C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 04/03/2022 – Delibera – Reclamo S.S. LUCIANO MANARA – Camp. Eccellenza – Gir. B GARA del 30.1.2022 –S.S. LUCIANO MANARA – G.S.D. LUISIANA C.U. n. 45 del C.R.L. – datato 3.2.2022

Reclamo S.S. LUCIANO MANARA – Camp. Eccellenza – Gir. B GARA del 30.1.2022 –S.S. LUCIANO MANARA – G.S.D. LUISIANA C.U. n. 45 del C.R.L. – datato 3.2.2022

La società S.S. LUCIANO MANARA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Lombardo che ha comminato l’ammenda di euro 400,00 alla Società e l’inibizione allo svolgimento di ogni attività al Dirigente della Società stessa Sig. Mauro Fumagalli. Le anzidette sanzioni sono state adottate, come emerge dal Comunicato Ufficiale, per il comportamento reiteratamente ingiurioso e minaccioso di sostenitori della Società reclamante nei confronti della terna arbitrale, che veniva ulteriormente insultata da un gruppo di cinque/sei persone recanti la divisa sociale in prossimità degli spogliatoi, ed ulteriormente sottoposta ad ingiurie e minacce da un gruppo di circa venti persone, tra cui una, autoqualificatosi come il Presidente della compagine sportiva, nel tragitto tra l’impianto e l’autovettura avrebbe ostacolato il passo agli Ufficiali di Gara, incrementando così la situazione di vessazione cui erano in quel momento sottoposti . Il Dirigente accompagnatore Sig. Mauro Fumagalli veniva a sua volta sanzionato per essere venuto meno al proprio obbligo di attivarsi per assistere la terna arbitrale ed anzi per essersi contraddistinto nell’incitare i sostenitori facinorosi della squadra a proseguire negli atteggiamenti minacciosi ed offensivi verso gli ufficiali di gara. Nel proprio reclamo la Società LUCIANO MANARA contesta la ricostruzione dei fatti come descritti dall’Arbitro nel proprio rapporto di gara, in quanto non sarebbero corrispondenti al vero; in particolare il Presidente della società addebita all’Arbitro, oltre ad una “pessima conduzione di gara”, anche un atteggiamento provocatorio di sfida nei confronti dei sostenitori e della dirigenza della Società e questo sarebbe stato il motivo che avrebbe scatenato una reazione spropositata da parte dei sostenitori del MANARA, reazione che si sarebbe comunque limitata ad insulti / parolacce senza che comunque alcuno abbia ostacolato l’uscita dal campo di giuoco della terna arbitrale. Nel proprio reclamo la società MANARA afferma poi che il Direttore di gara avrebbe continuato a tenere un comportamento irrisorio e provocatorio fuori dallo spogliatoio nei confronti delle persone che lo stesso Presidente dichiara che erano dei tesserati del MANARA. In particolare, poi, una volta che il direttore di gara era rientrato nello spogliatoio, la terna avrebbe continuato a schernire la dirigenza del MANARA, ma cosa ancora più grave, un elemento della terna avrebbe paragonato la struttura del centro sportivo a quella del campo di concentramento di Auschwitz. Questo fatto avrebbe scatenato ancora di più la reazione sia dei tifosi e sia dei dirigenti del MANARA, motivo per cui avrebbero continuato ad insultare con parolacce e minacce la terna arbitrale mentre questa abbandonava il Centro Sportivo e si dirigeva verso il parcheggio dove vi erano parcheggiate le loro autovetture. Il Presidente del MANARA, Signor Elio Riva, durante la Sua audizione personale avvenuta avanti questa Corte il 24.02.2022, oltre che a riportarsi integralmente al proprio ricorso, puntualizzava i seguenti tre punti:

1. Al momento del rientro nello spogliatoio, alla consegna del foglietto ammoniti/espulsi, il Direttore di gara teneva un atteggiamento irridente nei confronti sia dei suoi, sia del Dirigente accompagnatore Fumagalli Mauro e sia degli altri dirigenti presenti fuori dallo spogliatoio; 2. Il vice allenatore del MANARA, presente nello spogliatoio attiguo a quello degli arbitri, avrebbe sentito uno dei componenti la Terna arbitrale prendere in giro la struttura del Centro Sportivo paragonandolo a quello del campo di concentramento di Auschwitz; 3. Il Dirigente accompagnatore Fumagalli Mauro non avrebbe insultato l’arbitro, almeno in sua presenza. Il Presidente Elio Riva, come già articolato nel proprio reclamo, richiede la riduzione della sanzione pecuniaria inflitta alla società, nonché la riduzione della inibizione temporanea irrogata al proprio dirigente. Nella riunione tenutasi sempre in data 24.02.2021, questa Corte ascoltava, a maggior chiarimento ed integrazione di quanto riportato sul referto di gara, l’arbitro Signor Alfredo Ronchi, il quale oltre che confermare tutto quanto scritto sul rapporto di gara, dichiarava che rientrava tranquillamente negli spogliatoi e che gli unici insulti erano quelli che provenivano dal pubblico presente sugli spalti. I problemi iniziavano al momento della firma del rapportino ammoniti/espulsi e della consegna dei documenti quando veniva insultato dalle persone all’interno del recinto vicino al proprio spogliatoio, tra cui c’era il dirigente accompagnatore Fumagalli. Il direttore di gara nega di essersi soffermato all’esterno del proprio spogliatoio se non per il tempo necessario della consegna dei documenti. L’arbitro Signor Ronchi, a precisa domanda, da parte della Corte, se qualcuno della Terna arbitrale avesse fatto delle infelici e gravi battute sul Centro Sportivo del MANARA, facendo riferimento ad Auschwitz, ammetteva, con grande onesta’, che all’interno dello spogliatoio con la porta chiusa, uno dei due assistenti faceva un commento del tutto inopportuno sulle condizioni dello spogliatoio evocando, appunto, il campo di concentramento di Auschwitz. Ovviamente quel commento fatto all’interno dello spogliatoio doveva essere stato sentito da qualcuno. Il Signor Ronchi, dispiaciuto per tale grave ed inqualificabile commento, porgeva le sue scuse a nome della Terna, sia alla Corte, sia al Rappresentante A.I.A. e soprattutto alla società MANARA. Il Direttore di gara ha inoltre riferito che una volta usciti dallo spogliatoio solo il Presidente della società MANARA avrebbe fatto riferimento al suddetto commento e che gli insulti e l’atteggiamento aggressivo da parte dei sostenitori e dei dirigenti continuava con le stesse modalità e gli stessi toni antecedenti alla frase sopracitata. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva che: dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova, emerge in modo chiaro ed inconfutabile la descrizione degli avvenimenti, eseguita con precisione e con particolare attenzione da parte del redigente circa il fatto che in nessun momento vi è stato alcun contatto fisico tra i contestatori ed alcuno dei componenti la terna; per contro il reclamo in esame conferma in sostanza l’esattezza e la veridicità della ricostruzione dei fatti così come riferita nel documento ufficiale redatto e sottoscritto dall’Arbitro, specificandosi anzi che le persone non identificate che vestivano la divisa sociale e che, trattenendosi all’interno del recinto riservato, ebbero a rivolgere insulti e minacce alla terna erano addirittura Dirigenti della Società LUCIANO MANARA; nel reclamo del MANARA, così come poi durante l’audizione del suo Presidente, Signor Elio Riva, il fatto nuovo ed importante rispetto a quanto riportato nel referto di gara è il gravissimo commento che uno dei componenti della Terna nel chiuso dello spogliatoio avrebbe fatto nei confronti del Centro Sportivo Manara evocando il campo di concentramento di Auschwitz;

il Direttore di gara, pur confermando che gli insulti e le minacce erano iniziati dal momento dell’annullamento di un gol del MANARA al 20 del primo tempo, confermava che, purtroppo, era vero che uno dei componenti la Terna arbitrale aveva fatto un gravissimo ed inqualificabile commento paragonando il Centro Sportivo Manara al campo di concentramento di Auschwitz; che tale inopportuno e gravissimo commento, pur fatto nel chiuso dello spogliatoio arbitrale, è da considerarsi una grave offesa e provocazione; che tale grave offesa, pur non giustificando gli ulteriori insulti e minacce rivolte ai componenti della Terna arbitrale sino all’uscita dal Centro Sportivo, certamente deve essere valutata come attenuante al comportamento tenuto dai sostenitori e dai Dirigenti del MANARA. Per quanto sopra esposto, il reclamo merita parziale accoglimento. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ACCOGLIE parzialmente il reclamo proposto dalla società S.S.D LUCIANO MANARA e riduce l’ammenda comminata ad € 200,00 e riduce l’inibizione del Dirigente Accompagnatore Signor Fumagalli Mauro sino al 6 marzo 2022. Dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.

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