F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0098/CFA pubblicata il 28 Giugno 2022 (motivazioni) – ASD Vicovaro/ASD Bi.Ti. Calcio

Decisione/0098/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0122/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari – Presidente

Vincenzo Barbieri - Componente

Ivo Correale - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 122/CFA/2021-2022, proposto dalla ASD Vicovaro, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Masi, con domicilio eletto presso il suo studio in Marino, Località Santa Maria delle Mole, via E. de Amicis, 11;

contro

USD Bi.Ti. Calcio;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Sezione Tesseramenti Com. Uff. n. 0037/TFNST-2021-2022 Registro procedimenti n. 0040/TFNST/2021-2022 del 16/05/2022;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20 giugno 2022, il dott. Ivo Correale e udito il difensore del reclamante, come da verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 20 febbraio 2022 si svolgeva la partita del Campionato di Calcio di Promozione tra la ASD Vicovaro e la USD Bi.Ti. Calcio - conclusasi con il risultato di “1-1” - ove era schierato tra le fila della prima il calciatore Angelo Pangrazi. In seguito a segnalazione da parte della USD Bi.Ti. Calcio, che contestava l’utilizzo del calciatore in questione e chiedeva l’omologazione del risultato di “0-3” in suo favore, in quanto il tesseramento del calciatore non si era ancora perfezionato al momento di utilizzo del medesimo, su impulso del Giudice Sportivo Territoriale a cui si era rivolta la società segnalante, il Comitato Regionale del Lazio, incaricato di verificare la situazione del tesseramento in questione, rilevava quanto segue:

- la pratica di aggiornamento del tesseramento del calciatore era stata trasmessa dalla ASD Vicovaro, mediante procedura informatica, alle ore 18:46 del giorno 9 febbraio 2022;

- l’Ufficio tesseramento aveva preso in carico la pratica alle ore 11:12 del giorno 11 febbraio 2022, segnalando la mancata allegazione della dichiarazione del calciatore relativa a un eventuale tesseramento all’estero e aprendo la procedura “di errore”;

- in data 20 febbraio 2022, alle ore 15:30 – successivamente alla suddetta partita svoltasi alle ore 11.15 – risultava che la ASD Vicovaro aveva “caricato” sul sistema il documento mancante e il giorno successivo, alle ore 11:01, l’Ufficio Tesseramento provvedeva alla ratifica relativa, con decorrenza 20 febbraio 2022.

2. Il Giudice Sportivo accoglieva il reclamo della USD Bi.Ti. Calcio e infliggeva alla ASD Vicovaro la sanzione sportiva della perdita della gara per “0-3”. Quest’ultima proponeva reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, contestando nel merito la decisione e, comunque, chiedendo la sospensione del procedimento, con trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti affinché si esprimesse sulla data di decorrenza del tesseramento del calciatore Angelo Pangrazi con la società reclamante.

3. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, quindi, in accoglimento delle suddetta domanda, trasmetteva gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, sospendendo il procedimento, considerato che le doglianze della reclamante ASD Vicovaro riguardavano la data di decorrenza dell’aggiornamento della posizione di un calciatore già tesserato per la FIGC senza soluzione di continuità, per il quale, quindi, era già stata prodotta la dichiarazione relativa all’eventuale precedente tesseramento all’estero, per cui era dirimente la questione, se il mero aggiornamento di posizione necessitava di tale dichiarazione oppure no, con conseguente accertamento della data di decorrenza del tesseramento nel caso di specie.

4.Con la decisione in epigrafe, l’investito Tribunale, in sintesi, osservava quanto segue:

- ai sensi dell’art. 39 delle N.O.I.F., l’allegazione della dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere è da considerare adempimento indefettibile e il medesimo art. 39 cit. non opera alcuna distinzione tra “tesseramento” ed “aggiornamento”, disciplinando nello stesso modo entrambe le ipotesi;

- dall’utilizzo del criterio della c.d. “interpretazione letterale”, particolarmente idoneo nel caso in esame di norma di recente produzione, emergevano, quindi, la necessità che la richiesta di tesseramento fosse corredata della “doverosa” allegazione della dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere, e l’utilizzabilità del calciatore secondo criteri temporali accortamente specificati;

- nel caso in esame, al momento della disputa della partita tra la USD Bi. Ti. Calcio e la ASD Vicovaro del 20 febbraio 2022, alle ore 11:15, la posizione del calciatore Angelo Pangrazi non si era perfezionata, poiché non risultavano tempestivamente compiute le formalità relative all’inoltro della necessaria dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere, per cui la ASD Vicovaro aveva schierato in campo il calciatore, sebbene non avesse alcuna certezza che vi fosse stato il completamento, con buon esito, dell’”iter” previsto, così come limpidamente risultante “per tabulas” dai sistemi informatici, di consultabilità così agevole che la stessa società avversaria aveva potuto esaminare lo “status” della posizione del calciatore;

- l’onere di cui è gravata la società in questi casi, in ordine al monitoraggio dell’esito degli adempimenti amministrativi relativi al tesseramento, non si presenta, conseguentemente, assolutamente afflittivo e, certamente, non rende l’attività amministrativa un fattore ostativo all’attività sportiva;

- l’adempimento richiesto consisteva nella semplice allegazione della dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere, la cui inosservanza non trovava alcuna giustificazione plausibile, siccome adempimento noto; né l’omissione era giustificabile quale mera dimenticanza iniziale al momento della presentazione dell’istanza, trattandosi del documento “principe”, espressamente preteso dalla lettera della norma senza alcuna distinzione di sorta tra casi eventualmente ipotizzabili;

- attraverso il sistema telematico in questione la società avrebbe potuto agevolmente rilevare che l’ufficio tesseramento, già dalla data dell’11 febbraio 2022 (alle ore 11:12), aveva preso in esame la pratica ed aveva contestualmente segnalato la mancanza della dichiarazione del calciatore relativa ad eventuale precedente tesseramento all’estero, addivenendo all’apertura della procedura di errore;

- risultava che solo in data 20 febbraio 2022, alle ore 15.30 - dopo la partita in questione - la società ASD Vicovaro provvedeva a caricare il documento mancante ed a trasmetterlo a mezzo della procedura di firma elettronica alle ore 15:37 del medesimo giorno;

- richiamando la sua giurisprudenza e indipendentemente da eventuali modificazioni “de iure condendo” che tengano conto di peculiari situazioni, il Tribunale concludeva nel senso che il tesseramento valido decorre, sì, dalla data di deposito della domanda, dovendosi intendere, però, che la domanda idonea a tal fine sia solo quella completa degli allegati richiesti, con conseguente validità del tesseramento a far data dalla integrazione documentale e non a far data dal momento antecedente della proposizione “sic et simpliciter” della “nuda” istanza;

- la ASD Vicovaro aveva quindi schierato il calciatore senza rispettare la precisa scansione temporale di cui all’art. 39 cit, commi 3, 4 e 5, e aveva usufruito delle prestazioni di un calciatore il cui tesseramento non si era ancora perfezionato;

5. Con rituale reclamo a questa Corte, la ASD Vicovaro contestava la decisione, lamentando, in sintesi, quanto segue.

5.1 Con un primo motivo, la società reclamante si soffermava sulla natura del tesseramento e sugli elementi essenziali per la relativa domanda ex art. 39 delle N.O.I.F.

Per la reclamante, la richiesta di tesseramento deve essere svolta necessariamente su moduli predisposti anche “online” dalla LND e la data nella quale è formulata una richiesta di tesseramento redatta su tali moduli da parte di una ASD/SSD affiliata è quella dalla quale far decorrere la data del tesseramento.

Secondo la ASD Vicovaro, pertanto, risultava pacifico che, all’interno del modulo di aggiornamento della posizione del calciatore Pangrazi, predisposto dalla LND, non era minimamente menzionata la doverosità e/o la necessarietà di allegazione della dichiarazione di insussistenza di precedente tesseramento in federazione estera e lo stesso art. 39 cit. – nella sua accezione “letterale” affermava che alla richiesta di tesseramento, quale unico atto valido per far decorrere il tesseramento medesimo, deve essere allegata la dichiarazione in oggetto, con ciò considerando la richiesta e l’allegazione due cose completamente distinte, separate ed autonome ed essendo assente ogni disposizione che imponga come tale allegazione debba essere effettuata contestualmente alla domanda, richiamando solo la necessità di sua produzione, a pena di invalidità.

Il tesseramento risulta essere un atto unilaterale tra vivi avente contenuto patrimoniale, a cui si collega l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 1324 e 1325 c.c. per le quali, nei contratti (e negli atti unilaterali tra vivi per quanto compatibili) i requisiti essenziali sono: l'accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Il tesseramento alla FIGC, quindi, per potersi definire valido, deve avere il requisito di forma unico, richiesto mediante compilazione dei moduli federali predisposti dalla FIGC – LND, moduli che non richiamano e non richiedono nessuna dichiarazione da doversi allegare contestualmente alla richiesta di tesseramento, la quale, ad ogni modo, rimane valida e produttiva di effetti sin dalla data della sua presentazione, proprio per volontà del legislatore federale, e non dalla eventuale sua integrazione. La dichiarazione di non essere stati precedentemente tesserati per Federazioni estere è, quindi, un atto separato, distinto ed autonomo.

Nel caso di specie, pertanto, il tesseramento si era perfezionato alla data del 9 febbraio 2022 e non era necessaria la contestuale allegazione della dichiarazione in questione, comunque in seguito prodotta; ciò perché le disposizioni federali non affermano mai che la domanda di tesseramento debba essere “completa degli allegati richiesti” ma, al contrario, che il tesseramento decorre “…ad ogni effetto…” dalla data di presentazione della domanda, da redigere necessariamente sui moduli suddetti.

Tant’è che il CR Lazio non avrebbe potuto richiedere una integrazione ad una domanda già presentata (che quindi sarebbe stata irricevibile secondo il TFN), ma avrebbe semplicemente dovuto respingere la richiesta di tesseramento incompleta, chiedendo alla ASD Vicovaro di presentarne una nuova, completa di tutti gli allegati.

5.2. Con un secondo motivo, la reclamante si soffermava sull’ultroneità della dichiarazione richiesta dall’art. 39 cit., già prodotta dal tesserato, peraltro, per la stagione precedente 2020-2021.

Basandosi su un precedente dello stesso Tribunale, sia pure per stagione anteriore, la reclamante evidenziava che questa era stata la conclusione, fermo restando che la stessa decisione impugnata poneva in discussione che la norma applicata fosse certamente perfettibile, con riferimento alle varie ipotesi in concreto delineabili, quali la richiesta originaria di tesseramento o quella successiva di aggiornamento del tesseramento di calciatore appartenente per più stagioni alla medesima società.

Nel caso di specie, il Pangrazi era stato pacificamente sempre tesserato per società italiane e la circostanza per la quale lo stesso avesse già presentato per la stagione 2020-2021 la dichiarazione contestata, in assenza di soluzione di continuità di tesseramento, denotava ancora di più l’ultroneità della documentazione richiesta al tesserato e alla reclamante.

Inoltre, nel caso in cui un calciatore fosse stato recentemente tesserato all’estero, la pratica “online” non sarebbe stata gestibile dal “portale Lnd”, ma dal “portale Figc”. Inoltre, il fatto che il nominativo del Pangrazi compariva tra gli “svincolati” confermava “per tabulas” l’assenza di tesseramenti esteri rispetto alla precedente pratica “aggiornamento posizione tesseramento” e, quindi, l’ultroneità della suddetta dichiarazione.

Per la reclamante, in definitiva, il tesseramento “…ad ogni effetto…” decorre dalla data di presentazione della richiesta di tesseramento redatta sui moduli FIGC – LND, anche nel caso in cui la dichiarazione di non tesseramento presso Federazioni estere (nel caso concreto ad ogni modo già in possesso della FIGC) pervenga successivamente a tale data.

6. Il reclamo era chiamato in trattazione all’udienza del 20 giugno 2022, ove questa Corte, sentito il difensore della reclamante “in videoconferenza”, secondo il relativo verbale, lo tratteneva in decisione. In pari data era pubblicato il relativo dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. Esaminando il primo motivo di reclamo, questa Corte ne rileva l’infondatezza.

I.1. E’ circostanza di fatto non contestata quella per la quale, nella fattispecie, si è assistito a tale scansione temporale: a) la pratica di aggiornamento del tesseramento del calciatore, compilata sui moduli predisposti, era stata trasmessa dalla ASD Vicovaro, mediante procedura informatica, alle ore 18:46 del giorno 9 febbraio 2022; b) pressoché immediatamente, in data 11 febbraio 2022 (alle ore 11:12), l’Ufficio competente aveva preso in esame la pratica ed aveva contestualmente segnalato la mancanza della dichiarazione del calciatore relativa ad eventuale precedente tesseramento all’estero, addivenendo all’apertura della procedura di “errore”; c) solo in data 20 febbraio 2022, alle ore 15.30 – peraltro dopo la partita con la USB Bi. Ti. Calcio che si era svolta in mattinata - la società ASD Vicovaro provvedeva a “caricare” il documento mancante e a trasmetterlo a mezzo della procedura di firma elettronica alle ore 15:37; d) il giorno successivo era ratificato il tesseramento, a partire dal 20 febbraio 2022 e dal momento della trasmissione del documento in questione.

I.2. Sostiene, in primo luogo, l’associazione reclamante che l’interpretazione della norma di cui all’art. 39 delle N.O.I.F. sviluppata dal Tribunale non sarebbe corretta, in quanto è solo la circostanza della presentazione della richiesta di tesseramento sui moduli predisposti a rendere efficace la richiesta di tesseramento, non richiedendo la norma stessa alcun obbligo di allegare “contestualmente” la dichiarazione in questione.

Sul punto questa Corte osserva che l’art. 39, comma 2, cit. dispone testualmente: “ La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estera. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica.”.

I.3. Ebbene, appare evidente che la locuzione “…alla richiesta deve allegarsi la dichiarazione…” - nell’ottica dell’interpretazione letterale della norma sposata dal giudice di primo grado, secondo un’impostazione condivisa da questa Corte – sta a significare che l’azione della richiesta deve essere considerata composta: 1) dalla redazione, debitamente sottoscritta, su moduli predisposti, 2) dalla allegazione del documento in questione.

Ne deriva che essendo l’azione in questione “composta” da due adempimenti, fino a quando la stessa non risulta completa, il tesseramento non può dirsi efficace. Non è, quindi, obbligatorio accompagnare contestualmente la richiesta alla dichiarazione, ma, finché quest’ultima non viene “allegata” alla pratica di tesseramento, tale pratica non può dirsi completata.

Bene ha fatto, pertanto, l’Ufficio tesseramento che l’aveva preso in carico subito, a segnalare (alle ore 11:12 del giorno 11 febbraio 2022) la mancata allegazione della dichiarazione del calciatore relativa a un eventuale tesseramento all’estero, aprendo la procedura “di errore”, che, altrimenti, non avrebbe avuto senso se era necessaria la mera presentazione della domanda su modulo.

D’altro canto, quello richiesto e consistente nella dichiarazione in questione, non è un adempimento gravoso, in quanto subito il calciatore è in grado di rendere la dichiarazione richiesta. Inoltre – nel caso di specie – neanche è stato giustificato il ritardo con cui si è provveduto, pur sapendo, evidentemente, della necessità di impiego del calciatore nella partita della mattina del 20 febbraio 2022. Ad ulteriore corollario, poi, questa Corte conclude nel senso che, a seguire pedissequamente l’interpretazione fornita dalla parte reclamante, una società potrebbe presentare la richiesta di tesseramento e riservarsi l’allegazione della dichiarazione in tempo successivo, senza un termine preciso per provvedere, se non quello, di logica, della fine del campionato. Ciò contrasterebbe con i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Per concludere, la Corte rileva anche che l’espressione “La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento…”, di cui all’art. 39, comma 3, cit., deve essere letta nella medesima ottica interpretativa sopra indicata, nel senso di intendere la richiesta completa, quindi contenente anche la dichiarazione di cui al comma 2.

