C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 129 del 27/10/2017 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ACCADEMIA CALCIO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BIANCO LUDOVICO PER 4 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.47 SGS DEL 28/09/2017 (Gara: ACCADEMIA CALCIO ROMA – GRIFONE MONTEVERDE del 23/09/2017 – Allievi Regionali Eccellenza Fascia “B”)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ACCADEMIA CALCIO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BIANCO LUDOVICO PER 4 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.47 SGS DEL 28/09/2017 (Gara: ACCADEMIA CALCIO ROMA – GRIFONE MONTEVERDE del 23/09/2017 – Allievi Regionali Eccellenza Fascia “B”)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 109 del 13/10/2017

 

L‘ASD ACCADEMIA CALCIO ROMA reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo, relativa alla squalifica per 4 gare inflitte al calciatore BIANCO Ludovico con il C.U. n.47 del 28 09 2017, sostenendo che, in effetti, il calciatore BIANCO, capitano della squadra,contestava all’arbitro l’assegnazione di una punizione concessa a favore della squadra Grifone Monteverde, rivolgendogli sicuramente espressione irriguardosa per cui veniva espulso dal campo. Non risponde al vero, secondo la reclamante, che il calciatore abbia spinto l’arbitro, essendo stato sempre un esempio di correttezza in campo. Per tali considerazioni chiede la ricorrente una riduzione della squalifica. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, dopo aver visionato gli atti di gara, ha rilevato che l’arbitro nel proprio rapporto ha precisato che il BIANCO, dopo l’espulsione per avergli rivolto frase irriguardosa, prima di abbandonare il terreno di gioco assumeva atteggiamento minaccioso nei suoi confronti, mettendogli , nella circostanza, una mano sul petto spintonandolo.

Dinanzi a tale esposizione dei fatti, così come riportati dall’arbitro, questa Corte non può che ritenere congrua la sanzione inflitta al calciatore BIANCO Ludovico dal Giudice Sportivo di prime cure. Ciò detto, questa Corte Sportiva d‘Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

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