C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 06/06/2022 – Delibera – gara del 2/ 6/2022 BOFFALORELLO SSD ARL – VERCURAGO

gara del 2/ 6/2022 BOFFALORELLO SSD ARL - VERCURAGO

La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 41º del 2º tempo a seguito di grave atto di violenza compiuti dal calciatore Melinte Razvan Mihai della società Boffalorello nei confronti del direttore di gara.

Infatti al 41 del 2º tempo il citato calciatore avvicinava l'arbitro egli sferrava una testata colpendolo all'altezza del petto con forza tale da farlo arretrare di alcuni metri e provocandogli dolore persistente.

A seguito di questi fatti violenti i compagni del calciatore intervenivano a difesa del direttore di gara allontanando il compagno violento.

A causa dello stato psicofisico procuratogli dalla subita violenza, il direttore di gara riteneva, giustamente, di non essere più in grado di proseguire la gara e decideva di sospenderla in via definitiva.

A seguito dei fatti su indicati l'arbitro si recava presso il pronto soccorso della ASST Valle Olona - P.O. Saronno dove veniva sottoposto agli opportuni accertamenti (come da documenti allegati al referto di gara) e successivamente dimesso con prognosi di giorni 3.

Nessuna giustificazione può essere considerata al fine di attenuare la portata della sanzione dovuta al comportamento violento posto in essere nei confronti del direttore di gara.

Visto l'art. 35 del CGS.

PQM

DELIBERA

Di squalificare per anni due, fino al 5.06.2024, il calciatore Melinte Razvan Mihai della società Boffalorello per quanto a lui attribuito.

Di comminare alla società Boffalorello la sanzione della perdita della gara per 0-3 nonché l'ammenda di Euro 500,00 per responsabilità in ordine al comportamento violento di un proprio tesserato nei confronti del direttore di gara.

Si dà atto che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che, tra l'altro, determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc n. 104/A del 2014 e per tal motivo la presente sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U. n. 139/A del 17.6.2019).

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