F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 165/TFN – SD del 17 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7727/178 pf21-22/GC/blp del 7 aprile 2022 nei confronti di Giuseppe Palmerini – Reg. Prot. 140/TFN-SD
Decisione/0165/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0140/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore)
Roberto Proietti – Vice Presidente
Giuseppe Rotondo – Vice Presidente
Andrea Fedeli – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 13 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7727/178 pf21-22/GC/blp del 7 aprile 2022 nei confronti di Giuseppe Palmerini,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 7 aprile 2022 la Procura Federale ha deferito i sigg.ri:
- Palmerini Giuseppe, all’epoca dei fatti, Dirigente Onorario della Lega Nazionale Dilettanti: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2, delle NOIF, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver ideato un piano finalizzato ad ottenere le dimissioni di cinque consiglieri allo scopo di far decadere il Comitato Regionale Umbria LND, azzerandone i vertici, in concorso con il Vice Presidente Vicario del CR Umbria, sig. Giampiero Micciani, fissando un incontro con lo stesso Micciani e con i consiglieri Salvatore Avola, Carlo Emili, Marco Giovagnola e Simone Ortenzi, presso la sede della propria società - la Palmerini Group - il giorno 5 ottobre 2021 alle 18:00, per sottoscrivere, in quella sede, delle lettere di dimissioni irrevocabili con effetto immediato, da lui stesso precompilate, minacciandoli, altresì, che in caso di ritardata o mancata sottoscrizione ne sarebbero derivate gravi conseguenze con la Procura Federale;
- Micciani Giampiero, all’epoca dei fatti, Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale Umbria: per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2, delle NOIF, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver concorso con il sig. Giuseppe Palmerini al piano finalizzato ad ottenere le dimissioni di cinque consiglieri allo scopo di far decadere il Comitato Regionale Umbria LND, azzerandone i vertici.
La fase predibattimentale
Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 3.5.2022, nei termini consentiti dal Codice di giustizia sportiva il Palmerini ha depositato richiesta di differimento della trattazione per gravi motivi di salute.
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale ed il sig. Micciani Giampiero hanno depositato accordo che il Tribunale ha ritenuto efficace, giusta pronuncia n. 136 del 3 maggio 2022.
Il Tribunale ha, poi, rinviato la trattazione del procedimento, per la restante posizione, all’udienza del 13 giugno 2022. In data 26 maggio 2022 la difesa del Palmerini ha depositato il certificato di morte del proprio assistito.
Il dibattimento
All’udienza del 13 giugno 2022 la Procura Federale ed il Collegio hanno preso atto dell’avvenuto decesso.
La decisione
Alla luce di quanto depositato in atti, preso atto dell’avvenuto decesso del Palmerini, avvenuto nelle more del presente procedimento, il Tribunale ne dispone l’estinzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 13 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Pierpaolo Grasso Carlo Sica
Depositato in data 17 giugno 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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