FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 284/AA del 09/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PASINI CASCIO ROSA FERALPISALO’ SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 473 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe PASINI, Alessandro Cascio, Ermes Rosa, e della società FERALPISALÒ avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE PASINI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Feralpisalò S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari;

ERMES ROSA, Responsabile Sanitario tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Feralpisalò S.r.l.,

ed il Sig. ALESSANDRO CASCIO, Medico Sociale tesserato, per la società Feralpisalò S.r.l. all’epoca dei fatti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19, e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;

FERALPISALÒ S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata, nonché per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 36/A del 28/07/2021;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco LEALI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FERALPISALÒ S.R.L., e dal Sig. Giuseppe PASINI, dal Sig. Ermes ROSA, e dal Sig. Alessandro CASCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.185,00 (millecentoottantacinque) di ammenda per il Sig. Giuseppe PASINI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Alessandro CASCIO, di € 595,00 (cinquecentonovantacinque) di il Sig. Ermes ROSA, e di € 1.575,00 (millecinquecentosettantacinque) di ammenda per la società FERALPISALÒ S.R.L;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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