F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 140/TFN – SD del 11 Maggio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7114/504 pf21-22/GC/blp del 21 marzo 2022 nei confronti del sig. Gaetano Blandini – Reg. Prot. 121/TFN-SD

Decisione/0140/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0121/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Roberto Proietti – Vice Presidente

Giuseppe Rotondo – Vice Presidente (Relatore)

Paolo Clarizia – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 3 maggio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.7114/504 pf21-22/GC/blp del 21 marzo 2022 nei confronti del sig. Gaetano Blandini,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 7114 /504pf21-22/GC/blp del 21 marzo 2022, la Procura Federale ha deferito al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, il dott. Gaetano Blandini, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale, nella sua veste e qualità di Consigliere della Lega Nazionale Professionisti Serie A, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del CGS.

La Procura contesta al deferito la seguente condotta ritenuta rilevante sul piano disciplinare per l’ordinamento sportivo:

- “il dott. Gaetano Blandini, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale nella sua veste e qualità di Consigliere della Lega Nazionale Professionisti Serie A, durante la partecipazione ad una riunione tecnica sulle licenze nazionali cui erano presenti in collegamento da remoto più persone (per lo più dirigenti e operatori tecnici dei 20 clubs di Serie A) e nel commentare la manifestata volontà della FIGC di modificare a far tempo dalla prossima stagione sportiva il sistema del cd “indice di liquidità” (facendolo diventare una condizione da rispettare per ottenere la licenza nazionale e, quindi, per poter consentire alle società di iscriversi al campionato), ha arrecato grave offesa al prestigio, alla reputazione, all’onorabilità e alla credibilità propri della FIGC e dei suoi organi di governo e rappresentanza”, per avere “grandemente leso il prestigio, la reputazione, l’onorabilità e la credibilità propri della FIGC e dei suoi organi di governo e rappresentanza proferendo le seguenti testuali parole: <quelli che vogliono introdurre l’indice di liquidità fanno uso di sostanze stupefacenti pesanti>”.

La fase istruttoria

In deferimento origina dalla segnalazione dei fatti alla Procura federale da parte del Presidente della FIGC.

La Procura federale, ricevuta la segnalazione, provvedeva a iscrivere, in data 28 febbraio 2022, il sig. Blandini nel registro dei procedimenti della Procura federale al n. 504pf21-22.

Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti i seguenti atti e documenti:

- copia della nota, datata 28 febbraio 2022, a firma del Presidente della FIGC;

- verbale dell’audizione resa, in data 01/03/2022, dal dott. Andrea Butti, nella sua veste di “Head of competitions” della Lega Nazionale Professionisti Serie A, innanzi all’Organo inquirente;

- verbale dell’audizione resa innanzi all’Organo inquirente, in data 2 marzo 2022, dal dott. Giuseppe Marotta, nella sua funzione di Amministratore delegato della società FC Internazionale Milano spa e di consigliere della Lega nazionale professionisti Serie A;

- verbale dell’audizione resa innanzi all’Organo inquirente, in data 3 marzo 2022, dal dott. Luigi De Siervo nella sua funzione di Amministratore Delegato della Lega Nazionale Professionisti Serie A;

- copia della corrispondenza via mail intercorsa con la Segreteria Generale della Lega Nazionale Professionisti Serie A con richiesta di voler comunicare all’Ufficio i recapiti del Consigliere dott. Gaetano Blandini di cui avesse avuto conoscenza;

- copia del mandato difensivo conferito dal dott. Gaetano Blandini all’avv. Angelo Nanni con contestuale elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo e indicazione del recapito ove ricevere ogni ulteriore ed eventuale comunicazione.

All’esito dell’istruttoria, l’organo inquirente ravvisava nelle parole profferite dal consigliere sig. Blandini gli estremi di una condotta idonea ad arrecare “grave offesa al prestigio, alla reputazione, all’onorabilità e alla credibilità propri della FIGC e dei suoi organi di governo e rappresentanza”, come tale rilevante sul piano disciplinare ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e avviava, pertanto, l’attività di indagine.

