F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 159/TFN – SD del 15 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 16955/129pf21-22/GC/blp dell’11 maggio 2022 nei confronti di Erba Davide – Reg. Prot. 154/TFN-SD

 

Decisione/0159/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0154/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell'udienza fissata il giorno 6 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.16955/129pf21-22/GC/blp dell’11 maggio 2022 nei confronti di Erba Davide,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto dell’11 maggio 2022, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Erba Davide, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della US 1913 Seregno Calcio Srl per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del CGS con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. l) del CGS e in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la Società da esso rappresentata, per aver grandemente leso l’onore, il prestigio e il decoro propri del Presidente della Lega Pro dott. Francesco Ghirelli e per l’effetto più in generale anche quelli propri della istituzione dallo stesso presieduta (quale associazione di categoria di società sportive professionistiche affiliate alla FIGC che partecipano al Campionato di calcio professionistico di Serie C) mediante le seguenti frasi ed espressioni quali proferite facendo utilizzo del social network “Facebook” sul quale veniva postato su di un profilo direttamente riconducibile alla società US 1913 Seregno Calcio Srl: i) all’indomani della gara Seregno Calcio vs Feralpisalò disputata in data 04/09/2021, valevole per il Campionato di Serie C, Gir. A stagione sportiva 2021/2022 e terminata con il risultato di 1-3 “L’US 1913 Seregno comunica in data odierna la sua decisione di presentare un esposto agli organi federali nei confronti di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro. Questo perché, in un colloquio telefonico intercorso dopo la partita di ieri, in cui i vertici societari hanno inteso sottolineare i ripetuti episodi arbitrali contrari registrati in queste due prime giornate di campionato, in particolare nella gara contro la FeralpiSalò, (…) lo stesso, ascoltato da ben tre testimoni ha risposto “Non potete pretendere una cosa diversa da un arbitro al primo anno. “La domanda da porsi, a questo punto, è come questo dirigente possa rappresentare una lega calcistica a livello professionistico” e ancora “vediamo cosa ne pensa il garante della Privacy di questa cariatide”; Secondo il Presidente Ghirelli non possiamo pretendere chissà cosa essendo l’arbitro al primo anno. Ma può rappresentare una lega professionistica un dirigente così scarso?”; La lega pro di oggi non è una lega professionistica (…) da ringiovanire subito. Presidenti succubi del Presidente di lega che è da troppo tempo nel calcio. Urge un Presidente non ultra-settantenne che non abbia rapporti consolidati con troppi Presidenti amici, Urge un dirigente che sia al servizio dei Presidenti e non viceversa. Una lega cosi come è (…) va subito smembrata…”; ii) in sede di commento di quanto occorso durante e in occasione della gara Triestina vs Piacenza disputata in data 13.09.2021, valevole per il Campionato di Serie C, Gir. A stagione sportiva 2021/2022 e terminata con il risultato di 2-2 “Questa è la Lega Pro? (…) Vergognoso ulteriore regalo alla Triestina ai danni del Piacenza…c’è qualcosa di poco chiaro…sembra che ci sia una lista segreta su chi vada aiutato e chi vada affossato (…)”.

La fase istruttoria

In data 10.09.21, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 129pf21-22 avente ad oggetto “Dichiarazioni rese tramite il social network Facebook dal Presidente della società US 1913 Seregno Calcio Srl sig. Davide Erba, nei confronti del Presidente della Lega Pro, dott. Ghirelli” ed acquisiva, oltre alla documentazione allegata alle segnalazioni dell’Ufficio di Segreteria della Lega Pro - di cui alla note del 6.9.21, 13.9.21 e 14.9.21, i fogli di censimento e la visura camerale della società.

All’esito dell’espletata attività istruttoria, la Procura Federale, in data 17.9.21, notificava la Comunicazione di conclusione delle indagini al sig. Davide Erba ed alla US 1913 Seregno Calcio Srl.

