F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 316/CSA pubblicata il 26 Maggio 2022 – Roma XIV Decimoquarto

Decisione n. 316/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 302/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Nicolò Schillaci - Componente (relatore)

Carlo Bravi – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 302/CSA/2021-2022, proposto dalla società Roma XIV Decimoquarto, rappresentata dal Presidente Mauro Elisei,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile L.N.D.  di cui al Com. Uff. n. 17 del 28.04.2022.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13 maggio 2022, l’Avv. Nicolò Schillaci; udito il Presidente Elisei e sentito l’arbitro; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO.

La società Roma XIV Decimoquarto, in persona del Presidente Sig. Mauro Elisei, impugna la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile pubblicata nel C.U. n. 17 del 28.04.2022, laddove dispone la squalifica per cinque giornate effettive di gara della calciatrice Alice Antonilli, con la seguente motivazione: “espulsa per aver rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare tentava di avvicinare con atteggiamento minaccioso l’arbitro senza tuttavia riuscirvi grazie all’intervento delle proprie compagne.

Abbandonava il terreno di gioco si posizionava nello spazio antistante gli spogliatoi e reiterava ulteriori espressioni irriguardose. Sanzione così determinata in relazione al riconoscimento della continuazione del disegno criminoso”.

Con il proposto reclamo, la Società Roma XIV Decimoquarto chiede la riduzione della squalifica da cinque giornate a due in quanto, come dedotto attraverso i motivi di gravame, non si ravviserebbe alcun comportamento minaccioso attuato dalla propria calciatrice nei confronti dell’arbitro, peraltro neppure descritto, ma solo un comportamento ingiurioso o irriguardoso che l’art. 36 del C.G.S. sanziona con due giornate di squalifica.

All’udienza del 13 maggio 2022 il reclamo è stato ritenuto in decisione, dopo aver sentito il Presidente Mauro Elisei e il direttore di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO.

La diversa ricostruzione dei fatti prospettata dalla società reclamante è priva di valido riscontro probatorio.

Ad avviso di questa Corte, gli episodi contestati alla calciatrice Antonilli, posti dal Giudice Sportivo a base del provvedimento sanzionatorio, risultano provati dai documenti ufficiali di gara e confermati dall’arbitro dell’incontro, contattato telefonicamente per ulteriori chiarimenti.

A nulla rilevano quindi, con riferimento all’accertamento dei fatti, le allegazioni difensive della reclamante, tendenti esclusivamente a sminuire la gravità delle condotte ascritte alla propria calciatrice, in relazione alle quali, come in precedenza evidenziato, la reclamante riconosce esclusivamente il comportamento ingiurioso e non la più grave condotta minacciosa.

Dal referto dell’arbitro, che peraltro la società reclamante non risulta aver acquisito prima di proporre il reclamo in esame, finendo quindi con il fondare le sue doglianze solo sulla decisione del Giudice Sportivo testualmente sopra riportata nella parte in fatto, emerge invece quanto segue: “A seguito di una decisione arbitrale la Sig.ra ANTONILLI ALICE protestava utilizzando toni offensivi nei confronti della mia persona dicendo non conosci il regolamento testa di cazzo. Dopo essere stata espulsa la stessa cercava di avvicinare la mia persona con fare minaccioso dicendo se devo essere espulsa lo faccio per bene non riuscendovi poiché trattenuta dalle compagne. Abbandonato il terreno di giuoco, dallo spazio antistante gli spogliatoi, la stessa continuava ad urlare offese alla mia persona dicendo sei una testa di cazzo.

Nella situazione appena descritta dagli atti ufficiali di gara, ai quali l’art. 61, comma 1, C.G.S., attribuisce pieno e privilegiato valore probatorio, ciò che rileva e compete a questa Corte è la valutazione della congruità o meno della sanzione inflitta alla Antonilli in merito ai fatti alla stessa addebitati.

Pertanto, sulla base delle risultanze documentali e di una valutazione complessiva delle plurime condotte ascritte alla calciatrice, il Collegio ritiene che il reclamo non sia accoglibile con riguardo alla domanda di derubricazione dei fatti in questione in termini di mera condotta ingiuriosa o irriguardosa al fine di accedere alla sanzione minima edittale di due giornate di squalifica, pur essendo la decisione impugnata eccessivamente gravosa laddove sembra aver valorizzato negativamente l’istituto della continuazione delle infrazioni commesse dalla Antonilli.

In questi limitati termini il ricorso può essere accolto, con conseguente riduzione della squalifica alla più congrua sanzione di quattro giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 4 (quattro) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE  

Nicolò Schillaci                                                                   Patrizio Leozappa 

                               

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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