La fase predibattimentale

Il deferito ha fatto pervenire memorie (difensiva e conclusiva), con le quali, in via preliminare, ha eccepito:

a.1) la carenza di giurisdizione del Tribunale federale e la conseguente non imputabilità del deferito, ai fini dell’ordinamento sportivo, per il fatto oggetto del deferimento: il sig. Blandini, in quanto eletto consigliere indipendente della Lega Serie A, ovvero persona non tesserata con alcuna società affiliata alla FIGC, deve considerarsi, in tale veste, estraneo all’ambito di applicazione soggettivo del Codice di giustizia sportiva della FIGC, in relazione al fatto contestatogli nell’atto di deferimento ;

a.2) l’inutilizzabilità, ai fini della decisione, della nota datata 28 febbraio 2022, nonché dei verbali delle audizioni rese in date 1-23- marzo 2022, trattandosi di atti acquisiti non nel contraddittorio tra le parti e, pertanto, assunti in violazione del principio del giusto processo;

a.3) l’inammissibilità del deferimento, per violazione (i) degli artt. 118, comma 2, 119, commi 2 e 3, 44, comma 1, del CGS FIGC; ii) dell’art. 53, comma 1, CGS - CONI: né la segnalazione trasmessa dal Presidente della FIGC, né alcun atto successivamente compiuto dalla Procura federale avrebbe consentito di accertare la fonte della notizia dell’illecito disciplinare da cui origina il deferimento; nel merito, ha chiesto:

a.4) dichiararsi insussistenti le violazioni disciplinari contestate nell’atto di deferimento;

a.5) ammettersi mezzi di prova indicati dalla difesa, meglio indicati al punto IV) della memoria 6 aprile 2022.

Il dibattimento

In sede di discussione sono comparsi l’avv. Giorgio Ricciardi in rappresentanza della Procura federale, e l’avv. Angelo Nanni in rappresentanza del sig. Gaetano Blandini, quest’ultimo presente anche personalmente.

Il Presidente dà atto che l’udienza si svolge in video conferenza e che le parti presenti in collegamento da remoto hanno preventivamente inviato presso la Segreteria del Tribunale copia dei documenti di riconoscimento e sono state quindi previamente identificate.

Le parti presenti confermano di voler dare corso alla presente udienza con i mezzi sopraindicati e dichiarano, altresì, di aver letto l’informativa già fornita e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera b), ed f) del Regolamento (UE) 2016/679.

I presenti dichiarano infine, sotto propria responsabilità, che quanto accade nel corso dell’udienza non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere all’udienza.

Prende la parola l’avv. Giorgio Ricciardi, in rappresentanza della Procura Federale, il quale si riporta integralmente all’atto di deferimento e chiede irrogarsi nei confronti del sig. Gaetano Blandini la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione e di euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

Prende la parola il sig. Gaetano Blandini il quale dichiara che il contesto in cui ha proferito le dichiarazioni, oggetto di contestazione del presente procedimento, era assolutamente informale e pertanto la sua è stata semplicemente una battuta ironica priva di portata offensiva.

Prende la parola l’avv. Angelo Nanni, in rappresentanza del sig. Gaetano Blandini, il quale si riporta ai propri scritti difensivi depositati in atti e chiede l’integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Sottolinea, con riferimento all’art. 2 CGS, che il sig. Blandini non è un dirigente federale, poiché non è tesserato e non lavora per alcuna società. Eccepisce la inammissibilità dell’atto di deferimento in quanto la fonte della notizia di illecito, rispetto alla quale la segnalazione del Presidente Federale si pone come fonte indiretta, è rimasta anonima ed il dott. Blandini non ha potuto esercitare il diritto al contradditorio nei confronti della stessa.

Seguono brevi repliche delle parti, le quali insistono su quanto rispettivamente dedotto nei propri interventi.

La decisione

Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del deferimento.

Esse sono infondate.

Con riguardo alla prima (sopra, punto a.1), rileva la portata precettiva dell’articolo 2 del Codice di giustizia sportiva che, nel definire il proprio ambito soggettivo di applicazione, ne estende la portata precettiva nei confronti non solo dei soggetti tesserati per conto di società affiliate alla FIGC bensì, anche nei riguardi di chiunque “svolge attività di carattere (…) organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale”.

Nel caso di specie, la riunione nel corso della quale si sono verificati i fatti di cui al deferimento, era stata convocata per discutere sulle licenze nazionali afferenti le quali si poneva una questione di fondamentale importanza per l’ordinamento federale, consistente nella decisione da prendere in ordine alla manifestata volontà della FIGC di modificare a far tempo dalla prossima stagione sportiva il sistema del cd “indice di liquidità”.

L’attività cui era stata chiamata la Lega Calcio Serie A nella riunione tecnica del 28 febbraio 2022 riguardava, dunque, una attività strettamente inerente aspetti decisionali di rilevanza immediata e diretta per l’ordinamento federale.

Il consigliere Blandini, ancorché eletto come indipendente e non tesserato per alcuna società, aveva titolo a svolgere un ruolo attivo, proponente, decisionale nell’ambito della decisione che avrebbe assunto la Lega, i cui esiti avrebbero avuto riflesso diretto sulla decisione che la Federazione avrebbe successivamente assunto, sia pure nell’esercizio autonomo delle proprie prerogative. Evidente lo stretto nesso di causalità, in termini di afferenza funzionale-decisionale, esistente tra l’attività tecnica svolta dal deferito nel corso della riunione tecnica e gli effetti producibili dalla medesima nell’ambito dell’ordinamento federale.

Con riguardo alla seconda e terza eccezione (sopra, punti a.2-a.3) ha eccepito: i) l’inutilizzabilità di taluni atti e documenti siccome acquisiti senza contradditorio con la parte incolpata (segnatamente, i verbali delle audizioni rese nel corso dell’attività istruttoria, di cui egli lamenta la acquisizione in violazione del giusto processo; ii) la circostanza che né la segnalazione trasmessa dal Presidente della FIGC, né alcun atto compiuto dalla Procura federale avrebbe consentito di accertare la fonte della notizia dell’illecito disciplinare da cui origina il deferimento.

Le eccezioni possono essere trattate congiuntamente, siccome avvinte da un comune denominatore volto a revocare in dubbio l’utilizzabilità degli atti istruttori formati e prodotti dalla Procura.

Entrambe le eccezioni sono infondate.

Il CGS - CONI ha traslato nel processo sportivo alcuni dei più rilevanti principi processuali di natura costituzionale, ponendoli quali limiti inderogabili anche nell’ambito della giustizia sportiva e a cui la regolamentazione specifica relativa all’ordinamento federale della FIGC si è dovuto adeguare a pena di illegittimità dello stesso.

I più rilevati principi costituzionali mutuati nell’ambito della giustizia sportiva della FIGC sono quelli della tutelabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (rectius, processo) previsto dall’art. 24 Cost e quello della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui all’art. 111, comma 1, Cost.

Nella delibera del Consiglio nazionale del Coni si stabilisce che il procedimento inizia a richiesta del procuratore federale e che il giudice è tenuto a decidere in corrispondenza alla domanda e nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il principio del contraddittorio tra le parti e la tutela del diritto di difesa operano, pertanto, nell’ambito specifico del processo sportivo dove la decisione viene assunta da organi giudicanti in posizione di terzietà e indipendenza.

Il deferito ha lamentato la violazione del contraddittorio tra le parti nella fase di acquisizione delle audizioni e, in tale prospettiva, l’inutilizzabilità di taluni atti istruttori.

Tuttavia, tale fase (istruttoria) non appartiene al processo in quanto di pertinenza della Procura federale, organo preposto allo svolgimento delle indagini propedeutiche alla instaurazione del rapporto processuale vero e proprio; fase nella quale l’organo inquirente deve ricercare i mezzi di prova utili per individuare e definire la consistenza dei fatti in relazione ai quali poter contestare, innanzi agli organi giustiziali, le condotte ritenute disciplinarmente rilevanti per l’ordinamento sportivo.

L’audizione non costituisce prova legale ma semplice mezzo di ricerca della prova, di cui la Procura dispone in autonomia e pur sempre nel rispetto del diritto di difesa dell’audito.

E, infatti, anche il deferito è stato audito nel rispetto delle dovute garanzie partecipative, proprie e tipiche della fase istruttoria afferente le indagini.

È soltanto nel processo, che si apre a seguito del deferimento e si svolge in pubblica udienza, che opera pienamente e inderogabilmente il principio di parità delle parti e il pedissequo principio del corretto contraddittorio tra le parti (accusa e difesa discutono dinanzi ad un organo terzo e imparziale).

Nessuna violazione del contraddittorio tra le parti è, pertanto, ravvisabile nella fattispecie come vizio refluente sul processo in termini di inammissibilità del deferimento; come pure, nessuna rilevanza assumono i rilievi in ordine all’asserito, mancato approfondimento della fonte relativa alla notizia dell’illecito disciplinare da cui origina il deferimento, trattandosi di attività istruttoria la cui valutazione, in ordine alle modalità e risultanze, spetta all’organo giudicante, essendo demandata al processo ovvero alla fase dibattimentale.

Esaurito l’esame delle eccezioni, si può passare alla trattazione di merito del deferimento.

Il Collegio ritiene che il deferito sia responsabile dell’illecito disciplinare contestato.

Le espressioni per le quali il sig. Blandini è stato deferito innanzi a questo Tribunale sono state pronunciate nel corso della riunione tecnica di Lega sulle licenze nazionali.

