F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 315/CSA pubblicata il 26 Maggio 2022 – G.S.D. Castelfidardo SSD A RL
Decisione n. 315/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 296/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE III
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Nicolò Schillaci - Componente (relatore)
Carlo Bravi – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 296/CSA/2021-2022, proposto dalla società G.S.D. Castelfidardo SSD A RL, rappresentata dal Presidente Baleani Franco,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 13 del 20.04.2022.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13 maggio 2022, l’Avv. Nicolò Schillaci e sentito l’arbitro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società G.S.D. Castelfidardo, in data 28 aprile 2022, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore, Sig. Tartaglini Michael, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale L.N.D. (C.U. n. 13 del 20.04.2022) in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores, Castelfidardo – Arezzo del 15.04.2022.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il sig. Tartaglini fino al 20.05.2022 “per avere lanciato uno sputo sulla maniglia dello spogliatoio arbitrale così da attingere la mano del Direttore di gara. Sanzione così determinata anche in considerazione della pandemia tuttora in corso”.
Attraverso i motivi di reclamo la società Castelfidardo ha sostenuto che la condotta segnalata dal Direttore di gara nel proprio referto, a seguito di approfondimento dei fatti accaduti, era ascrivibile al proprio calciatore Barbaccia Alessandro, come dallo stesso riconosciuto con apposita dichiarazione che veniva allegata agli atti.
Pertanto, la società reclamante ha chiesto l’annullamento della sanzione inflitta all’allenatore Tartaglini Michael e l’eventuale comminazione della stessa a carico del calciatore Barbaccia Alessandro.
Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione all’udienza del 13 maggio 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.
Ciò che la reclamante adduce, per la prima volta in questa sede di reclamo, è che il fatto sanzionato non sia imputabile al proprio allenatore, che, però, ne ha ammesso la commissione al cospetto dell’arbitro, autoaccusandosi, ma al proprio calciatore Barbaccia.
Peraltro, la dichiarazione rilasciata da quest’ultimo, che si è assunto la responsabilità dell’accaduto ma solo a distanza di diversi giorni dagli eventi e che è stata prodotta a sostegno della tesi che l’effettivo autore del fatto non sia stato l’allenatore, è inidonea a assurgere al rango di prova a discarico per il Tartaglini per il semplice motivo che la sua produzione si contrappone ma non supera quella originaria dello stesso allenatore posta a fondamento della decisione impugnata.
Gli argomenti che depongono a sfavore della tesi della reclamante si rinvengono nella natura indiscutibilmente confessoria della dichiarazione resa nell’immediatezza dei fatti dal Tartaglini, dalla circostanza, parimenti rilevante, di non essere stata oggetto di ritrattazione da parte dello stesso e, non da ultimo, dalla totale inverosimiglianza della dinamica dei fatti ricostruita dal Barbaccia, che inducono la Corte a ravvisare nella dichiarazione da questi tardivamente resa un tentativo, alquanto maldestro ed al limite della tollerabilità, di scagionare l’allenatore.
Basti al riguardo considerare, per escludere ogni attendibilità della “Dichiarazione ammissione di colpa” del Barbaccia, che il direttore di gara, sentito in camera di consiglio, ha precisato che lo sputo in questione aveva – evidentemente in modo necessariamente intenzionale – attinto la parte interna della maniglia dello spogliatoio. In definitiva, il fatto da cui è scaturito il provvedimento sanzionatorio da parte del giudice di prime cure deve ritenersi appurato per come descritto nel referto arbitrale, del quale deve prendersi atto anche per ciò che riguarda l’assunzione di responsabilità per l’accaduto da parte dell’allenatore Tartaglini, in difetto di nuove, ammissibili ed attendibili evidenze di segno contrario.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolò Schillaci Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce