F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 167/TFN – SD del 24 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 17429/617pf21-22/GC/gb del 17 maggio 2022 nei confronti del sig. Gallo Luca e della società Reggina 1914 Srl – Reg. Prot. 160/TFN-SD

Decisione/0167/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0160/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente (Relatore)

Antonella Arpini – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Marco Sepe – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 16 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17429/617pf21-22/GC/gb del 17 maggio 2022 nei confronti del sig. Gallo Luca e della società Reggina 1914 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 17 maggio 2022, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale:

- il sig. Gallo Luca (Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società Reggina 1914 Srl) per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 31, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’allegato A) del C.U. n. 303/A del 16 giugno 2021, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine perentorio del 23 marzo 2022, a depositare presso la Lega di Serie B le garanzie a prima richiesta previste a favore della Lega medesima, di cui ai punti A), B) e C) dell’art. 16 del citato C.U. n. 303/A del 16 giugno 2021, per un importo pari allo Sforamento E/VP (ammontare eccedente il rapporto Emolumenti/Valore della Produzione).

- la società Reggina 1914 Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Gallo Luca, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Reggina 1914 Srl all’epoca dei fatti;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 31, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’allegato A) del C.U. n. 303/A del 16 giugno 2021, per non aver provveduto, entro il termine perentorio del 23 marzo 2022, a depositare presso la Lega di Serie B le garanzie a prima richiesta previste a favore della Lega medesima, di cui ai punti A), B) e C) dell’art. 16 del citato C.U. n.303/A del 16 giugno 2021, per un importo pari allo Sforamento E/VP (ammontare eccedente il rapporto Emolumenti/Valore della Produzione).

La fase istruttoria

In data 6 aprile 2022, la Procura Federale ha iscritto nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 617pf21-22, avente ad oggetto “Segnalazione della Segreteria Generale della FIGC del 5 aprile 2022, avente ad oggetto il mancato rispetto della società Reggina 1914 S.r.l. degli adempimenti previsti dall’art. 16 dell’allegato A) al CU 303/A del 16 giugno 2021, per come rilevati dalla Lega di B nella relativa nota del 1° aprile 2022”.

La Procura Federale ha istruito il procedimento acquisendo la documentazione ritenuta rilevante e, in specie, gli accertamenti istruttori espletati dalla LNP di serie B.

All’esito delle indagini, in data 21 aprile 2022, l’Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini al sig. Gallo Luca e alla società Reggina 1914 Srl.

Le parti non hanno presentato memorie difensive.

La Procura ha provveduto a notificare al Presidente e alla società il deferimento n. 17429/617pf21-22/GC/gb del 17 maggio 2022, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato.

La fase predibattimentale

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive o altre difese.

Il dibattimento

All’udienza del 16 giugno 2022, svoltasi in videoconferenza, è comparso il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, il quale ha chiesto di irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Gallo Luca, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società Reggina 1914 Srl, euro 267.200,00 (duecentosessantasettemiladuecento/00) di ammenda, pari al 20 % della somma dello sforamento E/VP.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

La decisione

Il Tribunale ritiene che i deferiti vadano ritenuti responsabili dei fatti oggetto di contestazione.

In dettaglio, il presente giudizio trae origine dalla Segnalazione della Segreteria Generale della FIGC del 5 aprile 2022, avente ad oggetto il mancato rispetto da parte della società Reggina 1914 Srl degli adempimenti previsti dall’art. 16 dell’allegato A) al CU 303/A del 16 giugno 2021, per come rilevati dalla Lega di serie B nella relativa nota del 1° aprile 2022. In particolare, la Lega Serie B ha segnalato alla Segreteria Generale FIGC di aver verificato come la società Reggina 1914 Srl non abbia provveduto a depositare, entro il termine perentorio del 23 marzo 2022, le garanzie a prima richiesta indicate dall’art. 16, allegato A, CU 303/A del 16 giugno 2021, ossia alternativamente:

A) una garanzia bancaria a prima richiesta a favore della Lega medesima, per un importo pari allo Sforamento E/VP, emessa da banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;

B) una garanzia assicurativa a prima richiesta a favore della Lega medesima, per un importo pari allo Sforamento E/VP, emessa da società assicurative che B1) siano iscritte nell’Albo IVASS; B2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private. B3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; B4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating;

C) una garanzia a prima richiesta a favore della Lega medesima, per un importo pari allo Sforamento E/VP, emessa da società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiamo un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Le indagini della Procura Federale hanno consentito di confermare per tabulas quanto segnalato dalla Lega di serie B, ossia il mancato deposito nei termini di dette garanzie.

Ne deriva la responsabilità del sig. Gallo per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 31, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’allegato A) del C.U. n. 303/A del 16 giugno 2021, avendo lo stesso, quale legale rappresentante della Reggina 1914 Srl, omesso di depositare le garanzie previste.

Deve riconoscersi, altresì, la responsabilità della società deferita sia ai sensi dell’art. 6, co. 1, CGS, ossia a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal Sig. Gallo Luca, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società all’epoca dei fatti, sia a titolo di responsabilità propria per la violazione dell’art. 31, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’allegato A) del C.U. n. 303/A del 16 giugno 2021.

Difatti, l’art. 31, comma 1, del CGS, letto in combinato disposto con l’art. 16, all. A, C.U. n. 303/A del 16 giugno 2021, pone gli obblighi di deposito delle sopra richiamate garanzie anche a carico delle Società in modo diretto e, pertanto, dalla violazione di tali norme deriva una responsabilità propria della società Reggina 1914 Srl.

Sotto il profilo sanzionatorio, si precisa che il C.U. più volte richiamato espressamente prevede alla lett. b) che il mancato deposito della garanzia integrativa o la mancata copertura dello sforamento entro il termine perentorio del 23 marzo 2022 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato con l’ammenda non inferiore al 20% dell’importo da garantire o da coprire. Ebbene, nel caso di specie, con comunicazione del 21 aprile 2022, la Lega Serie B ha comunicato alla Federazione che il valore dello sforamento E/VP, riferibile alla Reggina 1914 Srl è pari a 1.335.984,00. Si ritiene, quindi, congrua la sanzione indicata dalla Procura Federale pari al 20% del valore sopra indicato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

  • per il sig. Gallo Luca, mesi 6 (sei) di inibizione;
  • per la società Reggina 1914 Srl, euro 267.200,00 (duecentosessantasettemiladuecento/00) di ammenda.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 24 giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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