F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 308/CSA pubblicata il 18 Maggio 2022 – S.S.D. Casarano Calcio Srl
Decisione n. 308/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 295/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 295/CSA/2021-2022, proposto dalla Società SSD Casarano Calcio s.r.l., per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 23 del 20.4.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.05.2022, il dott. Agostino Chiappiniello;
Sentito l’avv.to Carlo Mormando; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La SSD Casarano Calcio s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a cinque giornate effettive di gara inflitta al calciatore Tiziano Prinari dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale – Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 23 del 20.4.2022, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie D Molfetta Calcio/Casarano Calcio srl del 14 aprile 2022.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento qui impugnato: “Il Calciatore occupante la panchina, entrava sul TdG per esultare dopo che la sua squadra aveva segnato una rete, alla richiesta dell’arbitro di rientrare rapidamente in panchina, esclamava: ‘Porco dio, stai zitto’! Alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava alla mia persona, facendo ingresso sul TdG con fare minaccioso, ed esclamava: ‘Ma che cazzo stai facendo, noi ci giochiamo la vita, sei un coglione, cosa cazzo stai facendo? Stai rovinando la partita, pezzo di merda'. Veniva fisicamente trattenuto e allontanato da 3 persone tra cui dirigenti e compagni, e nonostante venisse allontanato di peso e strattonato affinché non venisse a contatto con la l’arbitro, continuava a reiterare insulti e minacce e venire verso l’ufficiale di gara.
Abbandonava il terreno gioco dopo circa 1 minuto”.
La società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica a cinque giornate effettive di gara, ritenendo che nel caso di specie vi sia una eccessiva sproporzione e gravosità della sanzione. Precisa la società reclamante che, a differenza di quanto afferma il Giudice Sportivo, vi sarebbe stata un’unica espressione blasfema e non la reiterazione della stessa. Inoltre, alla fattispecie in esame, non si potrebbe applicare nemmeno la lettera b) dell’art. 36 del C.G.S., atteso che non vi è stato alcun contatto fisico.
Conclusivamente, la società chiede una riduzione della sanzione, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Il ricorso è stato, quindi, trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.
La società ammette i fatti contestati, ma li rappresenta in maniera diversa, chiedendo conseguentemente la riduzione della squalifica di cinque giornate effettive di gara comminata dal Giudice Sportivo.
Al riguardo, si deve rilevare che dal referto arbitrale risulta che i fatti contestati si sono realmente verificati e che la condotta posta in essere dal calciatore Tiziano Prinari sia stata particolarmente ingiuriosa, irriguardosa e veemente, per cui la Corte ritiene che debba essere irrogata la sanzione di tre giornate effettive di gara aggravando la sanzione delle due giornate di squalifica previste quale minimo edittale dalla lettera a), comma 1, dell’art. 36 C.G.S., con una ulteriore giornata di squalifica in considerazione del carattere violento della condotta e della circostanza che la stessa non è sfociata in un contatto fisico con l’arbitro solo grazie all’intervento di ben tre persone tra dirigenti e calciatori del Casarano che, solo con l’uso della forza, sono riusciti a portare via dal terreno di gioco il Prinari.
Alla sanzione delle tre giornate di squalifica come sopra determinata, va aggiunta la sanzione della squalifica per una ulteriore giornata effettiva di gara in ragione dell’utilizzo dell’espressione blasfema, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera a), C.G.S. In definitiva, in accoglimento del reclamo proposto dalla SSD Casarano Calcio s.r.l., la sanzione irrogata è ridotta a complessive quattro giornate.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 4 (quattro) giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce