F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0085/CFA pubblicata il 13 Maggio 2022 (motivazioni) – A.S.D. Crocetta Calcio/APD Pro Collegno Collegnese

Decisione/0085/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0103/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Giuseppe Castiglia - Componente (relatore)

Marco La Greca - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 103/CFA/2021-2022 proposto dalla società A.S.D. Crocetta Calcio per revocazione/revisione ai sensi dell’art. 63 comma 1, lett. e) e comma 4, lett. b) (Decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato regionale Piemonte e Valle d'Aosta n. 58 del 24.2.2022 - Decisione della Corte Sportiva d’appello a livello territoriale n. 64 del 17.3.22). Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 9 maggio 2022, il Cons. Giuseppe Castiglia  e udito per la reclamante l’Avv. Luca Giabardo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo depositato a mezzo PEC presso gli uffici del Comitato regionale Piemonte Valle d’Aosta della FIGC - Lega nazionale dilettanti, trasmesso alla controparte con mail ordinaria e non preannunciato ai sensi dell’art. 67, comma 1, CGS, la società APD Pro Collegno Collegnese ha denunciato l’irregolarità della gara disputata il 13 febbraio 2022, per il campionato under 18 regionali, con la società ASD Crocetta Calcio, nella quale quest’ultima avrebbe schierato in campo un giocatore nato nel 2006 (nonostante quanto dichiarato dalla società stessa nella distinta di gara) non ammesso a partecipare alle competizioni di quella categoria secondo il C.U. FIGC-SGS n. 1 del 1° luglio 2021.

2. Decidendo sul reclamo con decisione pubblicata nel C.U. n. 58 del 24 febbraio 2022 del Comitato regionale, il Giudice sportivo territoriale:

a) ha dichiarato l’improcedibilità del reclamo per vizi procedurali (mancato deposito del preannuncio e mancata trasmissione di preannuncio di ricorso alla controparte a mezzo PEC);

b) ritenendo comunque di potersi pronunziare nel merito - ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. b), CGS - sulle irregolarità risultanti dagli atti ufficiali (quale, nella specie, la distinta di gara), ha sanzionato la società reclamata con la perdita della partita per 0 - 3 e l’ammenda di euro 50,00 e ha squalificato sino al 22 aprile di quest’anno il dirigente signor Stefano Armitano, che aveva sottoscritto tale distinta.

3. La sola Crocetta Calcio ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo.

4. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 65 del 17 marzo 2022, la Corte sportiva d’appello a livello territoriale, pur non escludendo la fondatezza delle deduzioni della reclamante circa l’impossibilità del Giudice di primo grado di esercitare d’ufficio i propri poteri sulla base di un reclamo dichiarato improcedibile, ha dichiarato l’appello della Crocetta Calcio inammissibile per tardività del deposito.

5. Con reclamo notificato via PEC alla Pro Collegno Collegnese in data 13 aprile 2020 e depositato in pari data presso la Segreteria di questa Corte, la Crocetta Calcio ha chiesto in via principale la revocazione - ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. e), CGS - e in via subordinata la revisione - ai sensi dell’art, 63, comma 4, lett. b), CGS - della menzionata decisione.

5.1. Quanto all’ammissibilità della revocazione, la società reclamante sostiene che da un’attenta analisi della distinta di gara allegata al reclamo della Pro Collegno Collegnese emergerebbe chiaramente l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il Giudice sportivo circa la data di nascita del giocatore Alberto Clara, che sarebbe stata correttamente indicata come 3 aprile 2006, e invece, come male ritenuto, 2005. Questa circostanza di fatto, pur non rappresentando l’elemento principale di valutazione da parte del Giudice di primo grado, ne avrebbe significativamente inficiato il giudizio.

5.2. Inoltre lo stesso Giudice avrebbe trascurato l’ulteriore circostanza di fatto costituita dall’avvenuto controllo operato dall’arbitro circa la corrispondenza dei dati riportati nella distinta di ciascuna squadra con i tesserini di riconoscimento di ciascun calciatore.

