F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 326/CSA pubblicata del 24 Giugno 2022 – A.S.D. FORTITUDO POMEZIA 1957
Decisione n. 326/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 322/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 322/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. FORTITUDO POMEZIA 1957 in data 25.05.2022,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n.1408 del 24.05.2022, avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore RAMON BUENO ARDITE, in relazione alla gara del Campionato di Serie A2 Calcio a 5 – Girone C3, disputata tra il FORTITUDO POMEZIA 1957 e il ECOCITY FUTSAL GENZANO il 21.05.2022.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 9.06.2022, il dott. Sebastiano Zafarana;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società FORTITUDO POMEZIA 1957 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Ramon Bueno Ardite, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 (cfr. Com. Uff. n. 1408 del 24.05.2022), in relazione alla gara tra FORTITUDO POMEZIA 1957 ed ECOCITY FUTSAL GENZANO del 21.05.2022 del Campionato di Serie A2 Calcio a 5 – Girone C3, terminata con il risultato di 5-4.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il suddetto calciatore per n.3 giornate effettive di gara così motivando il provvedimento: “Espulso per somma di ammonizioni (reiterato comportamento non regolamentare) alla notifica del provvedimento rivolgeva frasi gravemente offensive, ingiuriose e minacciose”.
La reclamante ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa. Sostiene in sintesi che:
- l’arbitro avrebbe comminato la (seconda) ammonizione al calciatore per simulazione dopo avere inizialmente rilevato un fallo in suo danno, mutando dunque l’orientamento iniziale “forse anche in relazione alle proteste della panchina avversaria maggiormente udibili in relazione alla zona specifica nella quale si è verificato il fatto …”, causandone così l’espulsione per doppia ammonizione;
- il calciatore, ritenendo ingiusta l’ammonizione, avrebbe tentato di chiedere spiegazioni all’arbitro il quale lo avrebbe però sopraffatto gridandogli a più riprese “Vattene.Finalmente hai avuto ciò che aspettavo di darti”;
- il calciatore non avrebbe mai profferito nei confronti dell’Arbitro le frasi refertate (“sei una merda, coglione”, “ti aspetto fuori, vedi cosa ti cambino”), perché non in grado di parlare la lingua italiana ma soltanto il portoghese e, pertanto, “più verosimilmente il direttore di gara potrà avere percepito una frase simile provenire dalle tribune, ma certamente ciò non può essere imputabile al calciatore in questione”;
- non sarebbe veritiero che nell’occorso il giocatore abbia tentato di spintonare l’arbitro ed anzi la reclamante nega in punto di fatto che egli avrebbe poggiato la mano destra sul petto del direttore di gara – come invece refertato dall’arbitro - tanto che il giudice sportivo non avrebbe creduto a tale ricostruzione non sanzionando il calciatore per detto profilo.
Sostiene poi la reclamante – in un apposito paragrafo – che nel post-partita l’arbitro avrebbe candidamente confessato alla presenza dei dirigenti della squadra ospitante, degli altri 2 arbitri e del Commissario di Campo, di essersi vendicato del calciatore per rancori pregressi.
La Società reclamante chiede in definitiva l’annullamento della “ulteriore sanzione riconducibile ai modi offensivi, oltraggiosi e minacciosi riportati nel referto ma mai posti in essere dal calciatore” e che “dunque la pena venga ridotta ad 1 sola giornata di squalifica, per doppia ammonizione”.
Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 9 giugno 2022, il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, questa Corte Sportiva d’Appello rileva preliminarmente la gravità di quanto affermato dal Presidente della società reclamante (il quale ha sottoscritto il reclamo) in un apposito paragrafo del gravame.
Sostiene infatti la reclamante che nel post-partita l’arbitro avrebbe candidamente confessato ai dirigenti della squadra ospitante “con chiarezza e puntigliosità nel dettaglio”, peraltro alla presenza degli altri 2 arbitri e del Commissario di Campo, quanto segue: “Mi sono tolto una grandissima soddisfazione essendo riuscito ad espellere Ramon, in quanto lui stesso in data 03/04/2022 durante la finale di coppa Italia di A2 Fortitudo Pomezia – Verona, da me diretta in qualità di Secondo Arbitro, aveva fatto sì che venissi redarguito dall’Osservatore Arbitrale per un suo Comportamento Non Regolamentare. È da quel giorno che lo aspettavo per vendicarmi e finalmente ci sono riuscito. Non vedevo l’ora che arrivasse tale occasione”.
A dire della reclamante, sarebbe perciò dimostrato “in maniera inoppugnabile tutto l’astio nutrito dal Direttore di Gara nei confronti del calciatore, tanto da ingenerare in lui una condizione di assoluta mancanza di serenità nel giudizio, fino al punto di produrre finanche dichiarazioni non veritiere, allo scopo di vendicarsi nei riguardi del giocatore”. Questa Corte, nel rilevare che l’accertamento della veridicità delle frasi attribuite dalla reclamante all’arbitro e asseritamente pronunciate nel post-partita non è compatibile con la natura e i tempi del presente processo, vista la gravità delle affermazioni contenute nel reclamo, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per tutti i più opportuni accertamenti; ritiene tuttavia – stante l’estraneità delle presunte esternazioni dell’arbitro alle fasi di giuoco - non necessario sospendere il giudizio, il cui perimetro rimane ancorato ai fatti avvenuti sul campo, per come risultano dagli atti ufficiali di gara ed alle specifiche censure articolate dalla reclamante nella prima parte del reclamo.
Ciò premesso, nell’apposita sezione del rapporto dedicata ai provvedimenti sanzionatori risulta l’annotazione dell’arbitro, il quale, al 1’ del p.t. supplementare, ha espulso il Sig. Ramon Bueno Ardite con la seguente motivazione: “Tenta di ingannare l’Arbitro fingendo un infortunio o di aver subito fallo (simulazione). Una volta sanzionato il provvedimento di espulsione, il calciatore mi si avvicinava con fare minaccioso, mi diceva “sei una merda, coglione”, e mi poggiava la mano destra sul petto nel tentativo di spintonarmi, non riuscendo nel suo intento solo perché bloccato prontamente da due calciatori del Genzano. Mentre veniva allontanato mi minacciava dicendo: “ti aspetto fuori, vedi cosa ti cambino”.
Venendo, quindi, al merito del reclamo, la Corte prende preliminarmente atto che la Società reclamante ha espressamente prestato acquiescenza alla giornata di squalifica irrogata al calciatore per la doppia ammonizione comminatagli sul campo, rispetto alla quale, d’altronde, non appare ultroneo rilevare che la reclamante ha semplicemente postulato un presunto errore di giudizio dell’arbitro (come tale peraltro insindacabile da questo giudice), il quale avrebbe elevato la (seconda) ammonizione al calciatore “per simulazione” - causandone così l’espulsione - dopo avere inizialmente rilevato un fallo in suo danno; secondo la tesi della reclamante, infatti, l’arbitro avrebbe mutato l’orientamento iniziale “forse anche in relazione alle proteste della panchina avversaria maggiormente udibili in relazione alla zona specifica nella quale si è verificato il fatto”. La Società ha invece chiesto l’annullamento della “ulteriore sanzione riconducibile ai modi offensivi, oltraggiosi e minacciosi riportati nel referto ma mai posti in essere dal calciatore” ed è, pertanto, rispetto all’irrogazione di detta sanzione che va circoscritto l’oggetto del giudizio.
Al riguardo, la reclamante afferma che il calciatore non avrebbe profferito nei confronti dell’arbitro le frasi addebitategli (“sei una merda, coglione”, “ti aspetto fuori, vedi cosa ti cambino”), perché non in grado di parlare la lingua italiana, ma soltanto il portoghese e postula, anche in questo caso, il dubbio di un possibile errore di percezione dell’arbitro, affermando che “più verosimilmente il direttore di gara potrà avere percepito una frase simile provenire dalle tribune, ma certamente ciò non può essere imputabile al calciatore in questione”.
Orbene, tenuto conto di quanto specificamente contestato dalla Società reclamante, questa Corte, nel valutare il merito del reclamo, non può che attenersi a quanto emerge dagli atti ufficiali di gara - aventi valore di piena prova dei fatti accaduti e dei comportamenti tenuti dai tesserati ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S. – i quali contengono una descrizione sufficientemente circostanziata del comportamento sanzionato con la (seconda) ammonizione e dunque con l’espulsione.
Deve rilevarsi, al riguardo, a fronte anche del refertato coinvolgimento di due calciatori della squadra avversaria (Genzano) che hanno “contenuto” la reazione del calciatore ammonito, l’inconferenza dalle dichiarazioni testimoniali rese da due calciatori dell’Ecocity Genzano (Baptista Baptista Lukaian e Suazo Martinez Manuel) prodotte in atti, i quali hanno fornito una loro personale opinione sulla dinamica di giuoco sanzionata (fallo subito e non simulazione), mentre, con specifico riferimento alla reazione conseguente alla seconda ammonizione, hanno fornito una testimonianza di un fatto negativo (il calciatore non avrebbe mai pronunciato le frasi riferite dall’arbitro né gli avrebbe poggiato la mano destra sul petto) che, anche a prescindere dalla ricordata efficacia probatoria privilegiata del rapporto arbitrale e dal refertato coinvolgimento di due calciatori avversari, non appare comunque incompatibile con la tesi dell’errore di percezione dell’arbitro inizialmente postulato dalla stessa reclamante e nemmeno depongono in merito a un presunto comportamento astioso o doloso del Direttore di gara. Quanto all’entità della sanzione, nulla deduce la reclamante. Infatti, la sanzione di due giornate di squalifica effettiva di gara comminata al calciatore per detto comportamento corrisponde al minimo edittale stabilito dall’art.36 C.G.S. comma 1 lett. a), con riferimento ai comportamenti irriguardosi o ingiuriosi posti in essere dai tesserati nei confronti degli ufficiali di gara.
Non appare, invece, in alcun modo rilevante - ai fini della prova negativa che la reclamante tenta di dimostrare - la circostanza che il Giudice di prime cure non abbia irrogato la più severa sanzione prevista dalla lett. b) che prevede la squalifica “b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.” La circostanza non dimostra, infatti, che il giudice sportivo abbia ritenuto inattendibile il referto arbitrale, quanto invece che abbia verosimilmente trascurato il contatto fisico nella determinazione della sanzione.
Conclusivamente, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare, nel complesso, congrua e la domanda di riduzione della squalifica del calciatore Ramon Bueno Ardite da 3 (tre) a 1 (una) giornata, formulata dalla Società reclamante, non può pertanto essere accolta.
Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società Fortitudo Pomezia 1957 deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Procura Federale per quanto di competenza.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce