F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 141/TFN – SD del 11 Maggio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7911/550pf21-22/GC/blp del 12 aprile 2022 nei confronti dei sigg.ri Raiola Filippo, Trapani Raffaele e della società Paganese Calcio 1926 Srl – Reg. Prot. 142/TFN-SD

Decisione/0141/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0142/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Giammaria Camici – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 5 maggio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7911 /550pf21-22/GC/blp del 12 aprile 2022 nei confronti dei sigg.ri Raiola Filippo, Trapani Raffaele e della società Paganese Calcio 1926 Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 12 aprile 2022, Prot. 7911 /550pf21-22/GC/blp, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- Il sig. Raiola Filippo, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società Paganese Calcio 1926 Srl, all’epoca dei fatti: per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 80, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in quanto ha tenuto, nel periodo dal 4 novembre 2021 all’8 febbraio 2022, una condotta di carattere dilatorio omettendo di dare riscontro in maniera tempestiva ed efficace alle numerose richieste istruttorie formulate dalla Co.Vi.So.C. nell’ambito dello svolgimento della sua attività di controllo, e in particolare alle note del 26/10/2021 Prot. 8325/2021, 22/11/2021 Prot. 8908/2021, 06/12/2021 Prot. 9442/2021, 14/12/2021 Prot. 9677/2021, 05/01/2022 Prot. 24/2022, 11/01/2022 Prot. 110/2022, 21/01/2022 Prot. 221/2022, 26/01/2022 Prot. 277/2022. In relazione ai poteri e funzioni degli stessi, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- sig. Trapani Raffaele, Procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore della società Paganese Calcio 1926 Srl, all’epoca dei fatti: per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 80, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in quanto ha tenuto, nel periodo dal 4 novembre 2021 all’8 febbraio 2022, una condotta di carattere dilatorio omettendo di dare riscontro in maniera tempestiva ed efficace alle numerose richieste istruttorie formulate dalla Co.Vi.So.C. nell’ambito dello svolgimento della sua attività di controllo, e in particolare alle note del 26/10/2021 Prot. 8325/2021, 22/11/2021 Prot. 8908/2021, 06/12/2021 Prot. 9442/2021, 14/12/2021 Prot. 9677/2021, 05/01/2022 Prot. 24/2022, 11/01/2022 Prot. 110/2022, 21/01/2022 Prot. 221/2022, 26/01/2022 Prot. 277/2022. In relazione ai poteri e funzioni degli stessi, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- La Società Paganese Calcio 1926 Srl: per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Raiola Filippo, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società Paganese Calcio 1926 Srl all’epoca dei fatti e dal sig. Trapani Raffaele, Procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore della società Paganese Calcio 1926 Srl all’epoca dei fatti; per rispondere a titolo di responsabilità propria per la violazione dell’art. 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 80, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in quanto ha tenuto, nel periodo dal 4 novembre 2021 all’8 febbraio 2022, una condotta di carattere dilatorio omettendo di dare riscontro in maniera tempestiva ed efficace alle numerose richieste istruttorie formulate dalla Co.Vi.So.C. nell’ambito dello svolgimento della sua attività di controllo, e in particolare alle note del 26/10/2021 Prot. 8325/2021, 22/11/2021 Prot. 8908/2021, 06/12/2021 Prot. 9442/2021, 14/12/2021 Prot. 9677/2021, 05/01/2022 Prot. 24/2022, 11/01/2022 Prot. 110/2022, 21/01/2022 Prot. 221/2022, 26/01/2022 Prot. 277/2022.

La fase istruttoria

L’indagine nasceva dalla segnalazione effettuata dalla Co.Vi.So.C. alla Procura Federale.

In particolare, con atto del 15 marzo 2022 n. 1298 con oggetto “Paganese Calcio 1926 Srl – intralcio attività di controllo”, la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura che la società Paganese Calcio 1926 Srl avrebbe tenuto una condotta dilatoria, omettendo di dare tempestivo ed efficace riscontro alle richieste istruttorie avanzatele.

All’atto era allegata tutta la corrispondenza, ed i relativi allegati, intercorsa nel periodo 4 novembre 2021-8 febbraio 2022 tra la Co.Vi.So.C. e la Paganese Calcio 1926 Srl.

La Procura Federale, ricevuti gli atti, in data 17 marzo 2022, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 550pf21-22, avente ad oggetto: “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine alla condotta tenuta dalla Società Paganese Calcio 1926 Srl in relazione alle richieste istruttorie avanzate dalla Commissione di Vigilanza durante la corrente stagione sportiva”.

Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva, oltre agli atti trasmessi dalla Co.Vi.So.C., i fogli di censimento 2021/2022 depositati dalla società nonché le visure camerali aggiornate.

In data 29 marzo 2022, la Procura Federale notificava all’Amministratore Unico e legale rappresentante della Paganese Calcio 1926 Srl, sig. Filippo Raiola, al Procuratore speciale della stessa, sig. Raffaele Trapani ed alla Paganese Calcio 1926 Srl l’avviso di conclusione delle indagini.

Con pec dell’1 aprile 2022, la Paganese chiedeva alla Procura copia degli atti di indagine e, inoltre, di essere sentita nella data indicata nell’avviso di conclusione delle indagini.

Nelle more, in data 7 aprile 2022, la Paganese Calcio 1926 Srl depositava memoria difensiva, con la quale contestava qualsivoglia responsabilità.

In pari data, la Procura provvedeva a sentire il sig. Raffaele Trapani. All’audizione partecipava anche il dott. Vincenzo Spera, in qualità di tributarista della società.

Anche in tale occasione l’incolpato negava ogni responsabilità, sostenendo di aver sempre fornito tempestive risposte e che eventuali ritardi sarebbero da addebitare alla mancanza di nuovi elementi rispetto alle risposte date in precedenza.

In sede di audizione il sig. Trapani depositava il ricorso depositato innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore in data 5 aprile 2022 volto all’omologa degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f.

Non ritenendo le giustificazioni addotte in sede di audizione idonee a scalfire l’impianto accusatorio, la Procura provvedeva, in data 12 aprile 2022, a deferire i sigg.ri Filippo Raiola, Raffaele Trapani e la Paganese Calcio 1926 Srl.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 5 maggio 2022.

La fase predibattimentale

In data 2 maggio 2022, tutti i deferiti, a mezzo dei difensori, avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo, depositavano memoria difensiva, chiedendo, altresì di essere ascoltati in sede di udienza.

Il dibattimento

All’udienza del 5 maggio 2022, svoltasi in videoconferenza, comparivano il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza dei deferiti.

Il sig. Raffaele Trapani compariva anche personalmente. Compariva, altresì, il dott. Vincenzo Spera, quale consulente tecnico della Paganese Calcio 1926 Srl.

La Procura Federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione, ai sensi dell’art. 90 NOIF, delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Filippo Raiola, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Raffaele Trapani, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la Paganese Calcio 1926 Srl, euro 10.000 (diecimila/00) di ammenda.

L’avv. Chiacchio si riportava alle proprie memorie difensive ed il dott. Spera evidenziava, ancora una volta, che le risposte fornite alla Co.Vi.So.C. dovevano ritenersi esaustive e che eventuali ritardi erano da addebitare alla mancanza di nuovi elementi rispetto alle precedenti risposte.

La decisione

Come innanzi detto, il presente procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata dalla Co.Vi.So.C., la quale ha lamentato che, nel corso della sua attività istruttoria, in relazione alla stagione sportiva 2021-2022, la Paganese Calcio 1926 Srl ha assunto una condotta dilatoria, non riscontrando tempestivamente le richieste di informazioni e di documentazione che le venivano inoltrate, e che, inoltre, le risposte fornite erano carenti e non adeguate.

Quanto evidenziato dalla Co.Vi.So.C. ha trovato conferma negli atti di indagine della Procura Federale.

Tra gli atti relativi alle indagini espletate vi è tutta la corrispondenza, ed i relativi allegati, intervenuta nel periodo 4 novembre 2021 - 8 febbraio 2022 tra la Co.Vi.So.C. e la Paganese.

Dalla lettura di detta corrispondenza e degli allegati si evince non solo che le risposte fornite dalla Paganese avvenivano oltre i termini assegnati, ma anche che le risposte fornite erano in molti casi carenti, non adeguate e non sufficientemente documentate.

In particolare, in data 26 ottobre 2022, Prot. 8325/2021, la Co.Vi.So.C. ha chiesto alla società di:

- avere informazioni in ordine al contenzioso pendente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno rgn. 1327/21, avente ad oggetto il diniego alla transazione fiscale ex art. 182 ter l.f. con l’Agenzia delle Entrate;

- precisare le ragioni tecnico-giurdiche della difformità dell’ammontare dei debiti erariali tra quelli indicati in bilancio e quelli richiesti dall’Agenzia delle Entrate;

- comunicare se vi sia stato l’avvio, innanzi al Tribunale competente, della procedura ex art. 182 bis l.f. volta all’omologa degli accordi di ristrutturazione, cui accederebbe la transazione fiscale oggetto di provvedimento di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate;

- indicare le iniziative che la società intendeva adottare per fronteggiare la situazione ex art. 2482 ter cod.civ. in cui la società si trovava, considerando sia il possibile esito negativo del contenzioso tributario e sia le incertezze in ordine all’an ed al quando dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f.;

- rendere noto lo stato del contenzioso con l’Agenzia delle Entrate in ordine al credito “ricerca e sviluppo”; - fornire una precisa indicazione dei crediti al 30 giugno 2021.

Su tali richieste la Co.Vi.So.C. ha chiesto di avere riscontro entro il 4 novembre 2021.

La Paganese ha risposto con due missive in data 5 novembre 2021.

Con la prima missiva la Paganese ha allegato gli atti relativi al contenzioso tributario rgn. 1327/21, dando così sostanzialmente risposta alla prima richiesta formulata dalla Co.Vi.So.C., ha evidenziato, inoltre, di aver dato mandato ad un legale per redigere il ricorso ex art. 182 bis l.f. Con la seconda missiva ha informato la Co.Vi.So.C della circostanza che la Commissione Tributaria aveva sospeso il giudizio rgn. 1327/21 in attesa della decisione della Corte di Cassazione sul proposto Regolamento di competenza.

Nulla, tuttavia, ha risposto in merito agli altri quattro quesiti posti dalla Co.Vi.So.C. nella lettera del 26 ottobre 2022.

Con lettera del 22 novembre 2021, Prot. 8908/2021, la Co.Vi.So.C. ha lamentato, oltre alla tardività delle risposte fornite il 5 novembre rispetto al termine assegnato, il fatto che le stesse non erano complete.

La Co.Vi.So.C., pertanto, ha assegnato alla Paganese il nuovo termine del 29 novembre 2021 per avere le informazioni richieste.

In pari data, la Paganese ha dato riscontro alle richieste del 26 ottobre.

Con riferimento alle richieste di cui al punto 1 ed al punto 3 della missiva del 26 ottobre, la Paganese ha confermato quanto già detto nella precedente missiva, allegando una relazione del dott. Spera nella quale era spiegato lo stato del contenzioso tributario pendente innanzi alla Tributaria Provinciale di Salerno e si confermava di aver conferito mandato ad un legale per la predisposizione del ricorso ex art. 182 bis l.f.

Tuttavia, con riferimento agli altri quesiti posti dalla Co.Vi.So.C. nella lettera del 26 ottobre, le risposte della Paganese sono state del tutto carenti.

Difatti:

- con riferimento alla richiesta di conoscere le ragioni tecnico-giuridiche della differenza tra le risultanze contabili ed il credito richiesto dall’Agenzia delle Entrate, la Paganese si è limitata a riferire che “il bilancio al 30 giugno 2021 non appena approvato accoglierà il debito nel valore”.

La società, dunque, ha omesso qualsivoglia informazione in ordine alle motivazioni tecnico-giuridiche della lamentata difformità tra quanto risultante dalle scritture contabili ed il credito azionato dall’Agenzia delle Entrate;

- con riferimento alla richiesta di sapere le iniziative per fronteggiare la situazione ex art. 2482 ter cod.civ. in cui si trovava la società, la Paganese ha risposto: “La società ha deciso di adire la protezione delle azioni esecutive e cautelari esperite e/o da esperirsi ai danni della società calcistica ex art. 182 bis comma sesto e settimo della legge fallimentare. In tal caso infatti dalla data della pubblicazione a partire dalla data del deposito della domanda di proposta di accordo ex art. 182-bis, comma 6, L. fall., non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all’art. 2484, n. 4 (e 2545-duodecies) cod. civ. Come ulteriore iniziativa per far fronte al deficit patrimoniale la società potrebbe ricorrere agli ordinari strumenti di rateizzo del debito come previsto dagli enti creditori”.

Ancora una volta la risposta è stata incompleta ed inadeguata.

L’interesse della Co.Vi.So.C., difatti, era quello di conoscere, attesa la sussistenza di una situazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, come la società intendesse affrontare tale problematica, anche in considerazione delle incertezze in ordine all’an ed ai tempi dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Sul punto, la società, senza in alcun modo considerare che in quel momento non vi era ancora alcuna certezza in ordine alla data di deposito del ricorso volto all’omologazione degli accordi di ristrutturazione, si è limitata a riferire che in caso di deposito del ricorso non avrebbe operato la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale.

Non solo.

La società, come detto, ha precisato che la stessa avrebbe richiesto la protezione delle azioni esecutive e cautelari esperite e/o da esperirsi ai danni della società calcistica ex art. 182 bis comma sesto e settimo l.f.

Senonché, il sesto comma dell’art. 182 bis l.f. disciplina il subprocedimento finalizzato ad anticipare alla fase delle trattative la misura di protezione del divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, misura di protezione che altrimenti sarebbe stata riconosciuta solo con il deposito del ricorso di omologazione.

Detto subprocedimento deve essere introdotto con istanza innanzi al Tribunale competente.

La Paganese, dunque, nel rispondere alla Co.Vi.So.C. su come intendeva affrontare la situazione di perdita del capitale sociale, ha genericamente affermato di voler utilizzare la procedura anticipatoria consentita dal sesto comma dell’art. 182 bis l.f., senza però in alcun modo precisare se detta procedura al momento era stata o meno avviata con il deposito dell’istanza;

- con riferimento alla richiesta di conoscere lo stato del contenzioso relativo al credito tributario “ricerca e sviluppo”, fornendo ove disponibili le decisioni giudiziali già pronunciate, la Paganese ha semplicemente risposto che “l’importo è oggetto di transazione fiscale e quindi sarà assoggettato ad una delle ipotesi indicate ai precedenti punti”.

Anche in questo caso, dunque, la risposta della Paganese è stata del tutto incompleta, anche in considerazione del fatto che, come risulta dagli atti del procedimento, alla data del 29 novembre 2021, la società era già in possesso sia della sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avverso l’impugnativa della cartella esattoriale relativa al credito “ricerca e sviluppo”, depositata in data 20.12.19, e sia della sentenza di appello che aveva, a sua volta, rigettato l’impugnazione, depositata in data 22.12.20.

Sentenze che, come visto, benché richieste dalla Co.Vi.So.C., non sono mai state trasmesse alla stessa;

- con riferimento, infine, alla richiesta di conoscere l’importo dei crediti della società al 30 giugno 2021, la Paganese, senza fornire alcun chiarimento specifico, ha laconicamente risposto che “si stanno operando le opportune svalutazioni in sede di approvazione del bilancio al 30.6.21”.

A questo punto, la Co.Vi.So.C. ha provveduto a scrivere nuovamente alla Paganese in data 6 dicembre 2021 Prot. 9442/2021, chiedendole, tra le altre cose, di ricevere il bilancio al 30.6.21 e, ove disponibili, le sentenze relative al contenzioso “ricerca e sviluppo”, assegnando quale termine il 13 dicembre 2021.

A tale richiesta la Paganese non ha dato alcun riscontro, cosicché la Co.Vi.So.C. in data 14 dicembre 2021 Prot. 9677/2021 ha sollecitato una risposta. Sollecito che è stato reiterato in data 5 gennaio 2022 Prot. 24/2022.

La Paganese ha dato riscontro solo con lettera del 7 gennaio 2022.

Ancora una volta la risposta della Paganese è stata del tutto parziale e non soddisfacente.

Con tale lettera, difatti, la Paganese ha solamente aggiornato la Co.Vi.So.C. in ordine allo stato delle trattative, concluse con alcuni dei creditori, propedeutiche al deposito del ricorso volto all’omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Nulla, tuttavia, ha detto in ordine alla richiesta della Co.Vi.So.C. formulata il 6 dicembre di sapere se era stata depositata l’istanza ex sesto comma art. 182 bis l.f.

Così come non ha trasmesso le sentenze relative al contenzioso “ricerca e sviluppo” di cui, come detto in precedenza, era in possesso da più di un anno, e neppure ha trasmesso, né ha dato alcuna evidenza in ordine al bilancio al 30.6.2021, il quale, essendo decorsi oltre 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, avrebbe dovuto essere stato già approvato dall’assemblea, come richiesto dalla legge.

Con lettera dell’11 gennaio 2022, Prot. 110/2022, la Co.Vi.So.C. ha chiesto ancora una volta alla Paganese informazioni in ordine al contenzioso “ricerca e sviluppo” nonché copia delle eventuali pronunce giudiziali, assegnandole termine sino al 17 gennaio 2022. Anche in questo caso la risposta della Paganese, pervenuta, dopo un ulteriore sollecito, solo in data 24 gennaio 2022, è risultata del tutto generica.

La Paganese, difatti, ancora una volta non ha trasmesso le sentenze relative al suddetto contenzioso, ma si è limitata a riferire che la società non avrebbe proceduto ad impugnare la sentenza di appello e che il debito oggetto di detto contenzioso non avrebbe precluso, come gli altri debiti tributari, la presentazione del ricorso per l’omologa degli accordi di ristrutturazione.

Da ultimo, con lettera del 26 gennaio 2022 Prot. 277/2022, la Co.Vi.So.C., preoccupata dello stato di crisi della società, denunciato dalla stessa Paganese, ha chiesto ancora una volta, assegnando il termine del 2 febbraio 2022, ulteriori chiarimenti ed informazioni, al fine di valutare la sussistenza della capacità della società di proseguire la propria attività sino al termine della stagione sportiva in corso.

Rispetto a tali richieste, la Paganese ha dato riscontro solo l’8 febbraio 2022 e, dunque, ancora una volta in ritardo.

Inoltre, per quel che riguarda il merito delle risposte fornite, la Paganese non ha in alcun modo chiarito quali sarebbero state le iniziative da adottare in attesa della definizione dell’iniziativa ex art. 182 bis l.f. in ordine alla debitoria maturata dopo la transazione fiscale, né se vi fosse l’impegno dei soci, in caso di esito negativo della suddetta iniziativa, ad assicurare alla società un supporto finanziario.

Sul primo punto, difatti, la società ha genericamente affermato che “ provvederà ad onorare la debitoria corrente maturata post parere favorevole alla transazione fiscale, in ossequio alle circolari esplicative emesse dai rispettivi organi centrali degli enti”. Sul secondo punto ha semplicemente fatto presente che gli accordi di sponsorizzazione e le relative entrate garantirebbero gli impegni assunti per portare a termine la stagione calcistica.

In definitiva, dalla lettura della corrispondenza intercorsa e dei documenti allegati si evince che la Paganese Calcio 1926 Srl ha tenuto una condotta non collaborativa e dilatoria, fornendo, in molti casi, risposte, oltre che tardive, certamente non esaustive ed incomplete ovvero omettendo, in altri casi, di rispondere e di consegnare la documentazione richiesta.

Né può ritenersi, come sostenuto dai deferiti, che i ritardi nelle risposte sarebbero da addebitare alla mancanza di nuovi elementi rispetto alle precedenti risposte.

Invero, come emerge chiaramente dagli atti, la Co.Vi.So.C. in più occasioni ha reiterato le proprie richieste istruttorie proprio in considerazione del fatto che i documenti o le informazioni non erano stati in precedenza forniti.

Alla stregua di tutto quanto sin qui evidenziato, il Collegio ritiene sussistere la responsabilità dei sigg.ri Filippo Raiola e Raffaele Trapani, il primo quale amministratore unico e legale rappresentante della società, il secondo quale procuratore speciale e legale rappresentante della stessa, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 80 delle NOIF, che disciplina l’attività di controllo della Co.Vi.So.C.

Dell’illecito contestato risponde anche la società Paganese Calcio 1926 Srl sia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 comma 1, del CGS, per le condotte tenute dai sigg.ri Raiola e Trapani, sia per la violazione dell’art. 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 80 delle NOIF. Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Raiola Filippo, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Trapani Raffaele, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società Paganese Calcio 1926 Srl, euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 maggio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                    Carlo Sica

Depositato in data 11 maggio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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