F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0086/CFA pubblicata il 16 Maggio 2022 (motivazioni) – Procura Federale/Pietro Fidelio – ASD VIRTUS ISPICA 2020

Decisione/0086/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0099/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Marco La Greca - Componente (relatore)

Paola Palmieri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0099/CFA/2021-2022, proposto dalla Procura Federale in data 5 aprile 2022.

contro

Pietro Fidelio, all’epoca dei fatti legale rappresentante della ASD VIRTUS ISPICA 2020; la società ASD VIRTUS ISPICA 2020;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 374 TFT 9 del 29 marzo 2022, relativa al deferimento Prot. 6494108 pfi 21-22 PM/mf del 2 marzo 2022 a carico dei Signori Pietro Errante (all’epoca dei fatti legale rappresentante della società ASD Città di Rosolini 1953), Pietro Fidelio (all’epoca dei fatti legale rappresentante della società ASD Virtus Ispica 2020), nonché della società ASD Virtus Ispica 2020, per quest’ultima a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

Relatore l’Avvocato dello Stato Marco La Greca e uditi, all’udienza del 2 maggio 2022, l'Avv. Alessandro Avagliano, per la Procura Federale Interregionale, e l’Avv. Gaetano Rossitto, per il Sig. Pietro Fidelio, nonché, alla successiva udienza del 6 maggio 2022, il solo Avv. Alessandro Avagliano;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Procura Federale, con atto del 2 marzo 2022, deferiva i soggetti indicati in epigrafe dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia perché gli stessi, ciascuno secondo il rispettivo titolo di responsabilità (art. 4, comma 1, del CGS per i signori Errante e Fidelio, e articolo 6, commi 1 e 2 del CGS per la società) in relazione alla formazione e trasmissione (dalla società USD Città di Rosolini 1953 alla ASD Virtus Ispica 2000 e da questa al Comitato Regionale Sicilia) di un atto di quietanza liberatoria datato 24 agosto 2020, recante la firma non veridica del Sig. Orazio Trombatore, teso a consentire la fusione tra la società USD Citta di Rosolini 1953 e la Società ASD Virtus Ispica (poi avvenuta con la costituzione della società avente la denominazione di ASD Virtus Ispica 2020); nei confronti del sig. Fidelio e della neocostituita società ASD Virtus Ispica 2020 veniva altresì contestata la violazione ancora dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF,  e dell’articolo 31, comma 6, del CGS (per la società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’articolo 6, comma 1 e 2 del CGS), in relazione al mancato “pagamento dei lodi emessi dal Collegio arbitrale della L.N.D., pubblicati con C.U. n. 5/20 del 10.12.2020, riguardanti le vertenze n. 16/01 e 25/01 del sig. Trombatore Orazio relative ai compensi pari ad 9.609,26, maturati per l’attività di allenatore svolta da quest’ultimo per le stagioni sportive 2018 2019 e 2019 - 2020 per la società USD Città di Rosolini 1953, nonostante” il sig. Fidelio “avesse avuto contezza della sussistenza dellapendenzaeconomicacon il sig. Trombatore dallapubblicazione del C.U. n. 262 del Comitato Regionale Sicilia relativo alla decisione emessa dal Tribunale Federale Territoriale in data 1.6.2021 riguardante il deferimento n. 488pfi20-21 della Procura Federale” (pag. 5, punto 2, ultimo capoverso, dell’atto di deferimento del 2 marzo 2022).

All’esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale i soggetti deferiti non svolgevano attività difensive, il competente Tribunale Federale Territoriale riteneva fondati i rilievi mossi nei confronti del sig. Errante, mentre respingeva quelli nei confronti del Sig. Fidelio e della Società, in particolare adottando, quanto al primo capo di incolpazione, la seguente motivazione: “per quanto concerne il 1° capo di imputazione a carico del sig. Fidelio Pietro, Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Virtus Ispica 2020, questo Tribunale ritiene che nessun addebito può essere attribuito allo stesso, avendo operato in buona fede con la utilizzazione della documentazione che gli era stata trasmessa dalla società U.S.D. Città di Rosolini 1953, non avendo elementi per dubitare della veridicità della documentazione stessa, tenendo anche conto che la dichiarazione liberatoria era di data successiva alla proposizione dei ricorsi al Collegio Arbitrale, datati 06 luglio 2020 e 16 luglio 2020 e che il Presidente Errante al rappresentante della Procura Federale, alla domanda se avesse informato il Presidente Fidelio della liberatoria sottoscritta dal Sig. Trombatore, rispondeva di ricordare <di aver informato il Sig. Fidelio di avere tutte le ricevute comprovanti gli avvenuti pagamenti al sig. Orazio Trombatore>”. Con riferimento, poi, al secondo capo di incolpazione, il rigetto veniva così motivato: il “Tribunale ritiene che le superiori argomentazioni sono sufficienti a far venir meno anche ogni responsabilità a carico del presidente Fidelio per non avere ottemperato al pagamento dei lodi emessi dal Collegio Arbitrale e pubblicati il 10 dicembre 2020, se non altro per le stesse ragioni che hanno portato questo Tribunale, con la decisione adottata il 01 giugno 2021 nel procedimento n.28/B, a dichiarare l'invalidità della comunicazione del lodo arbitrale in un indirizzo non più attivo”.

