F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 309/CSA pubblicata il 23 Maggio 2022 – Cosenza Calcio S.r.l

Decisione n. 309/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 316/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE I

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Vice Presidente

Andrea Lepore – Componente (relatore)

Daniela Morgante - Componente

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 316/CSA/2021-2022, proposto dalla società Cosenza Calcio S.r.l in data 14.05.2022;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. 201 del 13.05.2022;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.05.2022,il prof. Avv. Andrea Lepore, udito l’Avv.Francesca Auci, in sostituzione dell’Avv. Cesare Di Cintio, in rappresentanza della reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 14 maggio 2022, la società Cosenza Calcio S.r.l ha proposto reclamo con procedimento d’urgenza avverso la delibera del Giudice Sportivo Lega Italiana Calcio Professionistico Serie B, pubblicata nel C.U. n. 201 del 13.05.2022, mediante la quale veniva irrogata la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara all’allenatore Danilo Chiodi per avere quest’ultimo «al 42° del secondo tempo, lasciando cadere a terra la tabella luminosa, protestato contro una decisione arbitrale».

La reclamante, pur consapevole del privilegio attribuito al referto di gara, rileva l’eccesiva gravosità e sproporzionalità della sanzione comminata in primo grado ai danni del proprio tesserato.

Prendendo spunto da alcuni precedenti giurisprudenziali, il Cosenza sostiene che le condotte sanzionate (lasciar cadere la tabella luminosa e protestare contro la decisione dell’arbitro) non possono definirsi né irriguardose, né tanto meno ingiuriose, tenuto conto del momento di concitazione della gara nel quale si è svolto l’evento.

Conclude domandando, in via principale, che in accoglimento del presente gravame ed in riforma della delibera impugnata, previo accertamento e contestualizzazione dei fatti esposti, venga annullata la sanzione comminata al sig. Danilo Chiodi ad 1 (una) giornata di squalifica; in subordine, considerate le circostanze attenuanti, venga commutata la giornata di squalifica in ammenda, contenendola nel minimo edittale e/o nella misura ritenuta di giustizia.

Il reclamo è stato, dunque, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo sia inammissibile.

Il Collegio, infatti, rileva che il reclamo è stato proposto in violazione di quanto disposto dall’art. 74, comma 8, C.G.S. ove si legge che «Il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d) né nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonti di prova», previsto in ipotesi tassativamente individuate, ex art. 61, comma 2, C.G.S., e qui non in rilievo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                          IL VICE PRESIDENTE

Andrea Lepore                                                                  Umberto Maiello

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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