F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 168/TFN – SD del 24 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 17565/284pf21-22/GC/GR/ff del 18 maggio 2022 nei confronti di sig. Vieira Sousa Miguel Alexandre + altri – Reg. Prot. 161/TFN-SD

Decisione/0168/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0161/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Antonella Arpini – Componente (Relatore)

Leopoldo Di Bonito – Componente

Marco Sepe – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 16 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17565/284pf21-22/GC/GR/ff del 18 maggio 2022 nei confronti dei sigg.ri Vieira Sousa Miguel Alexandre, Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, Da Silva Oliveira Atilio Felipe, Taborda Da Silva Joao Pedro, Buckson Gabriel, Nicola Cicciari, Pietro Mandanici, Matteo Depperu, Agus Francesco e delle società ASD Meriense, ASD Ichnos Calcetto Sassari e SSD Città di Sestu C5,

 la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 18 maggio 2022, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale:

1. Sig Vieira Sousa Miguel Alexandre (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore prima della ASD Futsal Sassuolo e poi della ASD Aradeo) per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Futsal Sassuolo una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 21-22, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia invia autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio conclusasi in data 12 ottobre 2021 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Futsal Sassuolo e anche per essersi avvalso sempre dell’attività di assistenza ed intermediazione dello stesso sig. Bianchi Maurizio per il tesseramento dello stesso calciatore per la ASD Aradeo, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

2. Sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Aradeo), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Aradeo una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 21-22, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 21 settembre 2021 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Aradeo, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

3. Sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Futsal Ternana), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Futsal Ternana una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 20-21, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 4 febbraio 2021 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Futsal Ternana, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

4. Sig. Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore prima della ASD Aradeo e poi con le società ASD Meriense e ASD Ichnos Calcetto Sassari), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Aradeo una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 20-21, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia invia autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio – assistenza certificata anche dalla sottoscrizione di un contratto di rappresentanza con lo stesso Bianchi - per i tesseramenti del suddetto giocatore per la società ASD Aradeo, per la ASD Meriense e per la ASD Ichnos Calcetto Sassari, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

5. Sig. Taborda Da Silva Joao Pedro (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Aradeo), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Aradeo una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 20-21, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 12 agosto 2020 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Aradeo, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

6. Sig.ra Pinheiro Ventura Bruna Isabel (all'epoca dei fatti tesserata in qualità di calciatrice della ASD Vis Fondi), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Vis Fondi una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 19-20, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalsa dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 20 gennaio 2020 con il tesseramento della suddetta giocatrice per la società ASD Vis Fondi, e per essersi sempre avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione dello stesso sig. Bianchi Maurizio per il tesseramento della stessa giocatrice per la società ASD Mediterranea C5 nella stagione sportiva 20-21,nonostante la propria qualifica d calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

7. Sig.ra Ashikaga Chiharu (all'epoca dei fatti tesserata in qualità di calciatrice della ASD Vis Fondi), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.1, e 40 quinquies, comma 1.1, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Vis Fondi una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 19-20, agli Organi competenti FIGC.

8. Sig. Jesus Dos Santos Fabio Alberto (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Atlante Grosseto), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Atlante Grosseto una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 19-20, agli Organi competenti FIGC.

9. Sig. Buckson Gabriel (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore prima della ASD Meriense e poi della SSD Città di Sestu C5), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Meriense una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 20-21, agli Organi competenti FIGC; - della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 5 aprile 2021 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Meriense, e per essersi avvalso sempre dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio per il tesseramento per la società SSD Città di Sestu C5,nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

10. Sig. De Freitas David Fernando (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Meriense), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Meriense una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 20-21, agli Organi competenti FIGC.

11. Sig. Goncalves Dos Santos Bruno Miguel (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Atlante Grosseto), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Atlante Grosseto una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 19-20, agli Organi competenti FIGC.

12. Sig. Trancoso Silva Santos Carlos Frederico (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Futsal Polistena C5), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Futsal Polistena C5 una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 19-20, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 27 settembre 2019 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Futsal Polistena C5, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

13. Sig. Nicola Cicciari (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Meriense), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento dei Sig.ri De Freitas David Fernando e Buckson Gabriel, di una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” dei soggetti sopra indicati;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2,e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Buckson Gabriel per la società ASD Meriense nella stagione sportiva 20-21 e del Sig. Botelho Da Silva Oliveira AtilioFelipe per la società ASD Meriense nella stagione sportiva 20-21, nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI.

14. Sig. Pietro Mandanici (all'epoca dei fatti Dirigente della ASD Meriense), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento dei Sigg.ri De Freitas David Fernando e Buckson Gabriel, di una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” dei soggetti sopra indicati;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2,e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Buckson Gabriel e del Sig. Botelho Da Silva Oliveira Atilio Felipe per la società ASD Meriense nella stagione sportiva 20-21, nonostante si trattasse del tesseramento di calciatori dilettanti e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

15. Sig. Matteo Depperu (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Ichnos Calcetto Sassari), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2,e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Bothelo Da SilvaOliveira Atilio Felipe per la società ASD Ichnos Calcetto Sassari nella stagione sportiva 21-22 – assistenza certificata anche dalla corresponsione da parte del Sig. Depperu dell’importo di 300 euro a favore dello stesso Bianchi -, nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

16. Sig. Cordiano Marcello (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Futsal Polistena C5), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento del sig. Trancoso Silva Santos Carlos Frederico, di una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” del soggetto appena indicato;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2,e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Trancoso Silva Santos Carlos Frederico per la società ASD Futsal Polistena C5 nella stagione sportiva 19-20 nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

17. Sig. Agus Francesco (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Città di Sestu C5), per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2,e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Buckson Gabriel per la società ASD Città di Sestu C5 nella stagione sportiva 21-22 nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI.

18. La soc tà ASD Meriense per rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Cicciari Nicola, Mandanici Pietro, De Freitas David Fernando, Buckson Gabriel, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

19. La società ASD Futsal Polistena, per rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Cordiano Marcello e Trancoso Silva Santos Carlos Frederico, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

20. La società ASD Ichnos Calcetto Sassari, per rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Depperu Matteo e Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

21. La società SSD Città DI Sestu C5 per rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Agus Francesco e Buckson Gabriel, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 18.11.2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n 284pf21-22 avente ad oggetto “Segnalazione dell’Ufficio Tesseramento della FIGC in ordine a delle presunte irregolarità circa l’iscrizione anagrafica di alcuni calciatori provenienti da Federazioni Estere avvalendosi probabilmente di una presunta società di intermediazione sportiva N&M Futsal Agency” a seguito della nota del 21.10.2021 ricevuta  dall’ufficio Tesseramento della FIGC relativa a  presunte irregolarità delle iscrizioni anagrafiche nel Comune di Fondi di alcuni calciatori provenienti da Federazioni Estere, attraverso la presunta intermediazione di una società denominata N&M Futsal Agency.

Unitamente alla predetta segnalazione veniva inviata rilevante documentazione ed in particolare, per quanto di interesse, le richieste di tesseramento con allegata relativa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” nel Comune di Fondi dei seguenti soggetti: Sig. Vieira Sousa Miguel Alexandre, Sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, Sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, Sig. Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, Sig. Taborda Da Silva Joao Pedro, Sig.na Pinheiro Ventura Bruna Isabel, Sig.na Kota Gabriella, Sig.na Ashikaga Chiharu, Sig. Jesus Dos Santos Fabio Alberto, Sig. Buckson Gabriel, Sig. De Freitas David Fernando, Sig. Goncalves Dos Santos Bruno Miguel, Sig. Trancoso Silva Santos Carlos Frederico.

Veniva pertanto acquisita ulteriore documentazione, tra la quale, di particolare rilevanza, la nota del 28.2.22 del Comune di Fondi ove  si rappresentava che i calciatori oggetto d’indagine non erano mai stati  iscritti nell’anagrafe della popolazione residente e  che “i numeri di registrazione del protocollo alle comunicazioni di avvio del procedimento non trovano alcun riscontro nel protocollo generale” e che “il nominativo del funzionario indicato quale responsabile del procedimento nelle istanze prodotte, in quella data non era in servizio presso l’ente”; veniva inoltre acquisita una nota della Commissione Agenti FIGC, che chiariva che né Maurizio Bianchi, né la società N&M Futsal Agency fossero iscritti nel registro degli Agenti Sportivi e la società non risultava neanche iscritta nel registro delle imprese.

Si procedeva infine all’audizione di diversi tesserati ed all’esito, ritenute accertate una molteplicità di violazioni, in data 4.4.2022, la Procura Federale procedeva a notificare la Comunicazione di Conclusione Indagini.

Successivamente alla notifica dell’atto, pervenivano memorie difensive per il Sig. Iacopo Tonelli, in proprio e quale L.R. della ASD Atlante Grosseto, del Sig. Marcello Cordiano, in proprio e quale L.R. della ASD Futsal Polistena, dei Sigg.ri Stifani Giovanni, Inguscio Giammaria e Cardinale Mauro nonché della società ASD Aradeo, e dei calciatori Vieira Sousa Miguel Alexandre e Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel non ritenute comunque dall’Organo requirente idonee a scalfire l’impianto accusatorio.

Successivamente, i sigg.ri Giovanni Stifani, Giammaria Inguscio, Mauro Cardinale, Gabriella Kota, Ermanno Ferraro, Iacopo Tonelli, Luca Palombi, Michele Carpinelli, Marco Castellani, Corrado Melis, nonché le società ASD Aradeo, ASD Atlante Grosseto, ASD Futsal Ternana, ASD Futsal Sassuolo, ASD Mediterranea C5 e ASD Vis Fondi formulavano richiesta di definizione della propria posizione ai sensi dell’art. 126 del Codice Giustizia Sportiva, accolta dalla Procura Federale.

La Procura Federale, in data 18.5.2022, provvedeva quindi al deferimento degli altri soggetti e delle altre società indicati nel paragrafo “Il deferimento”, contestando loro i capi di incolpazione già in precedenza evidenziati.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 16.06.2022, provvedevano al deposito tempestivo di memoria, per il tramite dell’Avv. Filippo Pirisi, il Sig. Matteo Deppero, in proprio e quale legale rappresentante dell’ASD Ichnos Calcetto Sassari e il sig. Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe.

Con la predetta memoria, il difensore, relativamente alla posizione del calciatore Bothelo, rappresentava come la procura rilasciata dal tesserato in favore del presunto agente Bianchi fosse stata sottoscritta in buona fede da soggetto straniero e di giovane età, mentre alcuna responsabilità potesse ascriversi al calciatore in ordine alle false certificazioni comunali, essendo egli  stesso vittima di un meccanismo illecito ordito da altri a sua insaputa; in ordine al ruolo del Presidente Depperu il difensore precisava come lo stesso si fosse rivolto all’agenzia del Bianchi, individuata su un social network, non per un’attività di intermediazione, bensì di scouting e p r tale causale avesse corrisposto il relativo compenso.

L’Avv. Carlo Mormando depositava tempestiva memoria in favore del calciatore Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, con la quale preliminarmente eccepiva “l’irricevibilità” del deferimento essendo state formulate contestazioni “cumulative” e non con singoli atti, per poi chiarire come alcuna responsabilità fosse addebitabile al calciatore relativamente alla falsa certificazione comunale della quale non aveva avuto contezza alcuna, essendo peraltro onere della società di appartenenza occuparsi della pratiche amministrative del tesseramento. Nella memoria veniva altresì sollevata eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in audizione, effettuata senza l’ausilio di un interprete, ma di un tablet. Rilevava infine l’infondatezza della contestazione relativa al rilascio della procura al Bianchi, precisando che la normativa portoghese non fa alcuna distinzione tra professionisti e dilettanti in materia di agenti di calciatori e pertanto il calciatore avrebbe sottoscritto la procura in modo incolpevole.

Analoghe argomentazioni, anche relativamente alle eccezioni preliminari, venivano sollevate dall’Avv. Priscilla Palombi nella memoria depositata in favore del calciatore Vieira Sousa Miguel Alexandre ove precisava altresì come non risulterebbe alcun mandato tra il proprio assistito ed il Bianchi, il quale, al più, avrebbe agito nell’interesse della società.

Con le due distinte memorie  depositate in favore dei calciatore Buckson e Amarchande, l’Avv. Palombi, sollevava analoga eccezione relativa al deferimento cumulativo e, nel merito, evidenziando “un’inesistenza del quadro probatorio”, sottolineava la totale estraneità dei propri assistiti, entrambi stranieri, nella formazione della falsa certificazione  di cui non avevano mai avuto contezza alcuna, nonché dalla presunta violazione del regolamento agenti sportivi, non avendo entrambi i calciatori mai avuto alcun agente.

L’Avv. Giulio Varone  depositava memoria in favore del Sig. Marcello Cordiano, in proprio e n.q. di L.R. della ASD Futsal Polistena, il quale, ribadendo le argomentazioni già svolte con la memoria depositata all’esito della notifica della CCI, sottolineava la buona fede dei propri assistiti i quali, dopo aver ricevuto la documentazione per il tesseramento dal Bianchi, si attivavano autonomamente presso il Comune di Polistena per ivi iscrivere il calciatore Trancoso presso il locale Comune, con atto formalizzato in data 5.11.2019.

Depositava altresì memoria l’Avv. Marco Spanu nell’interesse del Sig. Francesco Agus, in proprio e n.q. di L.R. della SSD Città di Sestu C5, lamentando la totale insussistenza della piattaforma probatoria, non avendo il proprio assistito mai dato alcun mandato al Bianchi, il quale, nel caso di specie, si sarebbe limitato ad indicare alcuni profili di calciatori senza poi prendere nemmeno parte alla fase genetica della trattativa.

Il dibattimento

All’udienza del 16.6.2022, svoltasi in videoconferenza, risultavano presenti, in collegamento da remoto, il Sostituto Procuratore Federale Avv. Cristiano Pasero per la Procura Federale; l’Avv. Priscilla Palombi, in rappresentanza dei Sigg.ri Vieira Sousa Miguel Alexandre, Amarchande Ribeiro Tiago Miguel e Buckson Gabriel; l’Avv. Carlo Mormando, in rappresentanza del Sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel; l’Avv. Giulio Varone, in rappresentanza della società ASD Futsal Polistena e del Sig. Cordiano Marcello, presente anche personalmente; l’Avv. Marco Spanu, in rappresentanza del Sig. Agus Francesco e della società SSD Città di Sestu C5. Nessuno è presente per le restanti parti deferite.

