F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 313/CSA pubblicata il 26 Maggio 2022 – A.S.D. Sona Calcio
Decisione n. 313/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 304/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa- Presidente
Fabio Di Cagno – Componente
Stefano Agamennone - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri- Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 304/CSA/2021-2022 proposto dalla A.S.D. Sona Calcio, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 29 del 28.04.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.05.2022, l’Avv. Stefano Agamennone; udito l’Avv Carlo Antonio Ghirardi per la reclamante; sentito l’arbitro.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Sona Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 29 del 28.04.2022, in relazione alla gara del Campionato di Serie D Sona Calcio / Breno del 27.04.2022
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato alla società reclamante la sanzione di € 1.500,00 di ammenda.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere propri sostenitori rivolto per circa 30 minuti, espressioni irriguardose all’indirizzo della terna. Inoltre, al termine della gara, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società accedevano, attraverso un cancello indebitamente lasciato aperto, alla zona antistante gli spogliatoi continuando a protestare nei confronti degli ufficiali di gara. Nella circostanza nessuno dei dirigenti della società, nonostante i numerosi richiami, interveniva per allontanarle.”
La società reclamante con il ricorso introduttivo ha chiesto, in parziale riforma della decisione impugnata, la riduzione della pena nella misura ritenuta di giustizia.
La società Sona Calcio ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessiva, perché le frasi riportate nel referto di gara non sarebbero “connotate da particolare e grave offensività e/o lesione del decoro personale” e perché, inoltre, come riportato nel referto dal direttore di gara, “al di là delle proteste l’incolumità della Terna NON è stata mai messa in pericolo”
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 maggio 2022 è comparso, per la parte reclamante, l’avv Carlo Antonio Ghirardi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.
La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare l’arbitro della gara in questione, a chiarimento della dinamica dei fatti.
Il Sig. Andrea Valentini, arbitro della gara Sona Calcio / Breno del 27/04/2022, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del proprio referto, precisando che al termine della gara il cancello situato nella zona antistante gli spogliatoi era stato lasciato indebitamente aperto, consentendo così a persone riconducibili alla società di accedere ad una zona loro interdetta.
Il direttore di gara ha dichiarato, inoltre, che il gruppo dei tifosi che ha proferito espressioni gravemente irriguardose all’indirizzo della terna arbitrale era costituito da poche unità, evidenziando, però, che nessun addetto della società reclamante è intervenuto per farli desistere.
Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società Sona Calcio può trovare accoglimento, con conseguente riduzione della sanzione dell’ammenda irrogata ad € 1.000,00.
Nel determinare in tale misura la sanzione, questa Corte ha tenuto conto sia del fatto che il gruppo dei sostenitori che hanno proferito espressioni irriguardose all’indirizzo della terna arbitrale era costituito da poche unità, sia del fatto che nessun dirigente della società è intervenuto per ricondurre la situazione alla normalità.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.000,00.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Agamennone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce