FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 313/AA del 16/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – TURCHETTO ASD CALCIO MANIAGO VAJONT

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 445 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Christian TURCHETTO e della società A.S.D. CALCIO MANIAGO VAJONT avente oggetto la seguente condotta:

CHRISTIAN TURCHETTO, direttore sportivo della società ASD Calcio Maniago Vajont all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Calcio Maniago Vajont - Sacilese del 12.12.2021 valevole per il Campionato di Promozione, rivolto nei confronti del sig. Ivano Driussi, Presidente della SSD Sacilese, alla presenza di altri tesserati di entrambe le società, espressioni offensive;

A.S.D. CALCIO MANIAGO VAJONT, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Christian TURCHETTO ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Christian TURCHETTO, e dal Sig. Paolo PICCOLI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO MANIAGO VAJONT;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Christian TURCHETTO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO MANIAGO VAJONT;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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