C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 10/12/2021 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 08.11.2021 nei confronti di VARANO Salvatore, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSDARL Milano City, della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere utilizzato, producendola nei procedimenti di primo e secondo grado instaurati a seguito della richiesta di pagamento del Signor Diego Albanese, una quietanza liberatoria datata 13 luglio 2020 riportante firma apocrifa di tale calciatore, tutto ciò senza procedere ad alcuna verifica circa la veridicità della sottoscrizione del documento redatto sulla carta intestata della Società SSDARL Milano City. SSDARL Milano City, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 6, comma 1, CGS per gli atti e comportamenti posti in essere dal Signor Salvatore Varano, così come riportati nel precedente capo di incolpazione.

Deferimento della Procura Federale datato 08.11.2021 nei confronti di VARANO Salvatore, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSDARL Milano City, della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere utilizzato, producendola nei procedimenti di primo e secondo grado instaurati a seguito della richiesta di pagamento del Signor Diego Albanese, una quietanza liberatoria datata 13 luglio 2020 riportante firma apocrifa di tale calciatore, tutto ciò senza procedere ad alcuna verifica circa la veridicità della sottoscrizione del documento redatto sulla carta intestata della Società SSDARL Milano City. SSDARL Milano City, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 6, comma 1, CGS per gli atti e comportamenti posti in essere dal Signor Salvatore Varano, così come riportati nel precedente capo di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito: premesso che - alla riunione del 02.12.2021 nessuno è comparso per i deferiti nonostante regolare convocazione; - il rappresentante della Procura ha confermato che l’indagine svolta ha fatto emergere che la società ha utilizzato in un procedimento un documento con firma apocrifa e che il Presidente della stessa società non poteva non esserne a conoscenza avendo sottoscritto il ricorso a cui detta scrittura era allegata. Fa inoltre presente che non risulta ancora essere stata pagata la somma di € 3.000,00 al calciatore Diego Albanese. Pertanto chiede di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni: 1) per Salvatore Varano mesi quattro di inibizione; 2) per la società SSDARL Milano City l’ammenda di € 600,00. osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla procura federale e dalle risultanze delle indagini svolte, emerge chiaramente che il presidente della società deferita ha violato l’art. 4 comma 1, per avere utilizzato, producendola nei procedimenti di primo e secondo grado instaurati a seguito della richiesta di pagamento del Signor Diego Albanese, una quietanza liberatoria datata 13 luglio 2020 riportante firma apocrifa di tale calciatore senza preoccuparsi minimamente di verificare la veridicità della sottoscrizione. Da ciò discende la responsabilità della società ai sensi dell’Art. 6 del CGS. Tanto premesso e ritento, il Tribunale Federale Territoriale condanna Salvatore Varano a mesi quattro di inibizione; la società SSDARL Milano City a Euro 500,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it