F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 142/TFN – SD del 11 Maggio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 6354/116pf 21-22/GC/gb del 25 febbraio 2022 nei confronti di Marco Santarelli ed altri – Reg. Prot. 106/TFN-SD

Decisione/0142/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0106/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 5 maggio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6354/116pf21-22/GC/gb del 25 febbraio 2022 nei confronti dei sigg.ri Marco Santarelli, Paolo Polenta, Barbara Zoppi, Enrico Stanek, Aldo Bugari, Federico Ricci, Fabiola Regolo, Sara Raffaeli, Roberto Bagalini e della società ASD Porto San Giorgio C5,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 25 febbraio 2022 la Procura Federale ha deferito i sigg.ri:

- Marco Santarelli, già Presidente della ASD Futsal 5 Torri ed attuale Presidente della ASD Cinque Torri Calcio a 5, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la SSDARL Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva Dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA2021-2022 Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021), con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), m) e o), per aver indotto i sigg.ri Paolo Polenta e Barbara Zoppi a violare la normativa federale al fine di raggiungere l’obiettivo di tale disegno, commesso l’infrazione al fine di non far eseguire una sanzione disciplinare e commesso il suddetto fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione.

- Paolo Polenta, già dirigente della ASD Futsal 5 Torri ed attuale dirigente della ASD Cinque Torri Calcio a 5, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la ASD Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva Dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA-2021-2022 Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021).

- Barbara Zoppi, già dirigente della ASD Futsal 5 Torri ed attuale dirigente della ASD Cinque Torri Calcio a 5, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la ASD Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva Dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA-2021-2022 Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021).

- Enrico Stanek, già Presidente della SSDARL Tenax Castelfidardo e della ASD Tenax Castelfidardo, per rispondere:

1) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la ASD Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva Dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA-2021-2022 Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021), con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. m) e o), per aver commesso l’infrazione al fine di non far eseguire una sanzione disciplinare, nonché per aver commesso il suddetto fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione;

2) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui di cui all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 1, del CGS per non essersi presentato senza giustificato motivo alla audizione programmata innanzi al Collaboratore della Procura Federale in data 08.11.2021, dopo aver chiesto ed ottenuto il rinvio per 5 volte.

- Carlo Castorina, già Vice Presidente della SSDARL Tenax Castelfidardo e della ASD Tenax Castelfidardo, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la ASD Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva Dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA-2021-2022 Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021).

- Aldo Bugari, già dirigente della SSDARL Tenax Castelfidardo e della ASD Tenax Castelfidardo e già consulente sportivo della ASD Porto San Giorgio Calcio a 5, per rispondere:

1) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la ASD Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA-2021-2022 Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021), con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. m) e o), per aver commesso l’infrazione al fine di non far eseguire una sanzione disciplinare e per aver commesso il suddetto fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione;

2) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui di cui all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 1, del CGS per non essersi presentato senza giustificato motivo alla audizione programmata in data 08.11.2021 innanzi al Collaboratore della Procura Federale;

- Federico Ricci, già dirigente della Futsal Cobà Sportiva Dil. e già Presidente della ASD Porto San Giorgio C5, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la ASD Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva Dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA-2021-2022 Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021), con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), m) e o), per aver indotto le sigg.re Fabiola Regolo e Sara Raffaeli a violare la normativa federale al fine di raggiungere l’obiettivo di tale disegno; commesso l’infrazione al fine di non far eseguire una sanzione disciplinare e per commesso il suddetto fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione.

- Fabiola Regolo, Segretaria della ASD Porto San Giorgio Calcio a 5, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la ASD Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA-2021-2022 Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021).

- Sara Raffaeli, Vice Presidente della ASD Porto San Giorgio Calcio a 5, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la ASD Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva Dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA-2021-2022 Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021).

- Roberto Bagalini, già tesserato della Srl Futsal Cobà Sportiva Dil. per rispondere:

1) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per avere contribuito all’inizio della stagione sportiva 2021-2022 alla fusione della società ASD Futsal 5 Torri con la SSDARL Tenax Castelfidardo con conseguente creazione di una nuova società, la ASD Porto San Giorgio C5, che partecipasse al Campionato di Calcio a 5 Serie A2 con la quasi totalità dei tesserati della Futsal Cobà Sportiva dil. retrocessa a categoria inferiore a seguito della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0003/CFA-2021-2022 Registro procedimenti n. 0141/CFA/2020-2021 riunione del 12.07.2021), con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. m) e o), per aver commesso l’infrazione al fine di non far eseguire una sanzione disciplinare e per aver commesso il suddetto fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione;

2) della violazione del divieto di svolgere attività sportiva nell’ambito della Federazione in costanza della sanzione della inibizione per 4 anni comminatagli con la decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 104 TFN del 31.5.2021 non impugnata come previsto dall’art. 19, comma 3, del CGS, avendo nella corrente stagione sportiva svolto attività di rilevanza federale in seno alla ASD Porto San Giorgio C5 fin dalla sua costituzione.

- società ASD Porto San Giorgio C5 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti ascritti al già Presidente sig. Federico Ricci, dei dirigenti sigg.re Fabiola Regolo e Sara Raffaeli, nonché a colui, il sig. Roberto Bagalini, che, seppur non tesserato, ha agito nel suo interesse ai sensi dell’art. 2, comma 2, del CGS

La fase istruttoria

In data 6 settembre 2021 la Procura Federale ha iscritto nel relativo registro il procedimento disciplinare in intestazione, sulla scorta di un esposto anonimo trasmessogli dalla Guardia di Finanza di Fermo, nel quale si segnalava un’avvenuta fusione fra le società Futsal Cobà, Tenax Castelfidardo ed ASD Futsal 5 Torri di Osimo (AN) per aggirare la sanzione della retrocessione inflitta, giusta provvedimenti degli Organi di giustizia sportiva, alla Futsal Cobà ed ottenere, mediante la costituzione di una nuova società sportiva denominata ASD Porto San Giorgio calcio a 5, l'iscrizione al campionato di A2.

Veniva, poi, evidenziata l’attività svolta, all’interno del costituito neo sodalizio sportivo, del sig. Roberto Bagalini, già inibito per 4 anni per effetto dei cennati provvedimenti giudiziali.

L’attività di indagine svolta mediante interrogatori, acquisizione dei principali atti, compendiata nelle risultanze allegata agli atti del giudizio, ha permesso al Procuratore federale di ricostruire dettagliatamente i fatti, evidenziando alcune peculiarità che già di per sé destavano diversi sospetti, giungendo, poi, a delineare il quadro accusatorio sulla scorta degli elementi assunti nel corso delle indagini.

In estrema sintesi, dopo l’avvenuta disposta retrocessione della società Srl Futsal Cobà e dell’avvenuta riconferma della partecipazione della società Tenax Castelfidardo in A2 per la stagione sportiva 2021/2022, sarebbero iniziati i contatti per l’acquisizione della predetta società da parte deli dirigenti della Srl Futsal Cobà; a tal fine, è stata preliminarmente variata la forma societaria della Tenax da ASD a Srl, al fine di poter procedere ad una fusione altrimenti impossibile; ciò sarebbe avvalorato anche da un articolo giornalistico allegato agli atti ove si parla dell’imminente unione fra la Futsal Cobà e la Tenax Castelfidardo a seguito di un rogito notarile effettuato alla presenza dei proprietari della Tenax Castelfidardo, del futuro presidente della ASD Porto San Giorgio CS, sig. Ricci Federico, degli avvocati Chiacchio e Fiorillo, già difensori della Futsal Cobà nel procedimento culminato nella decisione che ha sancito la retrocessione del sodalizio societario.

Secondo la Procura federale la fusione tra la Tenax e la Futsal 5 Torri si sarebbe resa necessaria proprio per evitare che il subentro diretto della Srl Futsal Cobà alla Tenax Castelfidardo avrebbe potuto destare sospetto in federazione, e per consentire, inoltre, la scelta della sede a Potenza Picena, per poter beneficiare delle deroghe previste dall’art.18 comma 5 lettera b) delle NOIF, come dettagliatamente indicato nella relazione di indagine.

In tale contesto, la procura federale ha anche evidenziato diversi elementi idonei a far ritenere fittizia la scelta della sede societaria nel cennato Comune.

Ha, poi, evidenziato l’identità di riferimenti telefonici fra la società ASD Porto San Giorgio e quelli della Srl Futsal Cobà, nonché la circostanza che, nella nuova società sportiva, denominata ASD Porto San Giorgio C5, sono “confluiti” la quasi totalità dei dirigenti della pregressa Srl Futsal Cobà, rispetto ai soli due tesserati della società Tenax Castelfidardo e nessuno della ASD Cinque Torri calcio a 5; anche fra i giocatori sarebbero stati tesserati quasi tutti i calciatori della Srl Futsal Cobà, mentre nessun calciatore della ASD Tenax Castelfidardo, né della ASD Cinque Torri.

La Procura Federale, pertanto, ha emesso la comunicazione di conclusione indagini nei confronti dei suindicati soggetti che, secondo la ricostruzione inquirente, avrebbero contribuito causalmente all’operazione, volta ad eludere la sanzione inflitta alla Futsal Cobà.

Con riferimento, poi al Bagalini Roberto, già inibito per 4 anni per effetto della pronuncia di questo Tribunale n. 104 del 31 maggio 2021, ha sostenuto, sulla scorta delle audizioni tenute nel corso delle indagini e degli elementi di prova raccolti, che lo stesso continuasse ad operare nella gestione societaria della costituita società ASD Porto San Giorgio.

Seguiva, poi, l’odierno deferimento in assenza di deduzioni difensive degli attuali deferiti.

Nel deferimento si dava atto anche dell’avvenuto ritiro, nel corso dell’odierno procedimento, del sodalizio societario deferito dal campionato di A2 in corso.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 24.3.2022, nei termini consentiti dal Codice di giustizia sportiva nessuna delle parti si è costituita ed ha depositato memoria difensiva.

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale ed il sig. Carlo Castorina hanno depositato accordo che il Tribunale ha ritenuto efficace, giusta pronuncia n. 112 del 24 marzo 2022.

Il dibattimento

All’udienza del 24.3.2022 svoltasi in videoconferenza, il Tribunale, ravvisando l’assenza dei termini di comparizione nei confronti del sig. Roberto Bagalini, ha rinviato la trattazione dell’intero procedimento al 5 maggio 2022.

All’udienza del 5 maggio 2022, svoltasi in videoconferenza, il rappresentante della Procura Federale, dopo essersi riportato agli atti, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni, proporzionate in ragione dei ruoli e delle condotte tenute in concreto, quali emergenti dal complessivo quadro fattuale:

- per il sig. Federico Ricci, anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Roberto Bagalini, anni 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Enrico Stanek, anni 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Marco Santarelli, anni 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Aldo Bugari, anni 1 (uno) di inibizione;

- per il sig. Paolo Polenta, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la sig.ra Barbara Zoppi, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la sig.ra Fabiola Regolo, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la sig.ra Sara Raffaeli, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società ASD Porto San Giorgio C5, euro 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda.

La decisione

Sulla scorta della corposa documentazione versata in giudizio, il Collegio ritiene sussistente la responsabilità degli odierni deferiti per le condotte contestate dalla Procura Federale.

Invero la puntuale e dettagliata relazione dà ampia contezza di tutte le circostanze di fatto che hanno condotto alla fusione societaria descritta ed elencata con dovizia di particolari e di elementi, idonei a far ritenere sussistenti notevolissimi indizi gravi, precisi e concordanti, per i quali, nell’ambito della fusione effettuata, gli odierni deferiti abbiano posto in essere la fusione per eludere la sanzione inflitta alla società Futsal Cobà Srl (ed al suo Presidente) con la decisione di questo Tribunale n. 104 TFN del 31.5.2021, confermata dalle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello con decisione n. 3/2021.

Appaiono, infatti, quantomeno singolari diverse circostanze legate all’avvenuta fusione.

Sin dalla sua genesi va evidenziata la peculiarità del progetto di fusione fra la società Tenax di Castelfidardo (che aveva ottenuto già il nullaosta per l’iscrizione al campionato di A2) e la ASD Futsal 5 Torri che militava nel campionato di serie D, con non meglio definite finalità di miglioramento tecnico economico per creare una nuova società che avrebbe giocato i propri incontri in una cittadina diversa (che coincide con quella della Futsal Cobà), ma avente sede legale in un quarto comune (Potenza picena). Altrettanto singolari e decisive sono le dichiarazioni rese dal Presidente della società ASD Futsal 5 Torri, sig. Santarelli, in ordine alle modalità con le quali si è deciso di procedere alla fusione - mediante contatti avvenuti solo poco giorni prima con un dirigente della Tenax (il sig. Bugari) mai conosciuto prima -, sulle modalità di svolgimento dell’assemblea congiunta delle società partecipanti alla fusione e sulla circostanza che, pochissimo tempo dopo, i dichiarati intenti sottostanti alla fusione, sono stati abbandonati dai dirigenti della società ASD Futsal 5 Torri per creare una nuova società, la ASD Cinque Torri Calcio a 5 avente stessa sede, stessi dirigenti, stessa mail e stessi recapiti della precedente società ASD Futsal 5 Torri.

In tale contesto va rilevata la costante presenza, sia al momento della trasformazione della ASD Tenax Castelfidardo in società a responsabilità limitata, sia nella riunione congiunta fra le due società, di dirigenti della Futsal Cobà – in particolare il Ricci che sarebbe poi diventato Presidente della neo costituita società, nonché di altri soggetti del tutto estranei e sconosciuti anche ai dirigenti della ASD Futsal Calcio a 5, destinati, poi, ad entrare nell’organigramma dell’ASD Porto San Giorgio Calcio a 5, circostanza anche questa idonea a far sorgere più di un dubbio in ordine alla presunta comunanza di intenti sottesi al progetto di fusione.

Le contraddittorie informazioni, poi, fornite dai soggetti auditi relative alle modalità di convocazione dell’assemblea totalitaria del 22 luglio 2021, alla stesura del relativo verbale che, invero, sembra essere stato redatto sulla scorta di un file già precedentemente predisposto nonché al luogo ove è stata tenuta l’assemblea congiunta (che sembra sia stata tenuta a casa del Presidente in luogo del Palazzetto dello sport di Osimo, come emerge dalle audizioni del Castorina e del Luconi) gettano più di una semplice ombra sulle reali finalità dell’operazione posta in essere.

La scarsissima collaborazione alle indagini, da parte di alcuni degli odierni deferiti, che, sebbene ritualmente convocati non si sono presentati alle audizioni, nonostante diversi rinvii concessi (vedasi la posizione dello Stanek), ovvero adducendo la presentazione di dimissioni dalla carica (successivamente all’avvenuta convocazione), corroborano ulteriormente la tesi della Procura Federale. Ben chiara, inoltre, è la certosina ricostruzione effettuata dalla Procura Federale che ha correttamente evidenziato, che, nella nuova compagine societaria sono “confluiti” la quasi totalità dei dirigenti società Futsal Cobà, rispetto ai soli due tesserati della Tenax Castelfidardo e nessuno della ASD Cinque Torri calcio 5, così come sono stati tesserati quasi tutti i calciatori della Srl Futsal Cobà, mentre non risulta nessun calciatore proveniente dalla ASD Tenax Castelfidardo né dall’ASD Futsal 5 Torri.

