F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 166/TFN – SD del 23 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7295/149pf21-22/GC/SA/ff del 25 marzo 2022 nei confronti della sig.ra Falla Giovanna e della società ASD Virtus Ragusa – Reg. Prot. 131/TFN-SD

Decisione/0166/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0131/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Antonella Arpini – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Marco Sepe – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 16 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7295/149pf21-22/GC/SA/ff del 25 marzo 2022 nei confronti della sig.ra Falla Giovanna e della società ASD Virtus Ragusa,

la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con atto del 25 marzo 2022, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale la Sig.ra Falla Giovanna, all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società ASD Ragusa, per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ed agli artt. 8 e 31, commi 6 del CGS, per non aver corrisposto alla calciatrice, Sig.ra Dos Santos Mioso Franciele Taina, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici presso la LND, con lodo n. 85/CAE/20-21, pubblicato con C.U. n. 385 del 28.06.2021, comunicato alla società a mezzo PEC ricevuta in data 28.06.2021, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; la Procura ha deferito, altresì, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, anche la Società ASD Virtus Ragusa.

La fase istruttoria

La Procura, dopo aver ricevuto in data 30 agosto 2021 la comunicazione del mancato adempimento al lodo reso in esito alla vertenza n.85/CAE/20-21, ha acquisito elementi documentali ritenendo la violazione regolamentare risultante per tabulas.

A seguito della comunicazione della CCI, gli incolpati non hanno chiesto di essere sentiti e non hanno fatto pervenire memorie.

La fase predibattimentale

Successivamente alla ricezione dell’atto di deferimento, questo Tribunale in data 28 marzo 2022 inviava tramite raccomandata l’avviso di fissazione dell’udienza per il giorno 20 aprile 2022, che tuttavia risultava notificato solo in data 08 aprile 2022. Non essendo stato rispettato il termine di comparizione dei 15 (quindici) giorni liberi, il Presidente con Ordinanza n. 26/TFN-SD del 20 aprile 2022, disponeva il rinvio del procedimento all’udienza del 16 giugno 2022.

Intervenuto il deferimento, i deferiti non hanno presentato memoria né hanno chiesto di essere sentiti in udienza.

Il dibattimento

All’udienza del 16 giugno 2022, svoltasi con modalità telematiche, è comparso l’Avv. Alessandro Avagliano in rappresentanza della Procura Federale, il quale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per la Sig.ra Giovanna Falla, inibizione di mesi 1 (uno);

- per la Società ASD Virtus Ragusa, 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione 2022-2023, e l’ammenda di 900,00 (novecento);

I deferiti non erano presenti in proprio od a mezzo di propri rappresentanti.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti risulta, per tabulas, accertata la mancata esecuzione, nel termine regolamentare, del lodo indicato nella presente decisione; circostanza non contestata dai deferiti che nulla hanno controdedotto al riguardo in alcuna fase del procedimento.

Risulta, quindi, accertata la responsabilità disciplinare della Sig.ra Giovanna Falla e, per responsabilità diretta, della ASD Virtus Ragusa.

In ordine alle sanzioni da irrogare per l’accertata responsabilità disciplinare, il Tribunale, in ragione dell’oggetto del procedimento che seppure attiene al mancato pagamento di somme di non particolare entità, non condivide le sanzioni chieste dalla Procura Federale. Sul versante relativo al legale rappresentate, il minimo previsto dalla norma è di mesi sei. Per quanto attiene alla responsabilità diretta contestata alla Società invece, non essendo contemplata dall’art. 31 CGS l’ammenda in aggiunta alla sanzione della penalizzazione di punti in classifica, questa non può essere applicata.

Il Tribunale tuttavia, in ragione della esiguità del mancato pagamento, seppure inserito in un contesto come quello del calcio a 5 femminile Serie A elite, ritiene possano essere concesse le attenuanti generiche.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

  • per la sig.ra Giovanna Falla, mesi 4 (quattro) di inibizione;
  • per la società ASD Virtus Ragusa, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della stagione sportiva 2022/2023.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Marco Sepe                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 23 giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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