F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0092/CFA pubblicata il 10 Giugno 2022 (motivazioni) – Procuratore Federale Interregionale/sig. Gianluca Sancassani – A.S.D. Liventina San Odorico

Decisione/0092/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0113/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Giuseppe Castiglia - Componente (relatore)

Francesca Morelli - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 113/CFA/2021-2022 proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso il rigetto del proprio deferimento n. 7540/331 pfi 21 22/PM/vdb del 1.4.2022 nei confronti del sig. Gianluca Sancassani per rispondere della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e della società A.S.D. Liventina San Odorico per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Gianluca Sancassani,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale c/o comitato regionale Friuli Venezia Giulia n. 114 del 5.5.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 9 maggio 2022, il Cons. Giuseppe Castiglia e udito per la Procura federale l’Avv. Taddeucci Sassolini.

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 10 novembre 2021 il Giudice sportivo territoriale, rilevato:

- che al referto della gara disputata il precedente 7 novembre, per il campionato regionale di seconda categoria, fra la ASD Liventina San Odorico e la Prata Calcio ASD, era allegata una dichiarazione con cui il dirigente accompagnatore e l’allenatore di quest’ultima riferivano di “insulti razzisti” rivolti a un giocatore della propria società da parte di un giocatore della società avversaria;

- che i fatti riportati non erano confermati a referto;

- che, non sussistendo la certezza circa la riconducibilità dei fatti stessi a un soggetto precisamente individuato, egli non avrebbe potuto assumere alcun provvedimento al riguardo;

- che i fatti segnalati avrebbero potuto assumere rilievo sul piano disciplinare;

ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura federale per le indagini ritenute opportune.

2. Il successivo 7 dicembre la Procura federale ha avviato gli accertamenti del caso, nel corso dei quali è stata acquisita varia documentazione e sono state convocati e ascoltati alcuni tesserati.

3. Con atto del 22 febbraio 2022, adottato all’esito degli accertamenti svolti, la Procura federale ha contestato:

a) al signor Gianluca Sancassani, all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Liventina San Odorico, la violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 2, CGS, per aver profferito all’indirizzo del signor Ba Ousmane, appartenente alla compagine avversaria - in occasione della gara sopra ricordata - l’espressione discriminatoria per motivi di razza, colore ed origine etnica: “negro di merda”,

b) alla società ASD Liventina San Odorico la conseguente responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, CGS.

4. Con atto del 1° aprile 2022, la Procura federale ha disposto il deferimento al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del calciatore Sancassani e della società di appartenenza per rispondere (a titolo, rispettivamente, di responsabilità diretta e di responsabilità oggettiva) dell’addebito ora riferito.

5. Con decisione n. 5/2021-2022, il Tribunale territoriale, ritenendo che il grado probatorio raggiunto afferisse alla sfera della possibilità e non della probabilità necessaria e non fosse quindi sufficiente a giustificare una pronuncia di condanna, ha prosciolto il giocatore e la società dall’incolpazione.

6. La Procura federale ha interposto reclamo avverso la decisione di primo grado dolendosi dell’erronea valutazione delle risultanze dell’attività di indagine espletata dalla Procura medesima. Il fatto contestato sarebbe provato non solo dalle dichiarazioni della persona offesa, ma anche da una serie di riscontri indiziari esterni che condurrebbero a una valutazione ben superiore a quella di semplice probabilità.

7. In conclusione la Procura federale chiede che questa Corte accolga il deferimento e, per l’effetto, irrighi al signor Sancassani la sanzione della squalifica per 10 gare e alla società ASD Liventina San Odorico l’ammenda di euro 800,00, ovvero le sanzioni ritenute conformi a giustizia.

8. Il signor Sancassani e la società ASD Liventina San Odorico non si sono costituiti in giudizio per resistere al reclamo.

9. All’udienza del 7 giugno 2022, il reclamo è stato chiamato e trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

10. Sul tema generale delle condotte discriminatorie, il Collegio reputa opportuno richiamare alcune considerazioni recentemente svolte, che peraltro si collocano nel solco di una giurisprudenza consolidata (CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022).

10.1. Viene rimproverata appunto agli incolpati - direttamente al signor Sancassani, a titolo di responsabilità oggettiva alla società ASD Liventina San Odorico - una condotta tenuta in violazione dell’art. 28 CGS, nella specie un comportamento discriminatorio posto in essere mediante una frase ingiuriosa riconducibile alle fattispecie descritte dal comma 1 dell’articolo citato.

10.2. Questo dispone:

“1. Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”.

10.3. Si tratta di un illecito di particolare disvalore nell’ambito dell’ordinamento sportivo (e non solo, naturalmente, di quello). Infatti, esso viola uno dei principi fondamentali previsti dall’art. 2 dello Statuto della FIGC, ove al comma 5 è, appunto, declinato il principio di non discriminazione, con una disposizione di principio, avente finalità di ordine programmatico, che trova compiuta realizzazione nel più volte ricordato art. 28 CGS. Il quadro normativo, anche internazionale, è stato più volte ricostruito da questa Corte, sicché alle numerose decisioni in materia è sufficiente rinviare (per tutte: CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 105/2020-2021).

11. Con riguardo alla vicenda in questione, nel corso dell’istruttoria il signor Sancassani ha ammesso di aver rivolto alla persona offesa, a seguito di un fallo subito da questa non in una azione di gioco, una espressione ingiuriosa, che non avrebbe però contenuto razzista e non sarebbe dunque riconducibile alla fattispecie dell’art. 28 CGS (“te si un bastardo”, cioè: “tu sei un bastardo”).

12. Il punto che viene in questione nel presente in giudizio, in altri termini, è un punto di puro fatto, per dare risposta al quale occorre fare applicazione del principio del tutto consolidato, proprio dei procedimenti della giustizia sportiva, secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3).

13. Al riguardo, si è anche specificato in termini del tutto condivisibili che - al di là dei casi espressamente previsti, come nelle ipotesi dei c.d. collaboratori di giustizia ex art. 192, comma 3, c.p.p. - anche le sole dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, se ritenute fondate ed attendibili, possono essere poste alla base della decisione del giudicante, in applicazione del principio del libero convincimento, ferma restando la necessità di una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021; CFA, Sez. I, n. 118/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 66/2019/2020). E ciò, in conformità a una costante giurisprudenza del giudice penale, formatasi in un ramo dell’ordinamento improntato a standard probatori ben più restrittivi, e pour cause, di quelli propri della giustizia sportiva (per tutte, Cass. pen., SS.UU., 19 luglio 2021, n. 41461; Cass. pen., Sez. V, 13 febbraio 2020, n. 12920; Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135; Cass. pen., Sez. III, 3 maggio 2011, n. 28913).

14. Su tali premesse, il Collegio ritiene che le dichiarazioni del signor Ousmane siano di per sé attendibili in quanto:

a) il suo pianto e il suo perdurante turbamento, lungi dall’essere la sola “espressione soggettiva di sentimenti afferenti la sfera personale di un individuo” (come ha ritenuto il Giudice di primo grado), si giustificano ragionevolmente solo per la particolare gravità e offensività dell’insulto ricevuto, tale da lederne fortemente la sensibilità;

b) il signor Ousmane e il signor Sancassani hanno entrambi dichiarato di non conoscersi in precedenza, cosicché è da escludere che il primo nutrisse ragioni di risentimento o di malanimo tali da indurlo a una dichiarazione non veritiera;

c) l’estremo turbamento della parte offesa ha trovato conferma nelle dichiarazioni di alcuni dei tesserati ascoltati (presidente e allenatore della Prata Calcio ASD), della credibilità dei quali non vi è motivo per dubitare;

d) non sembra infine verosimile che il signor Ousmane abbia erroneamente interpretato la frase, come invece ipotizza l’incolpato, perché - come non è contestato - parla e comprende l’italiano.

15. Inoltre le dichiarazioni della parte offesa sono corroborate da altre evidenze che emergono dagli atti del procedimento e che sarebbe un errore trascurare:

a) l’arbitro della gara ha riferito di essere stata avvicinata dal signor Ousmane nell’immediatezza dei fatti, con la richiesta se avesse sentito la frase “negro di merda” a lui indirizzata dal calciatore con la maglia n. 3 della squadra avversaria (è indiscusso trattarsi del signor Sancassani). L’arbitro ha aggiunto di non aver potuto sentire l’insulto perché lontana dai fatti accaduti. Ed è questo il motivo per cui non ne è stato dato atto a referto, il che è comunque irrilevante, posto che - fermo restando il disposto dell’art. 61, comma, 1, CGS - il referto, pur facendo “piena prova” di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale (CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020);

b) lo stesso signor Sancassani ha dichiarato di essere stato avvicinato al termine della gara da alcuni giocatori avversari, che gli avrebbero espressamente chiesto conto della veridicità dell’espressione razzista;

c) il signor Collura, dirigente accompagnatore della società deferita, ha ricordato di aver sentito parlare dell’episodio da parte dei suoi giocatori in una seduta di allenamento e di avere a sua volta parlato con loro, cercando di capire cosa fosse successo;

d) l’episodio è stato riferito dalla stampa locale (articolo del Messaggero Veneto del 12 novembre 2021, in atti).

16. Le circostanze sub b), sub c) e sub d) inducono a ritenere che l’offesa avesse prodotto una vasta e perdurante eco per il suo carattere discriminatorio e razzista, in quanto eccedeva largamente la portata delle espressioni vivaci e anche insultanti che facilmente ma molto deprecabilmente - vengono pronunciate nella foga agonistica e che hanno verosimilmente caratterizzato anche la partita in questione (un altro giocatore del Prata Calcio ASD è stato espulso per blasfemia).

17. In sintesi, il Collegio ritiene che dagli atti del procedimento emergano indizi logici e fattuali gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la ragionevole certezza che, a seguito di un fallo di gioco subito a palla lontana dal signor Ousmane, il signor Sancassani abbia rivolto all’altro calciatore l’espressione di stampo razzista che la Procura federale gli attribuisce.

18. Tenuto conto del contesto in cui si sono svolti i fatti e in accoglimento delle richieste della Procura federale, le sanzioni da infliggere per l’accertata responsabilità disciplinare possono essere determinate nei termini che seguono:

- per il signor Sancassani - ai sensi dell’art. 28, comma 2, CGS - la squalifica di 10 (dieci) giornate effettive di gara;

- per la società ASD Liventina San Odorico - ai sensi dell’art. 28, commi 4 e 5, CGS - l’ammenda di euro 800,00 (ottocento/00).

P.Q.M.

- accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata dispone quanto segue:

- irroga al sig. Gianluca Sancassani la sanzione della squalifica di 10 (dieci) giornate effettive di gara da scontarsi nella stagione sportiva 2022 - 2023;

- irroga alla società A.S.D. Liventina San Odorico la sanzione dell'ammenda di 800,00 (ottocento/00).

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Giuseppe Castiglia

                                                 IL PRESIDENTE

                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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