Tale elemento risulta oltremodo dirimente - se mai ce ne fosse bisogno - a far comprendere la sostanziale inutilità per le due società partecipanti alla fusione della complessa operazione posta in essere, della quale ne ha tratto utilità esclusivamente la Futsal Cobà, i cui tesserati, in tal modo, hanno potuto conservare la possibilità di giocare nel campionato di A2, conservando praticamente la stessa struttura sociale, la stessa sede di svolgimento della gare, al punto che la neo costituita società è stata praticamente identificata con la Futsal Cobà senza apparente soluzione di continuità (vedasi quanto esposto pag.19 della relazione conclusiva). In conclusione è condivisibile la ricostruzione operata dalla Procura federale sia sotto il profilo delle condotte e poste in essere e degli illeciti contestati, sia con riferimento alla graduazione delle responsabilità.

Sull’intero quadro accusatorio alcuna argomentazione difensiva è stata fornita dai deferiti – non costituitisi - idonea a modificare il convincimento del Tribunale.

Appare, infatti, dagli atti oltremodo evidente la differenza fra chi ha svolto un ruolo attivo (il Ricci, lo Stanek ed il Santarelli) nella qualità di Presidenti e Dirigenti delle tre società coinvolte - nella conduzione e realizzazione dell’operazione posta in essere, sia di coloro che, invece, sono stati indotti, in ragione delle formalità burocratiche da adempiere, a contribuire causalmente, sebbene in misura minore, nell’illecito.

Quanto, poi, alla responsabilità ed al ruolo del Bagalini Roberto, dalle risultanze in atti risulta che lo stesso abbia attivamente continuato ad interessarsi delle vicende della nascitura società ed abbia svolto un ruolo attivo anche nella gestione della stessa nel corso della corrente stagione sportiva, in pendenza, quindi, dell’inibizione inflittagli.

Di particolare rilevanza, poi, risultano le dichiarazioni rese da tre calciatori, già tesserati per la società ASD Porto San Giorgio che hanno riconosciuto il ruolo di dirigente di fatto svolto dallo stesso; in particolare uno di essi ha addirittura affermato di aver concluso proprio con il Bagalini l’accordo economico per la stagione sportiva corrente.

Altrettanto dimostrato, inoltre, è il contestato vincolo associativo e congrue si appalesano le sanzioni richieste per la particolare gravità dei fatti contestati, deliberatamente volti ad aggirare le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva, che costituiscono un fondamentale presidio di garanzia per la tutela dei basilari principi di lealtà cui deve necessariamente tendere l’ordinamento sportivo.

Quanto al Bagalini, il Tribunale ritiene che, l’indubbio ruolo rivestito all’interno della neo compagine sociale, nonostante la gravissima sanzione inibitoria già in precedenza irrogata per una fattispecie di illecito sportivo, giustifica un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale, pari quantomeno a quello riservato al sig. Ricci Federico, in quanto il Bagalini risulta agire in palese spregio dell’ordinamento sportivo.

Dalla responsabilità ascritta alle sopra indicate persone fisiche consegue quella diretta ed oggettiva della ASD Porto San Giorgio e la congruità della sanzione richiesta, tenuto anche conto dell’avvenuto ritiro della squadra dal campionato in corso e della conseguente sostanziale inutilità di una sanzione volta ad incidere sul rendimento sportivo della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Federico Ricci, anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Roberto Bagalini, anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Enrico Stanek, anni 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Marco Santarelli, anni 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Aldo Bugari, anni 1 (uno) di inibizione;

- per il sig. Paolo Polenta, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la sig.ra Barbara Zoppi, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la sig.ra Fabiola Regolo, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la sig.ra Sara Raffaeli, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società ASD Porto San Giorgio C5, euro 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 maggio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 11 maggio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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