5.3. Sempre in punto di fatto, il Giudice sportivo avrebbe errato nell’entrare nel merito della questione nonostante la dichiarata improcedibilità del reclamo (facendo prevalere la sostanza sulla forma) e, nel decidere, si sarebbe limitato - con motivazione ritenuta “circolare” - a richiamare il mancato rispetto della previsione di cui al ricordato C.U. n. 1/2021 (con prevalenza, invece, della forma sulla sostanza).

5.4. Sul punto dell’ammissibilità del reclamo per revocazione, in subordine, la società reclamante rileva l’inconciliabilità fra la decisione del Giudice sportivo e quella della Corte sportiva d’appello, la quale avrebbe chiaramente lasciato intendere che, una volta dichiarata l’improcedibilità del reclamo della Pro Collegno, il primo giudice avrebbe dovuto arrestarsi senza poter esercitare d’ufficio il potere di valutare la posizione del giocatore. In questo senso, peraltro, sarebbe la granitica giurisprudenza della stessa Corte sportiva d’appello.

5.5. Nel merito della questione, la società reclamante osserva che la decisione di far giocare nella categoria “Allievi-Under 18” un tesserato nato nel 2006 sarebbe stata frutto di una scelta consapevole, da valutarsi alla luce sia della disciplina generale contenuta nel Regolamento per l’attività giovanile e scolastica e nelle NOIF, sia nell’esigenza di non sovvertire il risultato conseguito sul campo sulla base di questioni puramente formali.

5.6. In via subordinata rispetto alla domanda di revocazione, la società reclamante chiede la revisione della decisione del Giudice sportivo, in punto di ammissibilità richiamando le considerazioni svolte in tema di revocazione, e ribadisce l’inconciliabilità di tale decisione con quella assunta dalla Corte sportiva d’appello, osservando che questi avrebbe erroneamente posto sul medesimo piano le questioni della procedibilità dell’originario reclamo e della propria competenza. Nel merito, la decisione del Giudice sportivo sarebbe abnorme e contrastante con una copiosa giurisprudenza, che viene dettagliatamente richiamata.

6. La Pro Collegno Collegnese non si è costituita in giudizio per resistere al reclamo.

7. All’udienza del 9 maggio 2022, svoltasi in modalità telematica, la reclamante ha insistito particolarmente sulla domanda di revisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

8. Per chiarezza espositiva, va premesso che la Crocetta Calcio non contesta la declaratoria di ammissibilità della Corte sportiva d’appello, ma aggredisce la decisione del Giudice sportivo chiedendone - come detto - la revocazione o la revisione.

9. L’art. 63 CGS prevede due distinti istituti, la revocazione (commi da 1, 2, 3 e 5) e la revisione (commi 4 e 5).

9.1. Tali rimedi sono diversi, almeno parzialmente, nell’oggetto (“[t]utte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili”, per la revocazione; le “decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna”, per la revisione) e nei presupposti (rispettivamente, commi 1 e 4). Presentano tuttavia strutture comuni, il che ne giustifica la disciplina nel medesimo articolo del Codice.

9.2. Sia l’una che l’altra, infatti, sono mezzi non liberi, ma a critica vincolata. Ne segue che in entrambi i casi - come nel processo civile e in quello amministrativo - il giudizio è articolato in due distinti fasi, e cioè in una fase rescindente, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una fase successiva di riapertura della valutazione di merito, possibile solo in quanto il riscontro preliminare si sia concluso in senso positivo. Espressamente dettata dal comma 2 per la sola revocazione, per logica necessità la distinzione vale anche per la revisione, nel senso che anche in questa tipologia di azione vi è una fase diretta alla verifica dell’astratta idoneità degli elementi posti a fondamento dell’istanza di riapertura del procedimento, al fine di rimuovere il provvedimento che lo ha a suo tempo definito e rendere possibile una sua diversa conclusione (CFA, Sez. I, n. 99/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 57/2019-2020). Segue da ciò che - come costantemente affermato dalla giurisprudenza civile e da quella amministrativa - la revocazione (e del pari la revisione) costituisce un rimedio a carattere eccezionale e non un ulteriore grado di giudizio, che l’ordinamento non contempla.

10. Nel caso di specie, come detto, la ASD Crocetta Calcio chiede, in via principale, la revocazione della ricordata decisione del Giudice sportivo ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. e), CGS.

10.1. Questo ammette il rimedio “se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”.

10.2. Si tratta di un motivo che si riporta a quello di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato anche dall’art. 106, comma 1, c.p.a.

10.3. Possono essere utilmente richiamati, allora, i consolidati approdi cui sono pervenuto in materia il giudice civile (per tutte, Cass. civ., SS.UU., 24 novembre 2020, n. 26674) e il giudice amministrativo (per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 21 aprile 2022, n. 3022; Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 431; Sez. IV, 19 febbraio 2020, n. 1251) circa il carattere dell’errore di fatto come presupposto della revocazione, che va declinato secondo la tradizionale accezione del c.d. abbaglio dei sensi.

11. Nel caso di specie, la domanda di revocazione è inammissibile sotto tutti i diversi (e non ben distinti) profili con cui è motivata.

12. Con essa, la società reclamante denuncia in primo luogo l’erronea lettura della distinta di gara da parte del Giudice sportivo e la mancata considerazione dell’avvenuto controllo di questa da parte dell’arbitro.

12.1. Sotto tali profili - e in disparte ogni valutazione del merito della censura, che comunque a prima vista sembrerebbe infondata la revocazione è inammissibile in quanto:

a) per consolidata giurisprudenza, affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è necessario che l'errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l'errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione (per tutte, oltre alle sentenze prima ricordate, Cass. civ., SS.UU., 10 novembre 2020, n. 25212);

b) la stessa società reclamante invece aggiunge (con riguardo al primo rilievo; ma il rilievo non può non valere anche per il secondo che, in tesi si riporterebbe comunque a “un approssimativo esame della distinta …”) che l’indicata circostanza di fatto non costituirebbe “l’elemento principale di valutazione” da parte del Giudice sportivo, il quale infatti ha valorizzato il dato obiettivo della data di nascita del calciatore in questione e non la sua esposizione nella distinta.

13. Del pari è inammissibile la revocazione là dove l’istante allega l’errore del Giudice sportivo nell’entrare nel merito della questione nonostante la dichiarata improcedibilità del reclamo e nell’avere adottato una motivazione c.d. “circolare”. Si scambia in questo un supposto errore di diritto con un errore di fatto, che solo potrebbe dare ingresso al rimedio, in quanto non è errore di fatto quello che consista in una falsa percezione di norme, risolvendosi nella violazione o nella falsa applicazione delle norme stesse (CFA, Sez. IV, n. 36/2019-2020).

14. Infine, la presunta l’inconciliabilità fra la decisione del Giudice sportivo e quella della Corte sportiva d’appello rappresenterebbe, semmai, un motivo di revisione e non di revocazione del provvedimento impugnato. Pertanto verrà esaminata nel prosieguo.

15. In sintesi, per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda di revocazione va dichiarata inammissibile.

16. È inammissibile anche la domanda di revisione ex art. 63, comma 4, lett. b), CGS, vale a dire per “inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”.

17. Palesemente ispirata all’art. 630, comma 1, lett. a) del codice di procedura penale, la disposizione - per la sua evidente ratio di risolvere il conflitto tra giudicati - presuppone il radicale contrasto tra fatti posti a fondamento di decisioni entrambi irrevocabili e implica il contrasto fra due diversi giudizi di merito e non due decisioni inconciliabili in punto di diritto (CFA, Sez. I, n. 84/20192020).

18. Poiché entrambi i profili sono assenti nel caso di specie, in cui la decisione del Giudice sportivo è sottoposta a critica per l’asserito contrasto con i principi enunciati dalla Corte sportiva d’appello in un grado successivo del medesimo procedimento, anche la domanda di revisione deve essere dichiarata inammissibile.

19. In definitiva, come detto, il reclamo proposto dalla Crocetta Calcio è nel suo insieme inammissibile.

20. Nulla deve disporsi circa le spese di lite, non essendo costituita nel presente giudizio la parte reclamata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe. Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione alle parti, con PEC

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                               Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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