Preliminarmente il Presidente dava atto che i deferiti Pinheiro Ventura Bruna Isabel, Ashikaga Chiharu, Jesus Dos Santos Fabio Alberto, De Freitas David Fernando, Goncalves Dos Santos Bruno Miguel e Trancoso Silva Santos Carlos Frederico non avevano ricevuto, per il tramite della società, le notificazioni della CCI e dell’atto di deferimento.  Il Tribunale, pertanto, disponeva lo stralcio delle loro posizioni e la remissione in termini della Procura Federale per effettuare nuovamente le notificazioni ai predetti deferiti con qualunque mezzo consentito dall’ordinamento giuridico italiano.

In via preliminare la Procura Federale rappresentava di aver raggiunto un accordo ex art. 127 CGS con il Sig. Marcello Cordiano e la società ASD Futsal Polistena, trasmesso via pec a questo Tribunale.

Il Tribunale, preso atto dell’accordo ed all’esito della camera di consiglio, ritenuta la correttezza della qualificazione giuridica, nonché la congruità delle sanzioni indicate, deliberava di rendere efficaci tali accordi, provvedendo con separato provvedimento. Esaurite le questioni preliminari, il Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola alla Procura Federale la quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Vieira Sousa Miguel Alexandre, 12 giornate di squalifica;

- per il Sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, 12 giornate di squalifica;

- per il Sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, 12 giornate di squalifica;

- per il Sig. Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, 12 giornate di squalifica;

- per il Sig. Taborda Da Silva Joao Pedro, 12 giornate di squalifica;

- per il Sig. Buckson Gabriel, 12 giornate di squalifica;

- per il Sig. Nicola Cicciari, mesi 6 di inibizione;

- per il Sig. Pietro Mandanici, mesi 6 di inibizione;

- per il Sig. Matteo Depperu, mesi 4 di inibizione;

- per il Sig. Francesco Agus, mesi 4 di inibizione;

- per la società ASD Meriense, 1.200,00 di ammenda;

- per la soc tà ASD Ichnos Calcetto Sassari, 600,00 di ammenda;

- per la società SSD Città di Sestu C5, 600,00 di ammenda.

Prendeva poi la parola l’Avv. Marco Spanu, in rappresentanza del Sig. Agus Francesco e della società SSD Città di Sestu C5, il quale, nel contestare quanto dedotto dal rappresentante della Procura Federale in merito alla piattaforma probatoria, si riportava agli scritti difensivi depositati, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Prendeva la parola l’Avv. Priscilla Palombi, in rappresentanza dei sigg.ri Vieira Sousa Miguel Alexandre, Amarchande Ribeiro Tiago Miguel e Buckson Gabriel, la quale, preliminarmente, ribadiva l’eccezione di inammissibilità dell’atto di deferimento, riportandosi poi alle memorie difensive depositate, chiedendo l’integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Prendeva la parola l’Avv. Carlo Mormando, in rappresentanza del Sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, il quale nel replicare alle argomentazioni del rappresentante della Procura Federale, si riportava agli scritti difensivi depositati, chiedendo l’integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Seguiva breve replica dell’avv. Pasero il quale precisava che la Procura Federale aveva provveduto a trasmettere gli atti del presente procedimento alla Commissione Agenti Sportivi FIGC per l’eventuale seguito di competenza in ordine alla posizione di Maurizio Bianchi.

La decisione

Preliminarmente Il Tribunale ritiene di dover declinare la propria competenza funzionale, con riferimento agli addebiti ascritti nell’atto di deferimento ai Sigg. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel,  Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, Taborda Da Silva Joao Pedro, Buckson Gabriel, per quest’ultimo limitatamente al primo capo di incolpazione ed alla prima parte del secondo, Nicola Cicciari, Pietro Mandanici e Matteo Deppero, nonché delle società ASD Meriense e ASD Ichnos Calcetto Sassari  a favore dei Tribunali Federali territorialmente competenti, come appresso specificato.

Osserva il Tribunale che il procedimento in esame trae origine dalla segnalazione del 21 ottobre 2021 trasmessa alla Procura Federale dall’Ufficio Tesseramento della FIGC, avente ad oggetto presunte irregolarità relative alla richiesta di iscrizione anagrafica nel Comune di Fondi di alcuni calciatori provenienti da Federazioni Estere, avvalendosi di una presunta società di intermediazione sportiva denominata N&M Futsal Agency.

