F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 38/TFNT del 23 Giugno 2022 (motivazioni) – Tommaso Garbin / SSD FC Valdagno – Reg. Prot. 39/TFN-ST

Decisione/0038/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0039/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Francesco Corsi – Componente (Relatore)

Francesco Di Leginio – Componente

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 13 giugno 2022, sul ricorso ex art. 89, comma 1, CGS proposto dal calciatore Tommaso Garbin (n. 1.6.1998 – matr. 5.207.761) contro la società SSD Valdagno FC (matr. 949.237), avverso il provvedimento di diniego allo svincolo ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Veneto – LND,

la seguente

DECISIONE

Fatto

L’odierno ricorrente, tesserato per la stagione sportiva 2021/2022 con la SSD Valdagno FC, avanzava richiesta di svincolo per inattività (ex art. 109 NOIF) al competente CR.

In seno alla propria istanza, il ricorrente deduceva la mancata partecipazione, per causa allo stesso non imputabile, al numero di gare previsto dalla norma invocata.

La domanda veniva preliminarmente, ritualmente e tempestivamente portata nella giuridica sfera di conoscibilità della propria contraddittrice da parte del ricorrente.

Il CR, esaminati gli atti, respingeva la richiesta avanzata dal calciatore e, quale corollario, ribadiva la validità e l’operatività del vincolo, motivando la propria decisione come appresso: “…la ricorrente inoltrava al giocatore n. 6 convocazioni a gare ufficiali…l’atleta non si è presentato… la società contestava le inadempienze…”.

Avverso il provvedimento di diniego, il calciatore proponeva ricorso all’intestato Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, ribadendo, nel merito, la tesi già sostenuta.

Il procedimento veniva istruito attraverso deposito di atti e documenti a cura delle parti coinvolte.

Si procedeva, in occasione dell’udienza del 22.04.2022, all’audizione delle parti, che si riportavano agli atti e ai documenti già versati in seno al fascicolo d’ufficio e richiamavano le rispettive conclusioni, già rassegnate.

L’intestata Magistratura sportiva, con proprio provvedimento ordinatorio, rilevata la necessità di un supplemento istruttorio: - ordinava a entrambi i contraddittori di depositare l’intera documentazione sanitaria concernente il ricorrente, relativa alla stagione sportiva in corso ed alla precedente, con particolare riferimento alla prova della relativa trasmissione;

- ordinava alla sola Società Valdagno di documentare la convocazione a gare e/o allenamenti del calciatore per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022;

- invitava le parti a presentare memorie e/o osservazioni in ordine alla documentazione loro richiesta; - fissava, per gli incombenti, il perentorio termine del 6 maggio 2022.

Le parti procedevano al tempestivo e rituale deposito di memorie e al deposito di copiosa documentazione.

In occasione dell’udienza del 13.06.2022, sentite nuovamente le parti, il procedimento poteva, a questo punto, ritenersi maturo per la decisione.

Diritto

Il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 109 NOIF.

In base alla lettera della norma, il calciatore che non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività.

La richiesta può essere avanzata in qualsiasi momento della stagione sportiva, purchè si provi il disinteresse della Società rispetto alla concreta utilizzazione del calciatore (ex multis, sia consentito il richiamo a Corte Federale d’Appello, 4 giugno 2020, Nascimbeni/Lumignacco).

La mancata presentazione, da parte del calciatore, della certificazione di idoneità all’attività agonistica rende inaccoglibile la richiesta.

Risultano provate per tabulas e possono considerarsi definitivamente acquisite al compendio probatorio, le seguenti circostanze, peraltro ammesse e non contestate dalla parte resistente:

1) Il calciatore, in data 19.11.2020, trasmetteva alla Società certificazione di idoneità all’attività agonistica, rilasciata in pari data e con scadenza 18.11.2021.

2) Per la stagione 2021/2022, quale corollario, il calciatore era, quindi, ancora idoneo all’attività agonistica fino al termine di efficacia della suddetta documentazione sanitaria.

3) Alla data del 24.10.2021, nonostante si fossero già disputati 7 incontri ufficiali, il calciatore, idoneo all’attività agonistica, si ribadisce, come da certificazione a mani della resistente, non veniva mai convocato dalla stessa resistente né per la disputa di gare, né per lo svolgimento degli allenamenti, manifestandosi quindi, per facta concludentia, una assoluta carenza di interesse della società rispetto al permanere del vincolo.

4) Le successive convocazioni (la prima delle quali risulta pacificamente formalizzata nella data del 2 novembre 2021, non essendovi prova di quanto asserito in udienza dal rappresentante della società resistente, riguardo a precedenti convocazioni intervenute solo verbalmente) e le coeve contestazioni che, per l’evolversi conflittuale della vicenda, possono anche apparire come strumentalmente volte ad eludere il precetto di cui all’art. 109 NOIF, sarebbero, comunque, intervenute in un momento in cui, per quanto sopra evidenziato, si erano già perfezionati i presupposti previsti dalla norma di interesse per l’esercizio del diritto di svincolo da parte del calciatore in questione.

Alla luce del consolidato orientamento della presente Sezione, si può pertanto, per quanto precede, legittimamente ritenere provata, nel merito, anche per il principio di non contestazione, la circostanza invocata dal calciatore, scil. la mancata partecipazione, per causa a lui non imputabile, al numero di gare indicato nell’art. 109 NOIF.

Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal calciatore Tommaso Garbin e, per l’effetto, dichiara lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società SSD Valdagno FC, con decorrenza dal 9 febbraio 2022, data della presentazione della richiesta di svincolo.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Francesco Corsi                                                     Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 23 giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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