F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 321/CSA pubblicata l’ 8 Giugno 2022 – sig. Cozza Walter
Decisione n. 321/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 318/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Alberto Urso - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 318/CSA/2021-2022, proposto dal calciatore Cozza Walter, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 47 del 18.05.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.05.2022, il Dott. Alberto Urso.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore Cozza Walter, tesserato con la società A.S. Bisceglie s.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 47 del 18.05.2022) in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone H, Team Altamura/Bisceglie s.r.l. del 15.05.2022.
Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”.
Il reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della squalifica a due giornate di gara, deducendo che la propria condotta sarebbe qualificabile in termini di condotta antisportiva, non già violenta.
Il Cozza non avrebbe infatti posto in essere alcuna azione volontariamente lesiva nei confronti dell’avversario, essendosi limitato ad allontanarlo allorché questi impediva la rapida ripresa del gioco non rispettando la distanza regolamentare in occasione della battuta di un calcio di punizione riconosciuto al Bisceglie; del che vi sarebbe evidenza anche nel referto arbitrale, che dà conto al riguardo di un colpo di “intensità moderata” inferto dal Cozza, tanto che l’avversario rimaneva regolarmente in piedi proseguendo la gara “senza ulteriori conseguenze”.
In ogni caso dovrebbe riconoscersi nella specie l’attenuante della tenuità del fatto, come espressamente emergente dalle risultanze del rapporto arbitrale, considerato che l’avversario colpito non si è accasciato sul suolo, né ha abbandonato il campo, riprendendo anzi prontamente il gioco e, comunque, che il colpo inferto era di “moderata intensità” e non ha prodotto conseguenze lesive in capo all’avversario.
Alla riunione del 24 maggio 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Le censure mosse dal reclamante attengono all’erronea qualificazione del fatto e determinazione del relativo trattamento sanzionatorio da parte del Giudice Sportivo, dovendo il comportamento posto in essere qualificarsi alla stregua di condotta antisportiva ex art. 39 C.G.S., anziché violenta ex art. 38 C.G.S. e dovendo, in ogni caso, trovare applicazione un’attenuazione di pena ex art. 13 C.G.S. a fronte della tenuità del fatto.
In senso inverso è sufficiente richiamare il rapporto del Direttore di gara – provvisto del valore probatorio che l’art. 61, comma 1, C.G.S. gli attribuisce – che, dopo aver qualificato la condotta del Cozza come “violenta”, descrive nei seguenti termini il fatto contestato all’odierno reclamante: “Il n. 5 Cozza Walter a gioco fermo colpisce con un pugno di intensità moderata al costato un avversario. L’avversario dopo essersi ripreso prosegue la partita senza ulteriori conseguenze”.
Il che ben corrisponde alla fattispecie della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S. a fronte di un comportamento descritto in termini di “pugno […] al costato” inferto “a gioco fermo” all’avversario.
In senso inverso non rileva di per sé né che il pugno (che tale rimane, inverando una condotta violenta) fosse “di intensità moderata”, né il fatto che l’avversario – “dopo essersi ripreso”, con ciò dando evidenza peraltro di un certo effetto sortito nell’immediatezza dal gesto del Cozza – abbia proseguito la partita “senza ulteriori conseguenze”, ciò non valendo a elidere la natura violenta della condotta in sé considerata.
Allo stesso modo non può applicarsi nella specie la detta circostanza attenuante invocata dal reclamante, dal momento che non è dato ravvisare una tenuità del fatto in ragione del solo dato che il colpo fosse di intensità moderata e che l’avversario abbia potuto riprendere il gioco senza ulteriori conseguenze, non rientrando del resto tutto ciò nelle fattispecie tipizzate dall’art. 13 C.G.S. e risultando, in ogni caso, la sanzione così determinata effettivamente consona rispetto alla condotta posta in essere dal calciatore.
In conclusione, per le suesposte ragioni il reclamo va respinto e la sanzione confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Urso Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce