F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 306/CSA pubblicata il 18 Maggio 2022 – A.S.D. Cannara

Decisione n. 306/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 300/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente (relatore)

Fabio Di Cagno – Vice Presidente 

Agostino Chiappiniello - Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero 300/CSA/2021-2022, proposto dalla A.S.D. Cannara in data

02.05.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti FIGC di cui al Com. Uff. n. 27 del 26.04.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.05.2022, l’avv. Patrizio Leozappa;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. Cannara ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Daniele Bazzoffia dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti FIGC (cfr. Com. Uff. n. 27 del 26.04.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone E, Sangiovannese 1927 / Cannara del 23.04.2022, “Per avere avvicinato il Direttore di gara e averlo strattonato per un braccio.

Secondo la reclamante, che non contesta il fatto storico ma si limita a spiegare le ragioni dell’accadimento, la sanzione irrogata sarebbe eccessivamente afflittiva e violerebbe il principio di proporzionalità, tenuto conto che nessuna offesa e nessuna frase ingiuriosa sarebbero state indirizzate nei confronti dell’arbitro dal calciatore Bazzoffia.

Quest’ultimo, in particolare, non avendo ricevuto dall’arbitro risposta alla domanda se la segnatura della squadra avversaria fosse effettivamente avvenuta nel tempo di recupero concesso, ha ritenuto di poter verificare la circostanza da sé, tentando di vedere il cronometro al polso del direttore di gara e, in tal modo, toccandone il braccio senza peraltro strattonarlo.

Conclude la società reclamante chiedendo a questa Corte la riduzione della sanzione della squalifica irrogata dal Giudice sportivo da quattro a due giornate effettive di gara.

Il reclamo, nella riunione del 3 maggio 2022, è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

In considerazione della dinamica dell’infrazione di cui si è reso responsabile il calciatore, appare dirimente osservare come, essendo la fattispecie in esame riconducibile ad un caso di “condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico” per il quale l’art. 36, comma 1, lett. b), del C.G.S. prevede come sanzione minima la squalifica per quattro giornate effettive di gara, al Bazzoffia sia stata in effetti irrogata dal Giudice Sportivo la sanzione minima edittale. Ne consegue che, non essendo il contatto fisico con l’arbitro neppure negato dalla reclamante, la condotta del calciatore sanzionato, volta ad accertare, con la refertata modalità, se il goal della squadra avversaria non fosse stato segnato a tempo di recupero ormai scaduto, si appalesa di certo gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro stesso, sottintendendo il dubbio di una sua conduzione della gara, nella decisiva circostanza in questione, non corretta, né imparziale.

Per tale ragione, non può assumere rilievo il fatto che nessuna frase ingiuriosa o irriguardosa sia stata pronunciata dal Bazzoffia.

In definitiva, quindi, la decisione e la sanzione impugnate meritano di essere confermate.

           

 

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

                                                          IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

                                                                 Patrizio Leozappa

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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