La circostanza trova rispondenza negli atti di indagine ed è corroborata dalle risultanze istruttorie.

In particolare, risultano decisive e dirimenti le dichiarazioni rilasciate dai sigg. Luigi De Siervo, Giuseppe Marotta e Andrea Butti. I documenti e gli atti versati in giudizio consentono di enucleare elementi fattuali univoci e concordanti, in grado di ritenere comprovato il fatto storico costituito dalle espressioni usate dal sig. Blandini nel corso della riunione di Lega; ragione per cui il Collegio reputa non necessario, ai fini del decidere, disporre ex art. 36, CGS - FIGC, l’assunzione di ulteriori mezzi di prova che la difesa del deferito ha sollecitato elencandoli al punto IV) della memoria 6 aprile 2022.

Nell’ordine di rilevanza, assumono portata decisiva e dirimente le dichiarazioni dei signori Luigi De Siervo, Giuseppe Marotta e Andrea Butti, rese nei giorni 1-2-3- marzo 2022, acquisite agli atti e valutate dal Collegio autonomamente. Gli auditi hanno ribadito e confermato di avere chiaramente ascoltato e percepito le espressioni oggetto di contestazione, dissociandosi già in quella sede e formalmente dal loro contenuto offensivo.

Tali circostanze, non smentite in giudizio da congruenti elementi contra-fattuali, assurgono a elementi univoci e concordanti, idonei a inferire un ragionevole, elevato grado di attendibilità probatoria in ordine alla veridicità dei fatti, ovvero alle espressioni profferite dal deferito nel corso della riunione del 22 febbraio 2022.

Acclarata l’esistenza del fatto storico, ovvero l’uso da parte del sig. Blandini delle divisate espressioni, il Collegio si deve fare carico di apprezzarne la rilevanza ai fini disciplinari.

Ebbene, esse, per il loro chiaro e inequivoco contenuto, secondo il tempo, il luogo, le circostanze, lo stato il grado sociale dei soggetti destinatari ai quali esse sono state indirizzate, sono da qualificarsi oltre che sconvenienti, particolarmente e gravemente offensive.

Le propalazioni del contenuto sono state dirette nei confronti della Federazione italiana giuoco calcio, dei suoi organi di governo nonché delle persone che li rappresentano e ne manifestano la volontà, nella indubbia consapevolezza che fra i fruitori della dichiarazione, siccome resa alla presenza di numerose persone, ci sarebbero stati gli organi federali promotori della proposta, ai quali le espressioni offensive si intendevano rivolgere.

L’espressione disvela, in particolare, un contenuto e una finalità lesivi del valore, della dignità e della buona reputazione della Federazione italiana giuoco calcio e dei suoi organi di governo, della personalità morale e sociale di ciascun individuo suo componente e rappresentante.

Essa lede, altresì, la positiva considerazione dagli stessi soggetti acquisita nella dimensione istituzionale e di vita manifestandosi offensiva del rispetto sociale minimo di cui ogni persona è titolare.

Propalazioni dal contenuto contrastante, peraltro, con le esigenze e il decoro dell’ambiente e della Istituzione federale; aggravate dalla carica rivestita dal deferito nonché dal luogo (da considerarsi pubblico per la modalità di propalazione) e dal contesto (istituzionale) in cui esse sono esse state rese, rivolte per giunta ad un Organo preposto allo svolgimento di funzioni e compiti di interesse collettivo.

Se è vero che l’ardore espressivo può indurre l’essere umano a lasciarsi “trasportare dalle emozioni”, sovente travalicando i limiti che la buona fede e la diligenza impongono, tuttavia la correttezza umana e professionale, che si impone nello specifico a colui che ricopre una carica federale e profferisce nel corso di una riunione tecnica alla presenza di più persone, ne sconsigliava, recte, ne impediva l’utilizzo. Tali parole, infatti, travalicano qualsivoglia pur legittimo esercizio di critica e diritto di opinione; al contempo, recano nocumento per l’immagine e la credibilità della FIGC che, come correttamente fatto osservare dalla Procura, dell’intero movimento calcistico nazionale e dei suoi valori di lealtà, probità e correttezza è custode e garante.

Per le considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene, in conclusione, che la condotta ascritta al deferito infranga i principi tutelati dagli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del CGS e comporti l’irrogazione a suo carico, a cagione della violazione consumata, della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda, ritenuta congrua.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Gaetano Blandini le sanzioni di mesi 2 (due) di inibizione e di euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 maggio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Giuseppe Rotondo                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 11 maggio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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