DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1444 del 31.05.2022 – Delibera – GARA DEL 29/05/2022: FELDI EBOLI ARL – PETRARCA CALCIO a 5 SRL Reclamo proposto dalla Società: Petrarca Calcio a 5.
GARA DEL 29/05/2022: FELDI EBOLI ARL – PETRARCA CALCIO a 5 SRL Reclamo proposto dalla Società: Petrarca Calcio a 5.
Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo proposto dalla Società Petrarca Calcio a 5 Srl avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 10 comma 6 lett.a del CGS, per aver schierato nell’incontro di che trattasi n.5 calciatori in posizione irregolare in quanto tutti reduci da una recente infezione da SARS-Cov-2 ma sprovvisti della necessaria attestazione di “Return to play” prevista dal protocollo sanitario e dalla normativa in vigore, non essendo stati sottoposti agli esami diagnostici previsti per gli atleti guariti dalla ultima circolare del Ministero della Salute del 18/01/2022. Con le memorie depositate nei termini la società convenuta eccepisce che il ricorso in oggetto deve essere considerato inammissibile in quanto esplorativo, non avendo la ricorrente fornito prova dell’asserita positività dei propri calciatori al test COVID-19, ed inoltre a confutazione di quanto erroneamente dedotto da controparte deduce di aver segnalato in passato alla Divisione Calcio a Cinque l’accertata positività al test Covid-19 di soli n.3 propri calciatori, precisando però che gli stessi erano già guariti da tempo prima di prendere parte all’incontro in epigrafe e si erano regolarmente sottoposti a visita medica che ne aveva attestato la compiuta guarigione unitamente all’idoneità agonistica, allegando sul punto la relativa documentazione rilasciata dal medico in data 27/05/2022. Il ricorso è infondato e va respinto per i seguenti motivi. Preliminarmente si evidenzia come il ricorso in questione debba essere dichiarato inammissibile, non avendo la ricorrente fornito alcuna prova che fosse in grado di sorreggere le proprie affermazioni circa l’effettiva positività al test Covid-19 dei n.5 calciatori della squadra avversaria che avrebbero preso parte all’incontro in posizione irregolare per non aver svolto prima del rientro gli esami previsti dal protocollo FIGC da contenimento COVID-19. Si rammenta sul punto che il vigente codice di Giustizia Sportiva prevede che i ricorsi siano adeguatamente motivati e documentati, spettando l’onere dell’indicazione delle ragioni analitiche su cui si fonda al soggetto che ha prodotto il ricorso, potendo il giudicante dar corso all’esame del merito solo se esso è sufficientemente specifico ed è sorretto da un principio di prova, risolvendosi, altrimenti, in un ricorso meramente esplorativo. Nel merito si osserva come la tutela medico-sportiva dei calciatori sia disciplinata dall’art.43 delle NOIF, che prevede che i tesserati di ogni Società siano tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva, salvo quanto previsto da disposizioni di legge, che nel caso di specie sono rappresentate dalle regole introdotte dalla “versione 9” del Protocollo Sanitario FIGC riservato al “Calcio Dilettantistico e Giovanile” del 30 aprile 2022 e valevole dal 1° maggio 2022, che a loro volta richiamano le disposizioni dettate dalla normativa nazionale in materia di contenimento della pandemia da Covid-19 e dalle circolari emanate dal Ministero della Salute nonché dalle Linee guida emanate dal Dipartimento per lo Sport. A differenza di quanto previsto in passato nelle precedenti edizioni, nelle attuali versioni delle disposizioni per la ripresa dell’attività sportiva agonistica post infezione da Covid 19 non risulta più prevista l’effettuazione obbligatoria degli esami diagnostici a carico degli atleti che sono in possesso di certificazione di idoneità agonistica in corso di validità: infatti qualora atleta abbia meno di 40 anni ed abbia contratto una forma di Covid asintomatica o paucisintomatica ed abbia completato il ciclo vaccinale con due dosi da meno di 120 giorni oppure abbia ricevuto la terza dose del vaccino e non sia affetto da patologie individuate come fattore di rischio cardiovascolare, è sufficiente che lo stesso si sottoponga ad una semplice rivalutazione da parte del medico sportivo (e non a nuova visita) per ottenere il “Return to Play” decorsi 7 giorni dalla negativizzazione. Gli esami diagnostici richiamati dalla ricorrente all’interno del proprio ricorso sono solo “raccomandati” e non anche obbligatori, essendo sufficiente all’atleta per poter rientrare in attività la valutazione del medico sportivo che gli rilascia la relativa certificazione assumendosene la responsabilità. Nel caso in esame la società resistente ha fornito piena prova documentale che tre propri calciatori, da essa stessa indicati come gli unici guariti dal Covid-19 tra quelli inseriti in distinta, prima di essere inseriti in distinta si erano sottoposti a regolare visita da parte del medico sportivo nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dall’ultima versione del protocollo FIGC da contenimento COVID19, avendo così pieno titolo a prendere parte all’incontro in oggetto. Ciò rilevato, si ritiene utile precisare che anche qualora la società ricorrente avesse assolto compiutamente al proprio onere probatorio e la resistente non fosse stata in grado di dimostrare di aver rispettato tutte le regole indicate nel predetto protocollo FIGC, la domanda formulata dalla Società Petrarca Calcio a 5 Srl nel presente ricorso non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento in forza di quanto disposto dal medesimo art. 43 delle NOIF, che al comma 7 prevede che “la mancata osservanza delle disposizioni dei commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale” ma non anche la punizione sportiva della perdita della gara.
P.Q.M.
A scioglimento delle riserva di cui al C.U.N. 1441 del 30/05/2022 decide: a) di respingere il reclamo omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: FELDI EBOLI ARL - PETRARCA CALCIO A 5 SRL 8 – 4 ; b) la tassa reclamo viene addebitata.