F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0087/CFA pubblicata il 19 Maggio 2022 (motivazioni) – Procuratore Federale Interregionale-SSDARL Atheltic Club Albaro-sig. Sergio Mario Imperato

Decisione/0087/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0104/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONE PRIMA

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Ida Raiola – componente (relatore)

Marco La Greca - componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0104/CFA/2021-2022 proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso la pronuncia di rigetto del proprio deferimento n. 6284/453pfi 21-22 proposto a carico del sig. Sergio Mario Imperato, n.q. di dirigente della società SSDARL Atheltic Club Albaro e della medesima società.

per l’annullamento della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria n. 79 del 7.4.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, del 10 maggio 2022, il Cons. Ida Raiola e uditi per i reclamanti gli avv.ti Enrico Liberati per la Procura Federale e Anna Cerbara per il sig. Sergio Mario Imperato e la società SSDARL Atheltic Club Albaro

RITENUTO IN FATTO

1.Con atto prot. n. 6284/453pf121-22/PM/m del 23 febbraio 2022 il Procuratore Federale deferiva, dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, il sig. Sergio Mario Imperato, all’epoca dei fatti dirigente della società SSDARL Athletic Club Albaro, e la società SSDARL Athletic Club Albaro, perché rispondessero, il primo, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere reso, in sede di commento dopo la gara Athletic Club Albaro – Cadimare Calcio del 30/01/2022 valevole per il girone B del campionato di Eccellenza, le seguenti dichiarazioni alla testata giornalistica “Settimana Sport Il Giornale Sportivo di Genova”: “Gli ultimi due arbitraggi sono stati davvero vergognosi... Quello di oggi ci ha ridotti in nove uomini nell'ultima parte della gara senza nessun motivo, per una doppia ammonizione ridicola, dopo aver favorito il loro primo gol con una punizione inesistente. Un arbitro di Spezia contro una squadra spezzina... La settimana scorsa un arbitro che per ennesima volta ci fa finire in 10 la partita. E' l'ora di finirla, perché noi siamo una squadra educata di persone per bene e meritiamo altrettanto rispetto”, ritenute lesive dell’onore, del prestigio e del decoro propri del direttore di gara dell’incontro appena citato, nonché più in generale della intera categoria arbitrale, e la seconda, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in conseguenza della condotta tenuta dal sig. Sergio Mario Imperato e appena descritta.

1.1. Con decisione pubblicata con il Comunicato Ufficiale n.79 del 7 aprile 2022, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Liguria rigettava integralmente le richieste di deferimento, sul rilievo della insussistenza di elementi idonei a ritenere la sicura riferibilità al predetto sig. Imperato delle dichiarazioni riportate, senza virgolettato, dalla testata giornalistica “Settimana Sport Il Giornale Sportivo di Genova”.

1.2. Avverso l’indicata decisione di rigetto il Procuratore Federale proponeva reclamo dinanzi a questa Corte Federale, con atto prot. 7969/453pfi21-22/PM/rn del 13 aprile 2022, denunciando, quali vizi della decisione del primo giudice, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, comma 1, 6, comma 2, e 23, commi1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché l’omessa ed insufficiente motivazione e l’erronea valutazione delle risultanze degli elementi probatori acquisiti.

1.3. All’udienza del giorno 10 maggio 2022, tenutasi con la modalità della videoconferenza, il rappresentante della Procura Federale, avv. Enrico Liberati, concludeva per la riforma della decisione impugnata e per la conseguente irrogazione, a carico del sig. Sergio Mario Imperato, della sanzione della inibizione per giorni 90 (novanta) e, a carico della società sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva, della sanzione dell’ammenda parti ad .600,00# (euro seicento/00#), mentre il difensore delle parti reclamati, avv. Anna Cerbara, chiedeva la conferma della decisione gravata.

1.4. All’esito della discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il reclamo è fondato e va accolto.

2.1. La Corte Federale osserva che, diversamente da quanto opinato dal Tribunale Federale Territoriale, nella vicenda in esame vi sono una pluralità di elementi che depongono nel senso della riferibilità al sig. Sergio Mario Imperato delle dichiarazioni riportate dalla testata giornalistica on line “Settimana Sport il Giornale sportivo di Genova”, in relazione all’arbitraggio della gara Athletic Club Albaro – Cadimare Calcio del 30/01/2022 valevole per il girone B del campionato di Eccellenza.

2.2. Dall’esame del contenuto della schermata del sito dell’anzidetta testata giornalistica quale risultante dalla stampa recante la data del 27/03/2022, allegata alla memoria depositata dal difensore delle parti reclamate in data 19/04/2022, emergono, infatti, i seguenti dati: a) il titolo del post è ‘Lo sfogo di Sergio Imperato: “E’ ora di finirla…”; b) il sottotitolo è ‘Il presidente dell’Albaro non le manda a dire subito dopo la fine del match con il Cadimare”; c) dopo la foto verosimilmente dello stesso Imperato, vi è il seguente secondo sottotitolo: ‘Lo sfogo di Sergio Imperato dopo il pareggio 2-2 dell’Albaro con Cadimare; d) infine, è riportato il seguente discorso diretto con il carattere corsivo: ‘Abbiamo perso un’occasione d’oro, in vantaggio di due gol, ci siamo fatti rimontare, ed è la terza volta che succede nelle ultime quattro partite, quindi abbiamo le nostre colpe…Però...Gli ultimi due arbitraggi sono stati davvero vergognosi... Quello di oggi ci ha ridotti in nove uomini nell'ultima parte della gara senza nessun motivo, per una doppia ammonizione ridicola, dopo aver favorito il loro primo gol con una punizione inesistente. Un arbitro di Spezia contro una squadra spezzina... La settimana scorsa un arbitro che per ennesima volta ci fa finire in 10 la partita. E’ l'ora di finirla, perché noi siamo una squadra educata di persone per bene e meritiamo altrettanto rispetto”.

2.3. Dalla piana lettura del documento in parola, emergono, quindi, diversi indizi univocamente orientati nel senso della riconducibilità all’Imperato delle parole riportate: il titolo, primo e secondo sottotitolo dell’articolo giornalistico pubblicato in forma di post online, l’utilizzo di un carattere grafico diverso (corsivo) nel testo che segue il titolo e i due sottotitoli e, infine, l’impiego, in detto testo, della prima persona plurale, circostanza quest’ultima sintomatica di un discorso pronunciato direttamente dalla persona cui le parole vengono riferite. A fronte della pluralità e della univocità degli elementi appena enunciati non può attribuirsi, ad avviso di questa Corte, soverchio rilievo né al mancato impiego delle virgolette all’inizio e alla fine del testo (di certo, per convenzione, il segno grafico di generale, ma non esclusivo, impiego per riportare un discorso diretto) né alla circostanza che non vi è alcun dato nell’articolo da cui inferire che l’Imperato abbia rilasciato un’intervista alla testata giornalistica.

2.4. Ai rilievi appena formulati va aggiunta, altresì, la considerazione che l’Imperato non ha provveduto nell’immediatezza del fatto a smentire tali dichiarazioni o a disconoscerne la paternità, ma si è attivato in tal senso solo a seguito del deferimento, cosicché l’articolo in esame non risulta attualmente più raggiungibile sul sito della testata giornalistica (il relativo link non è più attivo),  ma ciò è avvenuto a distanza di un non trascurabile lasso temporale.

2.5. D’altra parte, è noto che, nell’ambito della giustizia sportiva, lo standard probatorio richiesto, ai fini della affermazione della denunciata violazione di norme dell’ordinamento sportivo, si pone ad un livello inferiore rispetto a quello prescritto nell’ambito della giustizia ordinaria e, in particolare, nell’ambito del processo penale, di tal che, per poter ritenere sussistente una violazione è sufficiente che la stessa risulti provata non già oltre ogni ragionevole dubbio, ma, più semplicemente, con un grado di certezza superiore alla mera probabilità. In altre parole, nell'ambito della giustizia sportiva “per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito disciplinare né il superamento del ragionevole dubbio come nel penale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi e precisi e concordanti in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione del fatto” (TNAS Lodo 5.11.2010 n.2419, cfr. anche CFA, sez. I, decisione n.63/CFA 2021-2022, nonché CFA, Sezioni Unite, decisione n. 12/CFA/2021-2022; sez. I, n. 24/CFA/2021-2022; n. 35/CFA/2021-2022; n. 53/CFA/2021-2022).

2.6. Ciò posto, la Corte Federale osserva che la riscontrata pluralità di elementi gravi precisi e concordanti - tutti innanzi evidenziati - induce a ritenere detto standard probatorio sicuramente raggiunto nella vicenda in esame e ad affermare conseguentemente la riconducibilità delle affermazioni riportate dalla testata giornalistica “Settimana Sport Il Giornale Sportivo di Genova” a Sergio Mario Imperato nella sua qualità di Dirigente della SSDARL Athletic Club Albaro.

2.7. Affermata, dunque, a seguito della disamina dei segnalati elementi indiziari, la paternità delle dichiarazioni in contestazione in capo al predetto Imperato, nessun dubbio sussiste circa il carattere offensivo delle stesse, atteso il loro contenuto fortemente lesivo dell’onore, del prestigio e del decoro del direttore di gara impegnato nell’incontro tra la squadra della SSDARL Athletic Club Albaro e la Cadimare Calcio del 30/01/2022, ma anche della intera categoria arbitrale (cfr. in particolare, le seguenti parole. “[…] Gli ultimi due arbitraggi sono stati davvero vergognosi... Quello di oggi ci ha ridotti in nove uomini nell'ultima parte della gara senza nessun motivo, per una doppia ammonizione ridicola, dopo aver favorito il loro primo gol con una punizione inesistente. Un arbitro di Spezia contro una squadra spezzina... La settimana scorsa un arbitro che per ennesima volta ci fa finire in 10 la partita. E’ l'ora di finirla […]).

2.8. L’offensività delle dichiarazioni in esame si connota peculiarmente perché esse valgono a minare la reputazione e l’onore non solo del direttore della specifica gara e dell’intera categoria arbitrale, ma addirittura dell’intero sistema di designazione degli arbitri (cfr., in particolare, le seguenti parole. “[…] Un arbitro di Spezia contro una squadra spezzina […]), in misura tale da far dubitare della trasparenza e la genuinità del risultato sportivo dell’intero campionato e ad alterare il normale livello di fiducia degli appassionati, in particolare, e della pubblica opinione, in generale, nella correttezza della condotta delle istituzioni sportive.

2.9. Né, d’altra parte, le dichiarazioni in esame possono ricondursi alla espressione del diritto di critica, per il cui legittimo esercizio, devono sussistere – secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità - i presupposti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (da intendersi, però, come interesse dell'opinione pubblica, anche solo di una categoria di soggetti, alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, bensì appunto della sua interpretazione critica, della continenza espressiva - per cui la critica deve concretizzarsi in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell'altrui dignità) e della verità - non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto della critica stessa, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, salvo che per inesattezze riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (Cass., sez. III, 18/10/2005 n. 20140; Cass. civ., Sez. III, 10/07/2008, n. 18885; Cass. civ., Sez. III, 06/08/2007, n. 17172; Cass. civ., Sez. III, 28/11/2008, n. 28411).

2.10. La Corte Federale, nell’aderire all’insegnamento della Corte di Cassazione, peraltro già richiamato, condiviso e fatto proprio in precedenti pronunce (cfr. n.62/CFA/2021-2022; n.41/CFA/2021-2022; n. 10/CFA/2021/2022; CFA, sez. IV, 10/11/2020 n. 49; CFA, sez. I, 14/06/2013, ricorrente U.S. Città di Palermo s.p.a.) osserva che gli indicati canoni della continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce), i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, vanno poi riguardati, con riferimento all’ordinamento sportivo, alla luce degli specifici doveri - connotati da una più significativa ed intensa valenza - che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione: ci si riferisce alle regole comportamentali richiamate dall’art.4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”.

2.11. Sussiste, inoltre, nel caso di specie il carattere pubblico delle dichiarazioni, specificamente indicato nel deferimento della Procura Federale che ha dedotto la violazione dell’art.23, comma 1, Codice della Giustizia Sportiva (cfr. “Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti  nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA”), atteso che le stesse sono state rese ad una testata giornalistica online e quindi ad un mezzo di informazione che si rivolge ad una platea indistinta e potenzialmente illimitata di utenti (cfr. TFN, Sezione Disciplinare, decisione n.70/FRN-SD/2021-2022).

2.12. In ultimo, ricorrendone i presupposti prescritti dall’art.6, comma 1, (“1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali”) e dall’art.23, comma 5, (“5. La società è responsabile, ai sensi dell’art. 6, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2”) del Codice della Giustizia Sportiva, va affermata la responsabilità diretta della società sportiva SSDARL Athletic Club Albaro, chiamata a rispondere, in ragione del rapporto di immedesimazione organica, dell’operato dei soggetti che la rappresentano.

2.13. Venendo, infine, alla determinazione delle sanzioni, la Corte, avuto riguardo alla fattispecie concreta e alle iniziative assunte dall’Imperato, sebbene in epoca successiva al deferimento, per elidere le conseguenze dannose della propria condotta, ritiene equo irrogare al predetto la sanzione dell’inibizione per mesi due e alla società sportiva, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda nella misura di .400,00# (euro quattrocento/00#).

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Sergio Mario Imperato la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) e alla società SSDARL Athletic Club Albaro la sanzione dell'ammenda di 400,00 (quattrocento).

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Ida Raiola

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

 Fabio Pesce

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