C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 11/02/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 20.12.2021 nei confronti di: POLISPORTIVA LOMBARDIA UNO s.r.l. S.D., per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Paiva Raposo Ahrens Teixeira Manuel Maria, per avere lo stesso, in data 2.8.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la società Polisportiva Lombardia Uno S.r.l. S.D., dichiarato in maniera non veritiera di non essere mai stato tesserato per una società affiliata ad una Federazione estera, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.
Deferimento della Procura Federale datato 20.12.2021 nei confronti di:
POLISPORTIVA LOMBARDIA UNO s.r.l. S.D., per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Paiva Raposo Ahrens Teixeira Manuel Maria, per avere lo stesso, in data 2.8.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la società Polisportiva Lombardia Uno S.r.l. S.D., dichiarato in maniera non veritiera di non essere mai stato tesserato per una società affiliata ad una Federazione estera, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.
Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito:
premesso che
- alla riunione del 03.02.2022 è comparso per la società deferita il Presidente Davide Gatti; per la Procura Federale è comparso l’Avv. Fabio Esposito.
- il Presidente Davide Gatti ha dichiarato di avere fatto il possibile per verificare la veridicità delle dichiarazioni del giovane calciatore straniero ed ha chiesto l’assoluzione o, in subordine, l’applicazione del minimo della pena.
- Il rappresentante della Procura ha confermato che dalle indagini svolte è stato provato che il calciatore, contrariamente a quanto dichiarato in sede di richiesta di tesseramento con la Polisportiva Lombardia Uno, risulta essere stato tesserato da una società affiliata alla Federazione Portoghese, sussistendo pertanto la responsabilità oggettiva della società deferita in quanto quest’ultima non ha compiuto le verifiche necessarie per accertare che le dichiarazioni del giocatore fossero effettivamente veritiere.
Chiede di comminare a carico della Polisportiva Lombardia Uno la seguente sanzione:
€ 500,00 di ammenda.
osserva
dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale e dalle risultanze delle indagini svolte, emerge chiaramente che il giocatore Paiva Raposo Ahrens Teixeira Manuel Maria, classe 2008, sia stato tesserato per la stagione sportiva 2019/2020 con il Desportivo Domingos Savio, società affiliata alla Federazione Portoghese.
Risulta altresì che il giovane calciatore, in data 02.8.2021 in occasione della richiesta di tesseramento con la società Polisportiva Lombardia Uno S.r.l. S.D. per la stagione 2021/2022, abbia dichiarato (unitamente ai genitori esercenti la potestà genitoriale) di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, concretizzando quindi una dichiarazione non veritiera.
Da ciò discende la responsabilità della società ai sensi dell’art. 6 comma 2 del CGS.
La società deferita ha pertanto violato, a titolo di responsabilità oggettiva, i principi di lealtà, correttezza e probità, nonché i doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per il comportamento sopra descritto posto in essere dal giocatore Paiva Raposo Ahrens Teixeira Manuel Maria.
Fatto salvo quanto sopra, il caso in esame richiede anche una disamina di elementi di fatto significativi ai fini della quantificazione della sanzione ai sensi dell’art. 12 comma 1 CGS.
In primo luogo il soggetto a cui è direttamente ascrivibile la condotta contestata è un giovane giocatore classe 2008, di nazionalità portoghese, trasferitosi con la famiglia in Italia e che, come si evince dalle dichiarazioni del padre inserite negli atti del fascicolo, aveva necessità di trovare una squadra di calcio ove potesse giocare anche per favorire l’integrazione del ragazzo.
A ciò si aggiungano le incontestabili difficoltà causate dal periodo pandemico che hanno determinato una paralisi pressoché completa di tutte le attività sportive, con ripercussioni organizzative ed economiche anche a carico delle società sportive, specie se dilettanti.
Infine giova evidenziare che il giovane calciatore non ha partecipato ad alcuna gara in forza della società deferita.
Ferma restando la responsabilità oggettiva della società, le circostanze sopra riportate sono ritenute idonee a giustificare una diminuzione della sanzione ex art. 13 comma 2 CGS.
Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale
condanna
la società POLISPORTIVA LOMBARDIA UNO s.r.l. S.D. a Euro 200,00 di ammenda.
Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.
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