C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 10/03/2022 – Delibera – Reclamo ASD LUMEZZANE VGZ avverso la sanzione della perdita della gara, l’ammenda di € 150,00 e l’inibizione del dirigente Ghidoni Tiziano sino al 09.03.22 – Eccellenza, girone C. Gara del 09.02.2022, Lumezzane / Vobarno C.U. n. 47 del 11.02.2022 del CRL.
Reclamo ASD LUMEZZANE VGZ avverso la sanzione della perdita della gara, l’ammenda di € 150,00 e l’inibizione del dirigente Ghidoni Tiziano sino al 09.03.22 – Eccellenza, girone C. Gara del 09.02.2022, Lumezzane / Vobarno
C.U. n. 47 del 11.02.2022 del CRL.
La società ASD Lumezzane ricorre avverso la decisione richiamata in epigrafe, con la quale il G.S., rilevata in distinta la partecipazione alla gara del calciatore Zullo Andrea (matr. 6623104), e riscontrato che il medesimo non risultava tesserato per la società in questione, in quanto in prestito ad altra società per la stagione corrente, ha ritenuto che la gara sia stata giocata in modo irregolare e pertanto, in applicazione degli artt. 4, 10 e 65 C.G.S., ha comminato a carico della ricorrente (i) la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; (ii) l’ammenda di € 150,00 per utilizzo non regolare di calciatore; ed ha altresì disposto (iii) l’inibizione fino al 9.3.2022 del Dirigente responsabile della società, sig. Ghidoni Tiziano. Avverso la predetta decisione, la ricorrente osserva che l’errore riscontrato dal G.S. debba intendersi di carattere prettamente formale, in quanto alla gara avrebbe effettivamente preso parte con il n. 2 di maglia non il calciatore riportato in distinta, bensì Zugno Mattia (matr. 6624386), regolarmente tesserato per la ricorrente e pertanto legittimato a partecipare all’incontro. Si tratterebbe, di conseguenza, di un mero errore formale, legato all’errata compilazione della distinta, che non avrebbe inciso sull’andamento della gara e non avrebbe quindi determinato una irregolarità nella disputa dell’incontro. Su tali basi, la ricorrente chiede in principalità la riforma integrale della decisione del G.S., ed in via subordinata la riduzione della sanzione. Nei termini previsti dal C.G.S., è pervenuta all’attenzione di questa Corte memoria difensiva della società U.S. VOBARNO ACD, con la quale la controparte osserva che vi sono plurimi elementi documentali, ulteriori rispetto alla distinta, che confermerebbero l’identità del calciatore che ha preso parte all’incontro con la maglia n. 2, nella persona di Zullo Andrea, e che quindi il reclamo sarebbe privo di fondamento. In particolare, osserva la controparte che l’arbitro, nel corso della partita, avendo ammonito durante l’incontro il n. 2 del Lumezzane, ha trascritto la circostanza nel rapporto di gara e ha riportato pedissequamente il nome di Zullo Andrea, senza rilevare alcuna anomalia, ad ulteriore conferma dell’identità del medesimo. Osserva, inoltre, che Zugno Mattia, il calciatore che avrebbe preso parte all’incontro a detta della ricorrente, il giorno della partita era gravato di ammonizione con diffida, sicché ciò spiegherebbe la ragione del diverso nominativo diportato in distinta. In data 28 febbraio 2022 perveniva all’attenzione di questa Corte dichiarazione scritta dell’Ufficiale di gara, il quale riconosceva il proprio errore per non essersi avveduto, nella fase di controllo pre-gara, della discrepanza tra distinta di gioco e tesserino di riconoscimento, e di essere certo dell’identità del giocatore che ha preso parte all’incontro in questione, da identificarsi in Zugno Mattia. All’udienza del 3 marzo 2022, questa Corte provvedeva, previa convocazione, all’audizione dell’Ufficiale di gara, sig. Giacomo Pasquetto, il quale riferiva che nello svolgimento degli adempimenti di controllo antecedenti all’incontro, ricorda distintamente di aver preso visione del tesserino del calciatore Zugno Mattia e di averne verificato l’identità, senza però avvedersi, insieme agli assistenti, dell’erronea indicazione di altro calciatore all’interno della distinta. Il medesimo errore veniva ripetuto anche nel redigere, post partita, il referto di gara ed il modulo ammoniti-espulsi, in quanto l’Arbitro, facendo uso della distinta per la compilazione, non si avvedeva del diverso nominativo ivi indicato, rispetto a quello effettivamente schierato. L’arbitro confermava, inoltre, che nulla era stato obiettato dai dirigenti del Lumezzane nel post partita, all’atto di prendere visione e sottoscrivere il modulo ammoniti-espulsi, nonostante riportasse il riferimento errato al calciatore Zullo Andrea. A richiesta di questa Corte, confermava poi, con assoluta certezza, che il calciatore che ha preso parte all’incontro vada identificato in Zugno Mattia, calciatore che l’arbitro conosceva in quanto aveva già arbitrato in passato alcune partite della società ricorrente. All’udienza compariva altresì la ricorrente, la quale insisteva nell’accoglimento del ricorso, osservando che le dichiarazioni rese dall’arbitro confermavano la fondatezza del reclamo e imponevano la riforma integrale, o quantomeno parziale, della decisione del G.S. A domanda di questa Corte, la parte specificava che il tesserato che ha materialmente predisposto la distinta di gara e che ha sottoscritto, a fine gara, il modulo ammoniti-espulsi (c.d. rapportino), va identificato in Ghidoni Tiziano, Dirigente della società. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., osserva. Preliminarmente va ricordato che ai sensi dell’art. 61, co. 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. La natura di fonte privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza, attribuita dall’art. 61 C.G.S. agli atti ufficiali di gara (cfr. sul punto Corte Federale d’Appello, IV sezione, 15 ottobre 2019, C.U. 7/2019) attiene, per espressa previsione normativa, non soltanto al referto, bensì anche agli eventuali supplementi e alle integrazioni fornite dall’Ufficiale di Gara nel corso del giudizio. In questo senso, le dichiarazioni rese tanto per iscritto quanto oralmente dall’Arbitro avanti a questa Corte, aventi valore primario al pari degli atti ufficiali di gara, fugano ogni possibile dubbio sull’identità del calciatore che ha preso parte all’incontro con la maglia n. 2, da identificarsi non con Zullo Andrea, bensì con Zugno Mattia, giocatore regolarmente tesserato per la società ricorrente e pertanto pienamente legittimato a prendere parte alla gara. A fronte di tale circostanza, emersa nel corso del giudizio di appello, viene meno il presupposto giuridico fondante l’attribuzione della sanzione della perdita della gara ex art. 10 C.G.S., in quanto la mera irregolarità formale nella redazione della distinta non può aver influito in alcun modo sul regolare svolgimento dell’incontro. Del resto, lo stesso art. 10, co. 8, CGS esclude l’applicazione della sanzione della perdita della gara “fatte salve le sanzioni disciplinari a carico della società, se l’identità del calciatore, in relazione all’art. 71 delle NOIF, è accertata in sede di giudizio ancorché i documenti presentati all’arbitro per l’identificazione prima della gara siano insufficienti”, circostanza che può ritenersi latu sensu assimilabile al caso di specie.
L’omologazione del risultato conseguito sul campo, per assenza di irregolarità sostanziali che abbiano inficiato la regolarità “sportiva” della gara, non esclude d’altra parte la sussistenza di un comportamento gravemente negligente da parte della Società. Gli adempimenti preliminari alla gara di cui all’artt. 61 N.O.I.F., infatti, sono momento essenziale per le necessarie verifiche sulla regolarità dell’incontro e scandiscono in modo puntuale i passaggi procedurali, posti sotto la responsabilità delle società partecipanti, per garantire non soltanto l’assenza di irregolarità ex ante, ma anche la verificabilità ex post di tutti questi elementi. Analogo scopo assume la sottoscrizione, per presa visione, del c.d. rapportino, da parte delle squadre partecipanti all’incontro, di cui viene rilasciata copia alle società proprio al fine di consentire, ex post, la verifica circa la correttezza delle informazioni ivi riportate rispetto alle sanzioni disciplinari e alle sostituzioni effettuate, ai fini dell’accertamento della regolarità sportiva dell’incontro. Del resto, è proprio il valore primario attribuito dal CGS al referto arbitrale e alle sue articolazioni a rendere evidente l’elevato grado di attenzione e diligenza richiesti dall’ordinamento sportivo nello svolgimento di tali adempimenti. Ritiene, pertanto, questa Corte che la negligenza con cui la società Lumezzane, nella persona del proprio dirigente Ghidoni Tiziano, ha predisposto la distinta e ha omesso le opportune verifiche sul modulo ammoniti-espulsi (che, ove effettuate, avrebbero immediatamente fatto emergere l’erronea indicazione del calciatore Zullo Andrea) giustifichino: • L’applicazione a carico della società Lumezzane della sanzione dell’ammenda, ex artt. 4 8, co. 1, lett. b) e 11 CGS, commisurata in € 500,00; • La conferma della sanzione dell’inibizione, ex art. 11 CGS, sino al giorno 9/3/2022 del dirigente Ghidoni Tiziano. Infine, il riscontro dell’erronea indicazione all’interno del referto arbitrale del calciatore Zullo Andrea, in luogo del calciatore Zugno Mattia, che ha effettivamente preso parte all’incontro ed è stato sanzionato con ammonizione nel corso della partita, impone la riattribuzione del provvedimento disciplinare dell’ammonizione a Zugno Mattia (matr. N° 6624386). Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ACCOGLIE parzialmente il reclamo proposto dalla FC Lumezzane VGZ ASD relativamente alla sanzione della perdita della gara di cui all’art. 10 CGS e, per l’effetto, omologa il risultato acquisito sul campo ossia Lumezzane / Vobarno: 2 – 1; CONDANNA FC Lumezzane al pagamento dell’ammenda di € 500,00; CONFERMA l’inibizione del dirigente Ghidoni Tiziano sino al 09.03.2022;
DISPONE l’attribuzione a carico del calciatore Zugno Mattia, matricola n° 6624386, del provvedimento disciplinare dell’ammonizione comminata al minuto 7’ del primo tempo della gara, in luogo di quella erroneamente attribuita al calciatore Zullo Andrea, matricola n°6623104. Dispone la restituzione della relativa tassa, se versata. Manda alla Segreteria per la trasmissione della delibera agli organi competenti per gli incombenti esecutivi relativi alla riattribuzione del provvedimento disciplinare dell’ammonizione.
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