede per il riconoscimento del suddetto premio che le società della LND interessate svolgano la stessa attività. Tale principio è stato riconosciuto in precedenti decisioni di codesto Tribunale (cfr. decisioni nn. 113 e 114 TFN SVE del 19.12.2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo presentato dalla società SSC Capua.

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 maggio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Lorenzo Sodero                                                      Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 11 maggio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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