LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 13.05.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio PIZZOLATO/SSD BRINDISI FC

RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio PIZZOLATO/SSD BRINDISI FC

La C.A.E. riunitasi in data 21.04.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Giorgio Pizzolato, regolarmente notificato a mezzo p.e.c.

in data 15.02.2022 alla società SSD Brindisi FC ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio tramite il proprio legale per il ricorrente nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale che lo legava alla società SSD Brindisi FC per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 13.000,00, con decorrenza dal 01.09.2020 al 30.06.2021, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo. Nello specifico, lo stesso espone di non aver ricevuto l'ultimo rateo di Euro 1.300,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società SSD Brindisi FC, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso  la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società SSD Brindisi FC al pagamento in favore del sig. Giorgio Pizzolato della somma di Euro 1.300,00 (milletrecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 quater comma 11 delle N.O.I.F.

 

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