Avverso tale decisione il Tribunale ha proposto reclamo facendo rilevare, rispetto al primo capo di incolpazione, come dalla documentazione agli atti emerga che: “La quietanza liberatoria trasmessa al Comitato Regionale… reca la data del 24.8.2020 ed il sig. Fidelio Pietro è presidente della ASD Virtus Ispica 2020 dal 20.7.2020, con la conseguenza che il destinatario della dichiarazione liberatoria, in rappresentanza della società, era proprio lui; nel caso di specie, pertanto, il sig. Pietro Fidelio non ha trasmesso al Comitato Regionale un documento relativo ad una gestione della società che non era a lui direttamente riconducibile, ma ha prodotto invece un atto che è stato formato quando lui era già presidente e legale rappresentante della compagine”; circa il secondo capo di incolpazione, la stessa Procura ha osservato che, a prescindere dalla invalidità della notifica dei lodi arbitrali, dalle dichiarazioni rese dallo stesso Sig. Fidelio emerga che egli “ha avuto contezza del pacifico inadempimento della società dallo stesso rappresentata rispetto alle pronunce rese dal Collegio Arbitrale”, risalenti al 10 dicembre 2020, “con la conseguenza che il sig. Pietro Fidelio, all’epoca presidente della ASD Virtus Ispica 2020 da circa un anno, presa contezza dell’esistenza della pendenza nel mese di giugno 2021 avrebbe dovuto provvedere al pagamento di quanto spettante all’allenatore in virtù delle pronunce rese, ormai definitive”.

Di qui, ad avviso della Procura, la responsabilità del Sig. Fidelio rispetto al secondo capo di incolpazione, con riflessi anche sul primo, e ciò in quanto  “una volta che il presidente della società gli ha consegnato la liberatoria datata 24.8.2020, il sig. Pietro Fidelio era pacificamente a conoscenza dell’esistenza dei lodi arbitrali ed utilizzando l’ordinaria diligenza di legale rappresentante della società avrebbe potuto agevolmente verificare che la stessa, anche a voler dar credito alla data sulla stessa apposta, era precedente di circa quattro mesi rispetto alle pronunce del Collegio Arbitrale (10.12.2020). Tutto ciò con la conseguenza che il sig. Fidelio Pietro si sarebbe potuto accorgere che tale liberatoria presentava motivi specifici che imponevano di accertare se la stessa potesse assumere validità di sorta in relazione all’adempimento ai lodi emessi in favore dell’allenatore. Dagli atti del procedimento, pertanto”, conclude la Procura sempre con riferimento al primo capo di incolpazione, “contrariamente a quanto evidenziato dal Giudice di prime cure non tenendo conto delle risultanze probatorie acquisite, emergono fatti e circostanze specifiche che dimostrano in maniera chiara che il sig. Fidelio Pietro aveva tutti gli elementi, oltre che lo specifico onere, per verificare in maniera agevole ed immediata che la liberatoria consegnatagli non poteva in alcun modo costituire adempimento delle pronunce del Collegio Arbitrale delle quali era a conoscenza”.

Fissata avanti a questa Corte Federale d’appello l’udienza del 2 maggio 2022, con memoria inviata a mezzo PEC, alle 23,53 del 29 aprile 2022, sia alla Corte che alla Procura federale, l’avvocato Gaetano Rossitto svolgeva difese nell’interesse del Sig. Fidelio, in particolare osservando, quanto al primo capo di incolpazione, che “non vi erano ragioni perché” lo stesso “sig. Fidelio potesse dubitare dell’autenticità e genuinità della quietanza liberatoria rilasciata dal sig. Orazio Trombatore, tenuto anche conto che la dichiarazione liberatoria era di data successiva alla proposizione dei due ricorsi proposti dal sig. Trombatore al Collegio Arbitrale, rispettivamente datati 06 luglio 2020 e 16 luglio 2020”, e quanto al secondo capo di incolpazione, che il Tribunale Federale Territoriale correttamente aveva ritenuto insussistente la responsabilità del legale rappresentante, e di conseguenza della Società, in considerazione della mancata, valida comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale che aveva stabilito gli importi dovuti al sig. Trombatore.

Alla citata udienza del 2 maggio, presenti l’Avvocato Avagliano, per la Procura, e l’Avvocato Rossitto, per il sig. Fidelio, il Collegio, rilevata l’incompletezza del fascicolo di primo grado, onerava la Procura del deposito di taluni documenti, menzionati nello stesso atto di reclamo e considerati necessari ai fini del decidere.

All’udienza di rinvio del 6 maggio 2022, presente il solo rappresentante della Procura, che si riportava al proprio atto, il reclamo veniva trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve preliminarmente essere esaminata la questione relativa alla ritualità della memoria difensiva presentata dall’Avvocato Rossitto nell’interesse del Sig. Fidelio, rispetto alla quale, all’udienza del 2 maggio 2022, la Procura ha dichiarato di rimettersi alle valutazioni del Collegio.

Come è noto, in base all’articolo 103, comma 1, del CGS, “fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza… le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti”.

Come questa Corte Federale, anche a Sezioni Unite, ha avuto ripetutamente modo di affermare (a partire da CFA – Sezioni Unite – decisione n. 23/2020-2021), mancando una specifica e diversa indicazione, i tre giorni di cui al predetto termine sono da intendersi come non “liberi”.

Nel caso di specie, dunque, il termine per il deposito delle memorie veniva a scadere il 29 aprile.

La memoria inviata dal difensore del Sig. Fidelio ha rispettato, sia pure per pochi minuti, il termine previsto dall’articolo 103 CGS, ma non anche la modalità prevista dalle regole tecniche per il processo sportivo telematico (adottate con delibera del Consiglio federale del 29 gennaio 2021, pubblicate con il CU n. 160 del 1^ febbraio 2021), il cui articolo 9, comma 3, prevede che “Gli atti di parte e i documenti” siano “depositati mediante upload sulla piattaforma del processo sportivo”.

Al riguardo il Collegio osserva che termini e forme, nel processo sportivo come in ogni altro processo, sono orientate al raggiungimento di uno scopo, che rispetto alla memoria difensiva è costituito dalla conoscenza da parte del collegio, nel contraddittorio tra le parti.

Nel caso specifico, l’invio della memoria negli ultimi minuti prima dello spirare del termine, cadente di venerdì, rispetto ad una udienza fissata per la mattina, ha fatto sì che quanto meno la conoscenza da parte del Collegio non si sia verificata, se non parzialmente; i componenti il Collegio, invero, hanno appreso dell’invio della memoria, non presente sul PST, pochi minuti prima dell’udienza, e lo stesso rappresentante della Procura, che pure si è rimesso alle valutazioni del Collegio, ha fatto presente di averne potuto prendere visione nel corso della mattinata di quello stesso lunedì. Al tempo stesso, va anche osservato che il disposto rinvio del reclamo, per autonome ragioni istruttorie, ha permesso l’acquisizione d’ufficio al PST entro il termine di tre giorni prima dell’udienza successiva.

Tali considerazioni, unitamente al rilievo  che la stagione in corso è la prima nella quale, in base all’articolo 14 delle citate regole tecniche, non trovano più applicazione, nemmeno in via concorrente, le precedenti modalità di deposito telematico a mezzo PEC, inducono il Collegio a ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti per considerare scusabile l’errore in cui è incorso il difensore.

Per le stesse ragioni, si ritiene di potere riconoscere, ancora per questa stagione, l’errore scusabile anche rispetto alla firma, che, appare utile rammentare, in base all’articolo 5 delle citate regole tecniche deve essere digitale nel formato “PAdES” o “CAdES”, mentre invece qui il difensore ha utilizzato la scansione per immagine di quella autografa, che è ammessa, in base al comma 1, ultimo periodo, del citato articolo 5,  solo per la parte interessata e “nei procedimenti ove l’assistenza del difensore non è necessaria”.

Tanto preliminarmente osservato rispetto alla costituzione del Sig. Fidelio, e venendo al merito del reclamo proposto dalla Procura, ritiene il Collegio che la sentenza del Tribunale vada confermata con riferimento al primo capo di incolpazione.

E' invero pacifico che l'atto, ancorché utilizzato dalla società di cui il Sig. Fidelio è legale rappresentante, non è stato da questi formato ma solo ricevuto. Al riguardo la Procura sostiene che il sig. Fidelio aveva, da una parte, l’onere di verificare la veridicità della sottoscrizione e, dall’altra, sulla base di quanto risultante da altri procedimenti, e in particolare dalla definizione dei lodi arbitrali relativi ai ricorsi n. 16/01 e 25/01, di sapere che le somme oggetto della quietanza liberatoria sottoscritta il 24 agosto 2020 erano, in realtà, ancora parzialmente dovute.

Sul punto, osserva il Collegio che non sembra in realtà esigibile, in capo ad un soggetto che riceva un atto sottoscritto da terzi, una necessaria verifica circa la veridicità della firma che risulta apposta sull’atto stesso; sussiste invero una sorta di presunzione di correttezza nel comportamento delle parti, tale per cui è ragionevole confidare nella veridicità della firma che viene presentata come vera; né la circostanza che la società di cui il Sig. Fidelio è legale rappresentante abbia partecipato ai benefici derivanti da quel documento falsamente sottoscritto (essendosi la società ASD Virtus Ispica 2020 potuta così costituire nella fusione con la società che aveva maturato il debito) può  far necessariamente presupporre, da parte dello stesso legale rappresentante, una consapevolezza che, se del caso, doveva essere fatta oggetto di specifico accertamento. D’altro canto, va ulteriormente osservato che gli ulteriori elementi addotti dalla Procura a sostegno della consapevolezza della non veridicità della firma, siccome discendenti da procedimenti definiti dopo la sottoscrizione e l’utilizzo del documento non veridico, non integrano un profilo di responsabilità rispetto alla contestazione, che era, si rammenta, di avere usato l’atto sapendo (o potendo sapere), a suo tempo, e non dopo, che la firma era falsa.

Tale ultima circostanza, ovvero che, nel corso del tempo, plurimi elementi hanno reso evidente che quel documento non poteva essere stato sottoscritto dal creditore, attesa la definizione dei lodi arbitrali nel senso della perdurante sussistenza del debito falsamente dichiarato estinto, rileva invece in maniera decisiva, ad avviso del Collegio, rispetto al secondo capo di incolpazione, relativo al mancato pagamento di somme che risultavano incontestabilmente dovute. Come esposto dalla Procura nell’atto di reclamo, con il comunicato ufficiale n. 5 del 10 dicembre 2020 erano state rese note le decisioni del Collegio Arbitrale sui ricorsi nn. 16/01 e 25/01, che avevano parzialmente accolto le richieste di pagamento avanzate dal Sig. Trombatore. Successivamente, riscontrato il mancato pagamento delle somme di cui alla decisione sul ricorso n. 25/01, la Procura Federale aveva deferito il sig. Fidelio, per quanto in particolare ora rileva, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e art. 36, comma 6, CGS, in relazione all’articolo 94 ter, comma 13, N.O.I.F. All’esito del relativo procedimento, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, con la decisione n. 262  del 1^ giugno 2021, aveva prosciolto il sig. Fidelio in quanto il lodo era stato notificato alla società ASD città di Rosolini 1953, non più esistente, anziché alle neo costituita ASD Virtus Ispica 2020.

Se dunque, in precedenza, il sig. Fidelio era stato prosciolto in quanto egli non aveva potuto avere legale conoscenza del lodo, va detto che la succitata decisione di proscioglimento integra, al tempo stesso, gli estremi della citata, legale conoscenza del contenuto dell’atto, pure nella quantificazione degli importi dovuti. Da ciò discende, ad avviso del Collegio, la responsabilità del Sig. Fidelio, e conseguentemente della società, per le constate violazioni di cui al secondo capo di incolpazione. E’ del resto pacifico che le somme di cui alla decisione del Collegio arbitrale sul ricorso n. 25/01 non siano state tuttora corrisposte, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso; la difesa dell’incolpato si è invero basata, sul punto, unicamente sul rilievo formale della mancata, valida comunicazione dell’atto; rilievo formale che, per quanto esposto, può ora dirsi venuto meno.

Il reclamo va dunque accolto con riferimento al secondo capo di incolpazione; in ragione di tale parziale accoglimento, il Collegio ritiene congrua l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta rispetto alle originarie richieste della Procura.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, irroga al sig. Fidelio Pietro l'inibizione di mesi 3 (tre) e alla società A.S.D. Virtus Ispica 2020 la sanzione dell'ammenda di € 100,00 (cento/00) ulteriore rispetto a quella già irrogata di € 500,00 (cinquecento/00) per complessivi € 600,00 (seicento/00).

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

 

L'ESTENSORE

Marco La Greca

 

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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