Tant’è, che l’Ufficio tesseramenti, il 21 febbraio 2022, ha correttamente individuato la decorrenza del tesseramento del Pangrazi dal momento in cui risultava completa la pratica di richiesta, quindi dalle 15:30 del giorno antecedente, in cui risultava “caricato” il documento mancante.

I.4. A ciò questa Corte aggiunge che assume rilevanza anche quanto osservato dal giudice di primo grado, laddove questi afferma che i sistemi telematici a disposizione degli interessati consentono un agevole disbrigo delle attività amministrative relative ai tesserati e un controllo della loro posizione, offrendo sistemi di allerta e di rapida verifica del buon esito degli adempimenti amministrativi compiuti, per cui l’onere di cui è gravata la società in ordine al monitoraggio dell’esito dei detti adempimenti amministrativi non si presenta, conseguentemente, assolutamente afflittivo e, certamente, non rende l’attività amministrativa un fattore ostativo all’attività sportiva.

Nel caso di specie, attraverso il sistema telematico in questione, la società avrebbe potuto agevolmente rilevare che l’ufficio tesseramento, già dalla data dell’11.02.2022 (alle ore 11:12), aveva preso in esame la pratica ed aveva contestualmente segnalato la mancanza della dichiarazione del calciatore relativa ad eventuale precedente tesseramento all’estero, addivenendo all’apertura della procedura di “errore”.

Questa Corte rileva che però tale verifica è stata omessa dalla società, che non ha fornito alcuna giustificazione sul punto e sulle ragioni del ritardo nel rendere la dichiarazione e nell’allegarla alla pratica di tesseramento.

Sul punto, è stato già ribadito da questa Corte, in argomento, che sussiste sempre l’obbligo di verificare, sia per le società che per gli atleti o dirigenti “tesserandi”, l’effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento che li riguardano, nel rispetto della diligenza ad osservare le regole e la parità di situazione con le altre società e allenatori in competizione (CFA, Sez. IV, dec. n. 20/CFA/202122). Ciò soprattutto se costoro sono tenuti, ad ogni gara ufficiale, a presentare documentazione relativa alla propria posizione. In sostanza, un “tesserando” non può disinteressarsi, soprattutto nel tempo come accaduto nel caso in esame, delle pratiche che lo riguardano sotto tale profilo ma ha l’onere di controllare lo stato della pratica, oggi molto facilitato dalla struttura informatica posta in essere.

Né la normativa prevede ipotesi di c.d. “soccorso istruttorio” che consentano di sanare “ora per allora” eventuali carenze documentali, così come è mera ipotesi “de iure condendo”, che non rileva ai presenti fini, quella di approfondire la regolamentazione delle modalità di presentazione della dichiarazione in questione, in caso si tesseramento presso la F.I.G.C. senza soluzione di continuità.

II. Si rileva anche l’infondatezza del secondo motivo di reclamo.

Nel caso di specie la dichiarazione richiesta non era ultronea, dato che, dalla documentazione in atti, risulta che il Pangrazi era svincolato dal 1 luglio 2020 dopo essere stato tesserato per altra società dilettantistica, per cui, in teoria, ben poteva essere stato tesserato per altra società estera.

Ad ogni modo, la richiesta della dichiarazione in questione per ciascun tesseramento – anche in ipotesi senza soluzione di continuità da precedenti – risponde a un criterio di efficienza, al fine di agevolare i singoli Comitati Regionali che devono esaminare le richieste di migliaia di tesseramenti ogni anno e che, altrimenti, si vedrebbero costretti a esaminare, a ritroso, migliaia di dichiarazioni, quando i singoli tesserandi ben potrebbero agevolare il tutto allegando la richiesta, semplice, dichiarazione.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Ivo Correale                                                             Marco Lipari

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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