C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 18/06/2020 – Delibera – gara del 21/ 2/2020 FUTSEI MILANO – CASSINA CALCIO

gara del 21/ 2/2020 FUTSEI MILANO - CASSINA CALCIO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 37 del 27-2-2020 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto aseguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Futsei Milano.

Dato atto che con mail pec in data 04-03-2020 ore 10,36 a segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Con il ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che l'arbitro al 24º del primo tempo ha commesso un errore di natura tecnica in quanto a seguito del fatto che il proprio portiere di movimento prendeva nella propria metà campo il pallone tirato da un avversario e se ne liberava " prima dei famosi 4 secondi (regola12 AIA)" tuttavia gli veniva ugualmente comminato un calcio di punizione contro da cui scaturiva una rete: sostiene infatti che l'arbitro " chiama il quarto secondo quando il portiere di movimento è già con la palla aldilà della linea".

Pertanto la reclamante contesta la decisione arbitrale ed a sostegno della propria doglianza invia video e chiede la ripetizione della gara.

Va subito precisato che il video (del quale tra l'altro non si conoscel'autore e la provenienza) non viene ammesso agli atti di gara in quanto il motivo della contesa non rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 61 commi 2 e 6del CGS.

Infatti " Art. 61 c, 2. Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltàdi utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione disanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione. E comma 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo.".

Peraltro il direttore di gara sentito in proposito e con supplemento di rapporto a mezzo e-mail in data 4-3-2020 ore 10,51 comunica che " .segnalo che la decisione è stata assunta non appena il calciatore ha oltrepassato la metà campo, avendo rilevato l'infrazione dei quattro secondi quando ancora il portiere di movimento si trovava nella propria metà del rettangolo di gioco. È inevitabile, in altre parole, che è trascorso il tempo fisiologico per emettere il fischio.".

Va inoltre ricordato che il fischio emesso dall'arbitro e che interrompe il giuoco all'atto della commissione di un fallo è la conseguenza del fallo di giuoco per questo il gioco viene quindi ripreso nel punto dove è stato commesso il fallo non già dove si trovail pallone che magari nel frattempo ha percorso dello spazio.

Va inoltre ricordato che la decisione di natura tecnica del direttore di gara è insindacabile dal GS, ai sensi della regola 5 del regolamento del giuoco del calcio a cinq1ue che dispone:" Le decisionidegli arbitri su fatti relativi al gioco, incluso se una rete è stata segnata o meno ed il risultato della gara, sono inappellabili..", taledisposizione è peraltro ribadita dall'articolo 65 comma 1 lett. b del CGS che a sua volta dispone: " I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti allaesclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.".

Inoltre ed in relazione a quanto disposto dall'appena citato articolo 65 del CGS va ricordato che il referto arbitrale (e quindi le eventuali successive sue integrazioni) sono atti assistiti da presunzione di verità e costituiscono secondo univoca e consolidata giurisprudenza federale fonte primaria e privilegiata di prova contro la quale a nulla valgono le dichiarazioni della parte ricorrente; ne consegue che non può essere attribuita alcuna rilevanza all'assunto difensivo tendente a sostituire a quella ufficiale una differente ed interessata versione dei fatti, non confortata da obbiettivi elementi di riscontro ed in particolare da una motivazione illogica o contraddittoria nel referto di gara (C.A.F. in Com. Uff. n. 30/C del 23.06.1994 - App. sig.ri Settefacende e Rossi, pag. 324-25); La gara quindi ha avuto svolgimento regolare ed il reclamo pertanto non può essere accolto.

Visto il CU nº 183/A Figc del 2-4-2020 e successivi a titolo "Provvedimento di sospensione dei termini dei procedimenti di cui allaparte ii - titolo iii, capo i e capo ii, titolo iv, capo i, capo ii, capo iii e capo iv nonché al titolo v, capo ii del codice di giustiziasportiva.".

PQM DELIBERA

di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: FutseiMilano - Cassina calcio : 3-5.

di addebitate la tassa reclamo, se non versata.

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