F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 298/CSA pubblicata il 18 Maggio 2022 – Sig. Ulivieri Renzo
Decisione n. 298/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 276/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
DECISIONE
sul reclamo numero 276/CSA/2021-2022, proposto dal Sig. Ulivieri Renzo in data 14.04.2022 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti FIGC di cui al Com. Uff. n. 11 del 12.04.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.05.2022, l’Avv. Andrea Galli e udito il Sig. Renzo Ulivieri;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Sig. Ulivieri ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 11 del 12.04.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone A, US Città Di Pontedera Cf/Real Meda Cf del 10.04.2022.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato l’allenatore per 4 giornate effettive di gara “Per aver rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo del direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare, ritardava l'uscita dal terreno di gioco e subito dopo si collocava nella zona antistante gli spogliatoi. Successivamente si posizionava all'esterno del terreno di gioco e rivolgeva ripetute espressioni irriguardose all'indirizzo del direttore di gara, allontanato”.
Secondo il reclamante la sanzione irrogata sarebbe eccessivamente afflittiva rispetto al comportamento da lui tenuto nella circostanza per cui è causa.
In particolare, il Sig. Ulivieri ha sostenuto la contraddittorietà del referto arbitrale, pur ammettendo di aver perso la serenità dopo l’espulsione della propria figlia (Dirigente della società) da parte dell’Arbitro e di non aver mantenuto la pazienza. Ha, inoltre, sostenuto di non aver proferito più volte l’insulto “Va a fare in culo” al Direttore di Gara, di aver abbandonato immediatamente il terreno di giuoco dopo l’espulsione, nonché di aver stazionato, peraltro per sbaglio, solo pochi minuti nella zona antistante gli spogliatoi.
L’allenatore reclamante ha, quindi, chiesto disporsi la riduzione della sanzione.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 3 maggio 2022 è comparso il Sig. Ulivieri, il quale ha esposto i motivi di gravame e, pur ammettendo la censurabilità della propria condotta, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
In particolare, ai fini della decisione della presente controversia, occorre valutare la gravità della condotta e se sia corretta la qualificazione del fatto e la relativa quantificazione della sanzione operate dal Giudice Sportivo, alla luce del disposto di cui all’art 36, comma 1, lettera a), del C.G.S., che prevede la squalifica per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
A tal fine, dalla disamina della refertazione arbitrale, costituente, ai sensi dell’art. 61 del C.G.S., la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che l’allenatore Ulivieri “A seguito di una decisione tecnica mi mandava più volte a ‘fanculo’. Lo stesso ritardava l’uscita dal t.d.g ed inizialmente stazionava nella zona antistante agli spogliatoi, anche dall’esterno continuava, con insulti, ripetuti ad ogni mio fischio”.
Questa Corte ritiene che dai documenti ufficiali di gara emerga come la corretta qualificazione della condotta refertata, seppur certamente censurabile, non possa condurre alla conferma della sanzione irrogata.
In particolare, pur non risultando revocabile in dubbio la gravità dell’espressione insultante rivolta ripetutamente dal Sig. Renzo Ulivieri al Direttore di Gara a seguito della decisione tecnica di espulsione della Sig.ra Valentina Ulivieri, cui ha fatto seguito un contegno irrispettoso consistito nell’aver ritardato l'uscita dal terreno di gioco e nell’essersi collocato nella zona antistante gli spogliatoi, con conseguente aggravamento della sanzione minima prevista dall’art 36, comma 1, lettera a), del C.G.S., la decisione del Giudice Sportivo non può trovare conferma laddove ascrive al reclamante anche le successive, ulteriori e ripetute espressioni irriguardose, di cui il Direttore di Gara ha omesso puntuale esplicitazione, genericamente riferendo di “insulti, ripetuti ad ogni mio fischio”.
Per tale ragione, non trovando esplicita conferma nel referto ufficiale la qualificazione di tali insulti in termini di irriguardosità operata dal Giudice Sportivo, l’appello proposto dal Sig. Renzo Ulivieri può essere accolto con conseguente riduzione della sanzione irrogata a tre giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce