F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0088/CFA pubblicata il 20 Maggio 2022 (motivazioni) – Florentia San Gimignano/Procura Federale

Decisione/0088/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0105/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti – componente (relatore)

Giuseppe Castiglia - componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul Reclamo della società Florentia San Gimignano avverso la sanzione dell’ammenda di 10.000,00 inflitta in esito al deferimento prot. N. 13071/746 PF20-21 GC/GT/AG del 23.06.2021 (Decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare n. 118 TFN-SD del 7.04.2022)

contro

Procura Federale per l’annullamento della Decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare n. 118 TFN-SD del 07.04.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, del 12 maggio 2022, il Pres. Angelo De Zotti. Uditi per la reclamante l’Avv. Ilaria Agati e, per la Procura Federale, l’Avv. Alessandro Avagliano.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di deferimento del 23 giugno 2021, la Procura Federale ha formulato i seguenti capi d’imputazione: per il dott. Tommaso Becagli «violazione di cui all’art. 32 comma 5 del C.G.S., in relazione alle indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 235/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio - s.s. 2020/2021, pubblicato in Roma il 26 giugno 2020, per i seguenti motivi: il sig. Andrea Cerboneschi, indicato dalla società come allenatore dei portieri, con impegno alla partecipazione al primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico, non risulta in possesso dei requisiti per la partecipazione al corso (punto 2, a.3 dei Requisiti sportivi e organizzativi - Serie A femminile del Comunicato Ufficiale n. 235/A del 26 giugno 2020)»; per la Florentia San Gimignano S.S.D. a r.l., «per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, commi 1 del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante».

1.1. Prima dell’apertura del dibattimento, i deferiti e la Procura Federale hanno depositato un accordo ex art. 127 C.G.S., che il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, con decisione n. 8 del 19 luglio 2021, dichiarava efficace, applicando le sanzioni ivi previste e precisamente, la sanzione dell’inibizione per 20 giorni al sig. Tommaso Becagli e l’ammenda di 6667,00 alla Florentia San Gimignano S.S.D. a r.l.

1.2. La Società, tuttavia, non ha provveduto ad effettuare il pagamento dell’ammenda nel termine indicato; pertanto, il Tribunale Federale Nazionale, su segnalazione dell’Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo della F.I.G.C., ha fissato una nuova udienza per il proseguimento del procedimento a carico della sola parte inadempiente.

1.3. Il Tribunale Federale Nazionale, con la decisione oggi gravata, ha ritenuto fondato l’atto di incolpazione nei confronti dei deferiti e ha inflitto alla Florentia San Gimignano l’ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00).

2. Tale decisione costituisce oggetto di reclamo in appello da parte della Florentia San Gimignano S.S.D. a r.l., che ne chiede la riforma per il seguente motivo:

Insussistenza della violazione contestata; insussistenza di comportamento disciplinarmente rilevante ai sensi dell’art. 32, comma 5 C.G.S. in relazione alle indicazioni di cui al C.U. n. 235/A del 26 giugno 2020; assenza di dolo o colpa da parte del soggetto agente.

In subordine, nel merito: mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S.

2.1. La Società formula quindi le seguenti conclusioni: nel merito: riformare/revocare/annullare integralmente la decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare n. 118/TFN - SD del 7 aprile 2022 e, per l’effetto, annullare tutte le sanzioni disposte in prime cure, con conseguente rigetto dell’incolpazione contenuta nell’atto di deferimento; in via subordinata nel merito:  previa concessione delle attenuanti generiche di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S., riformare la decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare n. 118/TFN - SD del 7 aprile 2022, e, per l’effetto, rideterminare in melius la sanzione da infliggere, in ogni caso al di sotto del minimo edittale.

3. La Procura contesta i motivi di reclamo e ne chiede il rigetto, con conseguente conferma delle sanzioni irrogate alla S.S.D. Florentia San Gimignano.

4. All’udienza del 12 maggio 2022, svoltasi in modalità telematica, ambedue le parti hanno discusso e ribadito le rispettive posizioni, concludendo nei termini passati in rassegna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il reclamo della S.S.D. Florentia San Gimignano S.S.D. è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

5.1. Preliminarmente è opportuno rammentare che, come spiegato in fatto, la Società deferita, nella fase predibattimentale, aveva aderito all’accordo ex art. 127 C.G.S. che il Tribunale Federale Nazionale aveva dichiarato efficace, applicando le sanzioni ivi previste e precisamente, per quanto riguarda l’ammenda di 6667,00, con riduzione di un terzo rispetto al minimo edittale.

La Società, tuttavia, non ha provveduto ad effettuare il pagamento dell’ammenda nel termine indicato; pertanto il Tribunale Federale Nazionale, su segnalazione dell’Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo della F.I.G.C., ha fissato una nuova udienza per il proseguimento del procedimento a carico della sola parte inadempiente; procedimento le cui conclusioni sono oggetto di reclamo motivato in appello e ciò pur senza che nel giudizio di prime cure la Società  risulti aver dedotto alcun motivo di reclamo così come non risulta aver svolto alcuna difesa scritta.

5.2. E infatti, nelle premesse della decisione appellata si legge testualmente che “l’avv. Marco Checcucci, in rappresentanza della società SSD ARL Florentia San Gimignano, rappresentava che il mancato adempimento dell’accordo era stato determinato da avvicendamenti societari. L’avv. Checcucci chiedeva, quindi, che venissero riconosciute le attenuanti del caso o, in subordine, che venisse rideterminata l’entità della sanzione finale, anche al di sotto del minimo edittale”.

5.3. Ne consegue che il lungo e articolato reclamo prodotto in questa sede sviluppa, all’evidenza, motivi che non sono stati proposti in prime cure. Si tratta peraltro, non solo di motivi nuovi ma altresì di motivi che tendono a dimostrare che il deferimento del dott. Tommaso Becagli, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSD Florentia San Gimignano, e di riflesso il deferimento della società, è infondato, con conseguente rigetto dell’incolpazione contenuta nell’atto di deferimento e richiesta di annullamento dello stesso unitamente alle sanzioni irrogate ai deferiti.

5.4. Senonché per questa parte, e per questi profili defensionali, il giudizio, come sopra spiegato, è stato implicitamente definito per effetto dell’accordo ex art. 127 C.G.S., intervenuto tra il sig. Tommaso Becagli e la Procura, con l’irrogazione della sanzione costituita dalla inibizione per 20 giorni dello stesso deferito. Ciò che ha determinato la dichiarata prosecuzione del giudizio unicamente nei confronti della società SSD Florentia San Gimignano, alla quale è stata irrogata, dopo la revoca dell’accordo, la sanzione dell’ammenda di euro 10.000,00 avversata nel presente giudizio.

6. Ciò nonostante, poiché il giudice di prime cure ha sinteticamente affrontato la questione, ai fini della conseguente irrogazione della sanzione alla SSD Florentia San Gimignano, il Collegio ritiene che la stessa conclusione - vale a dire il compiuto accertamento in base alle risultanze documentali della non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalla società e relative al possesso dei titoli richiesti in capo al sig. Andrea Cerboneschi – valga, in questo giudizio d’appello, come fatto accertato e non più revocabile in dubbio, come invece, al contrario, si vorrebbe nel reclamo della Società con i motivi nuovi di cui ai punti 7 e seguenti.

6.1. La conclusione pertanto non muta, sul punto specifico della accertata sussistenza dei presupposti del deferimento, sia che si dichiari il reclamo in appello inammissibile perché tali sono i motivi dedotti in giudizio per la prima volta, sia che si dia corso ad una essenziale disamina del merito, vale a dire senza ampliare e dare spazio a censure nuove, sulle quali il giudice di prime cure non è stato chiamato ad esprimersi.

7. Residua quindi, a questo punto, unicamente la domanda di mitigazione della sanzione pecuniaria irrogata alla società nella misura di euro 10.000,00.

7.1. A sostegno della richiesta mitigazione della sanzione, la società appellante chiede che vengano riconosciute le circostanze già indicate sub paragrafo 5 del reclamo, e precisamente il fatto che: (I) la Società ha ceduto il titolo sportivo di Serie A Femminile all’U.C. Sampdoria il 15 giugno 2021, con ciò uscendo dalla partecipazione alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile; (II) ad oggi, infatti, svolge solo attività di calcio femminile nel settore giovanile, limitatamente a due categorie, nell’attività di base e nel calcio a 5; (III) non ha una prima squadra femminile; (IV) a seguito della cessione in parola, ha subito rilevanti modifiche nell’assetto societario, con un importante ricambio nelle figure dirigenziali di vertice; (V) la mancata partecipazione al massimo campionato femminile ha comportato, come prevedibile, una grossa contrazione dei ricavi, con la totale perdita, ad esempio, dei diritti audiovisivi; (VI) ad oggi, dunque, la Florentia San Gimignano è una società assolutamente ridimensionata rispetto all’inizio di questo procedimento, votata alla valorizzazione dell’aspetto sociale dello sport e del movimento femminile nel suo complesso; (VII) la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure risulta totalmente smisurata per eccesso rispetto all’attuale consistenza del club, sia sotto il profilo economico che sotto quello sportivo, dove oggi occupa un posto diametralmente opposto rispetto a quello ricoperto nella s.s. 2020/21.

7.2. Il Collegio osserva tuttavia che tali presunte attenuanti non hanno alcuna attinenza con il fatto che ha determinato il deferimento, ossia con la dichiarazione non veritiera che riguarda il sig. Andrea Cerboneschi, ma piuttosto con la difficoltà che la Società assume di avere incontrato a versare l’ammenda, ridotta di un terzo, fissata a suo tempo a seguito dell’accordo ex art. 127 C.G.S. intervenuto tra la Società e la Procura.

7.3. Inadempimento, come già chiarito, che non solo ha determinato la revoca dell’accordo stesso e la riattivazione del giudizio che ha comportato la condanna al pagamento dell’ammenda di euro 1000,00 come richiesto dalla Procura, ma altresì la segnalazione ulteriore della Società alla Procura per la valutazione disciplinare di tale condotta.

7.4. Ebbene, ritiene il Collegio che da queste premesse non si può ricavare alcun elemento di giudizio favorevole alla richiesta di mitigazione della sanzione minima edittale ma, piuttosto, un eventuale aggravamento della stessa, atteso che è dalla condotta processualmente impropria e dalla violazione dell’accordo ex art. 127 che il giudizio, virtualmente concluso per la Società a condizioni più favorevoli, è proseguito nei due gradi di giudizio con inutile spendita di attività defensionale e decisionale sia per le parti che per la Corte.

8. Ne consegue che il reclamo della Società va respinto, con conseguente conferma della irrogazione alla società S.S.D. Florentia San Gimignano della sanzione dell’ammenda, già determinata in 10.000,00 (diecimila) dal giudice di prime cure. P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

 L'ESTENSORE

Angelo De Zotti

 

IL PRESIDENTE

 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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