All’esito dell’attività istruttoria è emerso che dette richieste, come già evidenziato risultate materialmente ed ideologicamente false, erano state allegate alla domanda di tesseramento dei calciatori in favore delle rispettive società, alcune appartenenti alla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti – Divisione calcio a 5 ed altre ai Comitati Regionali (all’epoca della contestata violazione). I medesimi calciatori, inoltre, si sarebbero avvalsi dell’intermediazione del Sig. Maurizio Bianchi e della società N&M Futsal Agency, non iscritti nel registro degli Agenti FIGC o Coni e nonostante la loro qualifica di calciatori dilettanti.

Accertate le violazioni sopra evidenziate, all’esito dell’espletata attività istruttoria, la Procura Federale procedeva al deferimento di tutti i soggetti e le società coinvolte, ad eccezione di coloro che avevano proposto accordo ex art. 126 CGS, davanti a questo Tribunale.

Relativamente alle modalità dell’atto di deferimento alcune difese ne hanno eccepito l’irritualità in quanto “cumulativo”, citando a sostegno un precedente di questo Tribunale sezione Tesseramenti (17 TFNST 21/22).

Ritiene il Collegio che l’eccezione, così come formulata, non possa trovare accoglimento, non configurandosi alcuna violazione procedurale comportante improcedibilità o inammissibilità del deferimento qualora la Procura Federale provveda, con un unico atto, a contestare diverse violazioni disciplinari ascritte ad altrettanti tesserati risultati coinvolti, pur a diverso titolo, nella medesima indagine.

La stessa decisione citata a sostegno della doglianza difensiva appare del tutto inconferente rispetto al caso di specie, essendo informata a diversa ratio, in quanto relativa ad un ricorso cumulativo riguardante soggetti distinti, destinatari di autonomi provvedimenti, adottati in data diversa e per motivi differenti, che, pertanto, avrebbero dovuto condurre alla proposizione di separati reclami, ciascuno corredato dal versamento del richiesto contributo.

Pur rilevando l’infondatezza dell’eccezione, il Tribunale concorda però sulla evidenziata autonomia delle singole violazioni ascritte ai diversi deferiti, ai fini dell’individuazione della competenza.

Ai sensi dell’art. 84 CGS, il TFN è giudice di primo grado, quanto alle società e ai tesserati, in ordine ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, nonché, per quanto di interesse, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, costituendo quest’ultimo un regime derogatorio all’ordinaria competenza funzionale sussistente qualora vi sia connessione soggettiva od oggettiva tra le violazioni contestate ed i diversi soggetti deferiti. Nel caso di specie la richiesta connessione non può farsi discendere dalla “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica presso il Comune di Fondi” comune a tutti i deferiti, essendo stata poi utilizzata singolarmente per autonomi tesseramenti dei diversi calciatori coinvolti nell’indagine. Né tantomeno la connessione può essere ancorata al soggetto, il Bianchi, che ha di fatto preordinato e gestito la formazione delle false certificazioni, soggetto peraltro non coinvolto nel presente procedimento, risultando non tesserato per la FIGC e in ipotesi rientrante disciplinarmente nella competenza funzionale della Commissione Agenti Sportivi.

Sotto tale profilo, il criterio che va osservato per poter affermare la competenza della Sezione Disciplinare del TFN a giudicare, insieme ai t sserati o società che svolgono competizioni di livello nazionale, anche gli appartenenti ad ambiti territoriali, è solo quella della connessione soggettiva od oggettiva tra le violazioni contestate, tale da determinare l’attrazione dell’intero procedimento innanzi al TFN.

Tale criterio risponde infatti all’esigenza di procedere in unico contesto, per ragioni di economia processuale, alla valutazione delle condotte ritenute illecite in un “simultaneus processus” in virtù della connessione tra le varie violazioni contestate; diversamente opinando si violerebbe il principio del “Giudice naturale” sottraendo così gli interessati al giudizio del “Giudice precostituito per legge”.

Occorre ricordare che anche la giurisprudenza ordinaria di legittimità ha circoscritto il più possibile l'operatività delle regole della competenza per connessione al fine di evitare che un imputato venga sottratto al giudice del locus commissi delicti, per il sol fatto che un coimputato debba rispondere di un reato diverso e commesso altrove, ma prevalente ai fini della determinazione della competenza per connessione.

La competenza per connessione viene infatti considerata una disciplina derogatoria rispetto alle regole "ordinarie" al fine di preservare il criterio del forum commissi delicti, come coerente espressione del principio del giudice naturale dettato dall'art. 25 della Costituzione.

Nella fattispecie in esame non si rinviene alcuna connessione, soggettiva od oggettiva, tra le diverse violazioni, avendo ad oggetto singole ed autonome violazioni relative al tesseramento di diversi calciatori, appartenenti, all’epoca delle violazioni contestate, alcuni alla Divisione Calcio a 5 ed altri ai Comitati Regionali.

Per i principi sopra ricordati pertanto non appare configurabile il principio dell’attrazione della competenza in favore di questo Tribunale, con conseguente dichiarazione di incompetenza funzionale relativamente alle posizioni di:

- Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel in favore del TFT c/o CR Puglia;

- Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe in favore del TFT c/o CR Puglia;

- Taborda Da Silva Joao Pedro in favore del TFT c/o CR Puglia;

- Buckson Gabriel, relativamente al primo capo di incolpazione e alla prima parte del secondo capo di incolpazione dell’atto di deferimento in favore del TFT c/o CR Sicilia;

- Cicciari Nicola in favore del TFT c/o CR Sicilia;

- Mandanici Pietro in favore del TFT c/o CR Sicilia;

- Depperu Matteo in favore del TFT c/o CR Sardegna;

- ASD Meriense in favore del TFT c/o CR Sicilia;

- ASD Ichnos Calcetto Sassari in favore del TFT c/o CR Sardegna.

Si impone pertanto la trasmissione degli atti del presente procedimento ai competenti Tribunali Territoriali, come sopra specificati. In ordine alle posizioni residue, il Tribunale ritiene provata la responsabilità dei deferiti, per i quali è stata affermata, in applicazione dell’art. 84 CGS, la competenza funzionale, in ordine alle violazioni loro ascritte nei limiti appresso indicati. La contestazione di cui all’atto di deferimento trae origine da una nota trasmessa alla Procura Federale dall’Ufficio Tesseramento della FIGC con la quale venivano segnalate presunte irregolarità circa l’iscrizione anagrafica di alcuni calciatori provenienti da Federazioni Estere attraverso la presunta intermediazione della società N&M Futsal Agency.

La copiosa attività istruttoria condotta dalla Procura Federale consentiva di accertare che, al fine di ottemperare a quanto previsto dagli artt. 40 quater 1.2 e 40 quinquies 1.2 NOIF,  alla  richiesta di tesseramento dei calciatori Sig. Vieira Sousa Miguel Alexandre, Sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, Sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, Sig. Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, Sig. Taborda Da Silva Joao Pedro, Sig.na Pinheiro Ventura Bruna Isabel, Sig.na Kota Gabriella, Sig.na Ashikaga Chiharu, Sig. Jesus Dos Santos Fabio Alberto, Sig. Buckson Gabriel, Sig. De Freitas David Fernando, Sig. Goncalves Dos Santos Bruno Miguel, Sig. Trancoso Silva Santos Carlos Frederico  veniva allegata una “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” nel Comune di Fondi, risultata materialmente ed ideologicamente falsa.

Veniva infatti acquisita una nota del 28.2.2022 del Comune di Fondi ove  si rappresentava che i calciatori oggetto d’indagine non erano mai stati  iscritti nell’anagrafe della popolazione residente e  che “i numeri di registrazione del protocollo alle comunicazioni di avvio del procedimento non trovano alcun riscontro nel protocollo generale” e che “il nominativo del funzionario indicato quale responsabile del procedimento nelle istanze prodotte, in quella data non era in servizio presso l’ente”.

Veniva altresì accertato, anche grazie alle dichiarazioni rese in audizione da diversi tesserati, che nessuno dei calciatori, o quantomeno quelli sentiti, avesse mai sottoscritto alcuna richiesta di iscrizione anagrafica, né tantomeno avesse mai soggiornato nel Comune di Fondi (località peraltro del tutto sconosciuta a tutti i calciatori).

Per quanto di interesse ai fini della presente decisione, dalle dichiarazioni dei tesserati è emerso che i calciatori si erano tesserati presso le rispettive squadre grazie all’intermediazione del Bianchi, il quale si occupava degli adempimenti prodromici al tesseramento, mentre le soluzioni abitative erano di esclusiva competenza delle società di appartenenza che mettevano a disposizione, a loro spese, gli alloggi.

Tutti i calciatori hanno dichiarato di non aver mai sottoscritto alcuna richiesta di iscrizione anagrafica, ritenendo concordemente che la soluzione abitativa fosse di esclusiva competenza della società di appartenenza, come peraltro confermato dai tutti i dirigenti sentiti.

Occorre precisare che non è stata versata in atti alcuna richiesta, a firma dei calciatori deferiti, di iscrizione anagrafica presso il comune di Fondi e, peraltro, relativamente alla posizione di Vieira Sousa Miguel Alexandre, neanche sulla richiesta di tesseramento per la ASD Futsal Sassuolo risulta indicata la residenza in Fondi, bensì in Vezzano sul Crostolo (RE).

Alla luce di tali emergenze istruttorie ed in mancanza di elementi probatori in ordine al concorso dei calciatori nella formazione della certificazione falsa, il Tribunale ritiene non sia stata raggiunta la prova della responsabilità dei calciatori Vieira Sousa Miguel Alexandre e Amarcande Ribeiro Tiago Miguel in ordine alla violazione loro ascritta al primo capo di incolpazione, non avendo coscientemente programmato né partecipato, neppure solo ideologicamente, all’acquisizione delle false comunicazioni del Comune di Fondi.

A fronte della documentazione fornita dal Bianchi, era poi onere delle società, sul cui ruolo non si ritiene di indugiare non essendo di interesse ai fini della presente decisione, verificare i requisiti previsti dalla normativa federale per procedere alla richiesta di tesseramento.

La condotta dei calciatori non era il frutto di libera determinazione, trattandosi di ragazzi giovani, stranieri, provenienti da altra federazione, non a conoscenza della lingua italiana e del tutto privi di consapevolezza in ordine a qualsivoglia pratica amministrativa, tanto da affidarsi, per ogni necessità, al Bianchi, qualificatosi Agente sportivo (vedi fac simile di mandato in atti), senza poi nemmeno incontrarlo personalmente, come pacificamente ammesso nel corso delle audizioni.

Alla luce di tali emergenze, ritiene il Collegio come non sia dato evincersi in atti elemento alcuno per confutare la tesi difensiva in ordine alla totale mancanza di consapevolezza in ordine alla richiesta di iscrizione anagrafica, poi risultata falsa, dalla quale discende l’assenza di responsabilità dei calciatori Vieira Sousa Miguel Alexandre e Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, in ordine alla violazione disciplinare, così come formulata.

È principio consolidato nell’ambito della Giustizia Sportiva che, per l’affermazione della sussistenza di una violazione disciplinare, pur essendo sufficiente un grado di certezza inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, di matrice penalistica, deve comunque raggiungersi, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito e alla colpevolezza del deferito. (CFA SU 105/20-21, SU 64/21-22).

Occorre precisare che, per un mero refuso, nel dispositivo relativo al proscioglimento dei calciatori è stato erroneamente riportato anche il nominativo del Sig. Buckson Gabriel, il quale, come sopra precisato, non è oggetto del presente giudizio relativamente al primo capo di incolpazione, per il quale è stata declinata la competenza in favore del TFT c/o CR Sicilia.

Diversamente va ritenuta la responsabilità di tutti gli odierni deferiti in ordine alla residua violazione disciplinare.

Dalle numerose audizioni svolte si è avuto modo di accertare che il Bianchi e la società allo stesso riconducibile erano soggetti molto conosciuti nel calcio a 5, in quanto il Bianchi era titolare di una pagina Facebook sulla quale “pubblicizzava” calciatori, solitamente stranieri e per lo più portoghesi; riferivano infatti i tesserati che il suddetto avesse la moglie portoghese ed inoltre all’interno della società collaborasse con tal Nuno (o Nuninho)  Vially, che fungeva da interprete; le dichiarazioni dei calciatori, pur con alcune divergenze non sostanziali, convergono nel qualificare il Bianchi non solo quale agente sportivo, ma soprattutto quale soggetto di fiducia al quale i giovanissimi calciatori stranieri, per lo più portoghesi che non comprendevano la lingua italiana, potevano rivolgersi per ottenere il tesseramento presso una squadra italiana.

Il Sig. Vieira Sousa Miguel Alexandre, in sede di audizione, riferiva di essersi avvalso dell’attività professionale del Bianchi, in qualità di suo agente, per tutti i tesseramenti e/o trasferimenti presso società di calcio italiane.

Il Sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, in sede di audizione, riferiva di non avere mai conferito un mandato formale al Sig. Bianchi e/o alla società N&M, ma di essersi rivolto loro, senza alcun compenso, “per trovare squadre in Italia”.

Il Sig. Buckson Gabriel, in sede di audizione, riferiva di non avere un agente, ma di intrattenere buoni rapporti con il Bianchi al quale si rivolgeva, senza alcun compenso, per “cercare qualche squadra in Italia”, confermando altresì, per quanto di interesse in questa sede, di essersi avvalso della collaborazione del Bianchi per il tesseramento presso la SSD Città di Sestu C5.

Il Sig. Francesco AGUS, Presidente della ASD Città di Sestu C5, in sede di audizione, rendeva dichiarazioni di fatto ammissive, precisando di non aver mai conferito mandati formali al Bianchi e/o alla sua società, ma di aver collaborato con il predetto “acquistando giocatori da lui proposti”, tra i quali il Buckson; riferiva altresì di non aver mai chiesto al Bianchì (“ non ne ho mai avuto motivo per chiederglielo”) se fosse un agente sportivo regolarmente iscritto all’Albo della FIGC.

Tutte le dichiarazioni rese dai tesserati devono ritenersi pienamente utilizzabili, ivi compresa quella del Sig. Vieira Sousa, seppur non dirimente ai fini del riconoscimento della sua responsabilità.

Rileva infatti il Collegio l’infondatezza dell’eccezione formulata dal difensore del Sig. Vieira Sousa in ordine alla lamentata assenza  di un interprete per raccogliere le dichiarazioni di soggetto che “ha difficoltà di comprensione della lingua italiana”; come precisato dal rappresentante della Procura Federale, il tesserato, regolarmente convocato, non ha ritenuto di avvalersi di un difensore, benché reso edotto di tale facoltà ed inoltre, a sua garanzia,  è stato utilizzato un tablet per la traduzione simultanea delle domande e delle risposte. Dall’esame delle dichiarazioni rese emerge che il tesserato abbia compiutamente ed in modo pertinente risposto alle domande che gli venivano rivolte, riferendo peraltro circostanze poi confermate da riscontri oggettivi ed abbia pertanto esercitato in modo dettagliato e compiuto il proprio diritto alla difesa in tutte le fasi del procedimento.

Tanto premesso in ordine ai profili di utilizzabilità, dalle dichiarazioni rese emerge che i calciatori sopra indicati, nonché il Presidente Agus, si siano avvalsi, dell’attività di intermediazione del Bianchi; a fronte di tale risultanza, la Procura Federale acquisiva una nota della Commissione Agenti FIGC, versata in atti, che chiariva che né Maurizio Bianchi, né la società N&M Futsal Agency fossero iscritti nel registro degli Agenti Sportivi e la società non risultava neanche iscritta nel registro delle imprese.

Dalle evidenze istruttorie emerge come il predetto abbia instaurato con i calciatori un rapporto finalizzato a prestare supporto professionale all’attività sportiva in ambito calcistico ed abbia svolto un’attività rilevante per il tesseramento dei calciatori presso società di Calcio a 5; l’attività di assistenza svolta dal Bianchi, il quale, di fatto, ha abusivamente esercitato attività di intermediazione,   non può qualificarsi legittima anche laddove  limitata alla segnalazione degli atleti, senza che sia stata corrisposta alcuna somma né dal calciatore, né dalla società.

In tale contesto la circostanza che il Bianchi non partecipasse o non fosse presente alle trattative e/o che non avesse un formale mandato non rileva ai fini dell’illecito disciplinare, indubitabilmente configurabile, sia in virtù della qualifica di calciatori dilettanti, sia per l’assenza di iscrizione nell’apposito registro.

La fattispecie rilevante per l’ordinamento federale si realizza infatti, nel momento stesso in cui un soggetto assume l’assistenza del calciatore, senza che rilevi l’esistenza di un formale mandato o procura, essendo sufficiente anche un semplice accordo verbale di consulenza tra le parti.

La circostanza che anche laddove il Bianchi non sia stato indicato come agente del calciatore, si sia comunque occupato della ricerca di una squadra, nonché della trasmissione della documentazione necessaria per il tesseramento, peraltro poi risultata falsa, confermano la sussistenza di una intermediazione, che, sotto il profilo disciplinare, prescinde dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti.

Il Tribunale ritiene pertanto sussistenti entrambi i profili violativi emarginati nell’atto di deferimento, e, in particolare, sia l’inesistente iscrizione del Bianchi nel Registro Agenti, tassativamente prevista dal Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, sia lo status dei calciatori, che, in quanto dilettanti, non potevano essere assistiti da un Agente, la cui attività deve essere svolta in via esclusiva a favore di società e/o di calciatori operanti nell’ambito del professionismo.

Sotto il profilo sanzionatorio, anche alla luce delle circostanze richiamate in ordine al primo capo di incolpazione, si ritiene congruo irrogare la sanzione di n. 2 giornate di squalifica per ogni tesseramento realizzato con l’intermediazione del Bianchi. Relativamente al Presidente Agus si ritiene invece congrua la sanzione di cui al dispositivo, ritenendo la sua condotta ben più grave di quella ascritta ai calciatori, essendosi avvalso della collaborazione del Bianchi, come dallo stesso pacificamente ammesso, disinteressandosi della conformità della sua attività alla normativa federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza funzionale relativamente alle posizioni di:

- Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel;

- Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe;

- Taborda Da Silva Joao Pedro;

- Buckson Gabriel, relativamente al primo capo di incolpazione e alla prima parte del secondo capo di incolpazione dell’atto di deferimento;

- Nicola Cicciari;

- Pietro Mandanici;

- Matteo Depperu;

- ASD Meriense;

- ASD Ichnos Calcetto Sassari.

Proscioglie Vieira Sousa Miguel Alexandre, Amarchande Ribeiro Tiago Miguel dal primo capo di incolpazione dell’atto di deferimento.

Irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Vieira Sousa Miguel Alexandre, giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontare in gare ufficiali; - per il sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, giornate 2 (due) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Buckson Gabriel, giornate 2 (due) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Agus Francesco, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società SSD Città di Sestu C5, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 24 giugno 2022.

 

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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