A seguito della notifica della CCI, entrambi i soggetti avvisati concordavano la sanzione con l’Ufficio della Procura Federale, ai sensi dell’art. 126 CGS.

In particolare il sig. Erba concordava 5.000,00 di ammenda quale sanzione finale all’esito della riduzione della metà rispetto alla sanzione base identificata dalla Procura in 10.000,00.

L’accordo, all’esito dell’iter procedurale previsto dal CGS, veniva pubblicato sul C.U. n. 140/AA del 22.12.21, con termine per l’adempimento di trenta giorni ai sensi del comma 5 dell’art. 126 del CGS.

Tuttavia il sig. Erba non onorava l’impegno assunto di talché la Segreteria Federale inviava alla Procura Federale il C.U. n. 264/AA del 06.05.2022, a norma del quale il raggiunto accordo veniva dichiarato risolto.

In conseguenza di ciò, ai sensi del comma 6 dell’art. 126 del CGS, in data 11.05.22, la Procura provvedeva a notificare al sig. Davide Erba l’atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 6.6.22, la parte deferita non faceva pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All’udienza del 6.6.22, svoltasi in videoconferenza, partecipavano l’avv. Enrico Liberati per la Procura Federale e l’avv. Monica Fiorillo per il deferito Davide Erba.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Davide Erba 10.000,00 di ammenda;

Prendeva la parola l’avv. Monica Fiorillo, la quale chiedeva il proscioglimento del deferito o, in subordine, l’applicazione di una sanzione contenuta entro i minimi edittali. sottolineando che il proprio assistito aveva ceduto la società e che la nuova compagine avrebbe dovuto farsi carico del pagamento della sanzione in virtù degli accordi intercorsi all’epoca della cessione.

La decisione

Ritiene il Tribunale che la responsabilità del deferito in ordine alle violazioni ascritte sia accertata per le motivazioni appresso specificate.

La contestazione di cui all’atto di deferimento trae origine dalla segnalazione della Segreteria Generale della Lega Pro del 6.9.21, successivamente integrata con note del 13.9 e 14.9.21, con la quale si rimettevano all’attenzione della Procura Federale, per gli adempimenti di competenza, alcuni post, pubblicati sulla pagina facebook della società US 1913 Seregno Calcio Srl, contenenti dichiarazioni del Presidente sig. Davide Erba (all’epoca dei fatti) rilasciate a seguito della gara di campionato disputata, in data 4.9.21, vs Feralpisalò.

Dall’esame dei post in argomento se ne evince ictu oculi la natura offensiva, tale da ledere non solo il prestigio ed il decoro personale e professionale del Presidente della Lega Pro dott. Francesco Ghirelli e della Lega dal predetto rappresentata, ma anche della stessa Federazione che dell’intero movimento calcistico nazionale, dei suoi valori di lealtà, probità e correttezza, nonché della regolarità dei campionati è custode e garante.

Le espressioni riportate nei post “..come questo dirigente possa rappresentare una lega calcistica a livello professionistico….vediamo cosa ne pensa il garante della Privacy di questa cariatide. Ma può rappresentare una lega professionistica un dirigente così scarso…. Urge un Presidente non ultra-settantenne che non abbia rapporti consolidati con troppi Presidenti amici, ..Questa è la Lega Pro?..” non si limitano a gettare discredito sulle capacità personali e professionali del Presidente Ghirelli, ma sono tese a revocare in dubbio la trasparenza, correttezza e regolarità del Campionato di Lega Pro, insinuando una dolosa iniquità nelle valutazioni arbitrali “… Vergognoso ulteriore regalo alla Triestina ai danni del Piacenza…c’è qualcosa di poco chiaro…sembra che ci sia una lista segreta su chi vada aiutato e chi vada affossato …”.

Tali affermazioni, per la loro gravità ed univocità, si appalesano pertanto lesive del prestigio e del decoro delle Istituzioni federali e travalicanti qualsivoglia, pur legittimo, esercizio di critica e di opinione.

Il diritto di critica e la libertà di opinione, costituzionalmente garantiti, non possono infatti dirsi diritti assoluti, trovando un limite certo ed invalicabile nella continenza verbale, nella pertinenza e nella veridicità del fatto narrato; la lecita interpretazione critica, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, deve concretizzarsi in un dissenso ragionato dall'opinione o da un comportamento preso di mira e non può risolversi in un'aggressione gratuita e lesiva dell'onore e della dignità del soggetto interessato; la critica quindi per dirsi lecita non può mai sfociare nella denigrazione e diventare strumento per colpire la reputazione e l’onorabilità altrui.

Occorre inoltre ricordare che i richiamati canoni della continenza verbale, della pertinenza e della veridicità del fatto narrato, necessari per il riconoscimento, nell’ordinamento statuale, di un legittimo e lecito esercizio di critica, devono essere valutati con maggior rigore nell’ordinamento sportivo alla luce dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare l’agire di tutti i soggetti ad esso appartenenti. (v. CFA, Sez. un., decisione n. 14/CFA/20212022).

Nel caso di specie, pertanto, le espressioni proferite dal sig. Erba e pubblicate sulla piattaforma facebook della US 1913 Seregno Calcio Srl hanno travalicato i limiti della continenza, trasmodando in attacchi gratuiti ed immotivati, nonché́ in insinuazioni volte al mero discredito del Presidente Ghirelli, della Lega Pro ed in generale delle Istituzioni Federali.

Nella fattispecie in esame appare altresì configurabile l’aggravante di cui all’art. 14 lett. l) CGS, avendo il sig. Erba reso le predette dichiarazioni su un social network “Facebook” capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone; la stessa giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha chiarito la natura “pubblica” della diffusione di contenuti attraverso i social, rappresentando una forma di comunicazione con un numero indeterminato di persone. Si rileva altresì che, a seguito delle dichiarazioni del sig. Davide Erba postate sulla pagina facebook della società sportiva dal predetto rappresentata, non sono state pubblicate rettifiche e/o smentite.

Accertata la responsabilità del deferito, ritiene il Collegio che la sanzione richiesta dalla Procura Federale, pari ad euro 10.000,00 di ammenda, corrispondente alla sanzione base quantificata in sede di accordo ex art. 126 CGS, seppur congrua nell’ambito di un accordo ante deferimento, sia da ritenersi inadeguata nel momento in cui tale accordo, approvato dalla Procura Generale del CONI e dal Presidente Federale, non sia poi rispettato con sua conseguente risoluzione.

Osserva il Collegio che tra le varie “ratio” che hanno indotto il legislatore federale a mutuare dal Codice di Procedura penale l’istituto del cosiddetto “patteggiamento”, di cui all’ art. 444 c.p.p., vi è certamente quella dell’economia processuale; l’accordo tra la Procura ed il deferito, così come tra P.M. ed imputato, consente infatti una definizione anticipata del procedimento con conseguenze deflattive per gli Uffici Federali e per gli Organi di Giustizia Sportiva. Laddove, però, tale accordo non venga rispettato, le attività degli Uffici Federali viene di fatto a moltiplicarsi, in quanto, dopo aver svolto tutti gli incombenti necessari alla formalizzazione dell’accordo ex art. 126 CGS, occorre procedere alla sua risoluzione, alla trasmissione degli atti alla Procura Federale per provvedere al deferimento, nonché ai conseguenti adempimenti gravanti sugli Organi giudicanti.

Ritenuta pertanto accertata la responsabilità del deferito, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si ritiene che non possa essere comminata la medesima sanzione inizialmente concordata quale sanzione base, ma che la stessa, conformemente alla ormai consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, vada aumentata per adeguarla al comportamento complessivo tenuto dal deferito che non ha rispettato l’accordo da egli stesso proposto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti di Erba Davide la sanzione di euro 13.000,00 (tredicimila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                            IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                 Carlo Sica

 

Depositato in data 15 giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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