C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 129 del 27/10/2017 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. MAGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 400,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.87 LND DEL 3/10/2017 (Gara: BOMARZO – MAGLIANESE del 27/09/2017 – Coppa Italia Promozione)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. MAGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 400,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.87 LND DEL 3/10/2017 (Gara: BOMARZO – MAGLIANESE del 27/09/2017 – Coppa Italia Promozione)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 109 del 13/10/2017

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il ricorso in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione dell’ammenda di € 400,00, assumendo che nessun sostenitore della propria squadra avesse offeso l’arbitro con cori razzisti nella gara in questione; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto sia del referto arbitrale che di quello dell’assistente arbitrale i quali riportano chiaramente come sostenitori della società reclamante abbiano rivolto epiteti razzisti nei confronti del direttore di gara; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., godono di fede privilegiata nel sistema di diritto sportivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

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