FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 312/AA del 15/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ZANATO SIMEONI MARCON DELL’ARMI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 420 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro ZANATO, Enrico Maria SIMEONI, Alessandro MARCON e Dario DELL’ARMI avente oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO ZANATO, tesserato come allenatore per la società F.C. Internazionale Milano all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere - durante la stagione sportiva 2020-2021 ed essendo tesserato come allenatore per la società FC Internazionale Milano - unitamente agli allenatori Sig.ri Enrico Maria Simeoni, Dario Dell’Armi ed al dirigente Alessandro Marcon attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società ASD Condor S.A. Treviso, al fine di convincere i calciatori appartenenti al settore maschile a tesserarsi per la Treviso FBC 1993 SSDRL nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021-2022 per la Treviso FBC 1993 SSDRL di ben 55 giovani calciatori del comparto maschile del settore giovanile e scolastico appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso; nonché, in violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 4 delle N.O.I.F., e all’art. 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, nella stagione sportiva 2020-2021, benché tesserato come allenatore delle squadre minori per la Società F.C. Internazionale Milano, società del tutto ignara dei fatti e del tutto estranea alle attività poste in essere dal Zanato con l’altra compagine, svolto la propria attività anche in favore della società Treviso FBC 1993 SSDRL esercitando di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

ENRICO MARIA SIMEONI, tesserato come allenatore per la ASD Condor S.A. Treviso all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto, durante la stagione sportiva 2020-2021 ed essendo tesserato come allenatore per la società ASD Condor SA Treviso, unitamente agli allenatori Sig.ri Dario Dell’Armi, Alessandro Zanato, ed al dirigente Alessandro Marcon, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società ASD Condor S.A. Treviso, al fine di convincere i calciatori appartenenti al settore maschile a tesserarsi per la Treviso FBC 1993 SSDRL nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento, stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021-2022 per la Treviso FBC 1993 SSDRL di ben 55 giovani calciatori del comparto maschile del settore giovanile e scolastico appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso;

ALESSANDRO MARCON, tesserato come dirigente per la ASD Condor S.A. Treviso all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere, durante la stagione sportiva 2020-2021 ed essendo tesserato come dirigente per la società ASD Condor S.A. Treviso, unitamente agli allenatori Sig.ri Enrico Maria Simeoni, Alessandro Zanato e Dario Dell’Armi, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società ASD Condor S.A. Treviso, al fine di convincere i calciatori appartenenti al settore maschile a tesserarsi per la Treviso FBC 1993 SSDRL nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento, stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021-2022 per la Treviso FBC 1993 SSDRL di ben 55 giovani calciatori del comparto maschile del settore giovanile e scolastico appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso;

DARIO DELL’ARMI, tesserato come allenatore per la ASD Condor S.A. Treviso all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere, durante la stagione sportiva 2020-2021 ed essendo tesserato come allenatore per la società ASD Condor SA Treviso, unitamente agli allenatori Sig.ri Enrico Maria Simeoni, Alessandro Zanato ed al dirigente Alessandro Marcon, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società ASD Condor S.A. Treviso, al fine di convincere i calciatori appartenenti al settore maschile a tesserarsi per la Treviso FBC 1993 SSDRL nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento, stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021-2022 per la Treviso FBC 1993 SSDRL di ben 55 giovani calciatori del comparto maschile del settore giovanile e scolastico appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro ZANATO, Enrico Maria SIMEONI, Alessandro MARCON e Dario DELL’ARMI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Alessandro ZANATO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Enrico Maria SIMEONI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro MARCON e di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Dario DELL’ARMI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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