C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 448 del 08/06/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TRIGORIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.132 LND DEL 3/05/2018 (Gara: TRE FONTANE S.C.S. – TRIGORIA del 29/04/2018 – Campionato di Terza Categoria Roma)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TRIGORIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.132 LND DEL 3/05/2018 (Gara: TRE FONTANE S.C.S. – TRIGORIA del 29/04/2018 – Campionato di Terza Categoria Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.422 del 18/05/2018

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società Trigoria esponeva i fatti così come si erano svolti in occasione della gara del 3 maggio 2018, ed esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che la reclamante abbia portato elementi convincenti in relazione all’assenza di qualsiasi intenzione di rinunciare alla disputa della gara; ritenuto che le sanzioni accessorie previste nel caso di rinuncia sono irrogabili elusivamente quando la rinuncia alla disputa ovvero alla prosecuzione della gara sia volontaria e che, tale volontà risulti da esplicita dichiarazione della società rinunciataria o, in subordine, dal rifiuto della stessa di rilasciare tale dichiarazione; considerato, infine, che nella specie vada confermato il risultato acquisito sul campo annullando, di conseguenza, le sanzioni dell’ammenda e del punto di penalizzazione in classifica; tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo annullando la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica nonché l’ammenda di € 150,00, confermando, altresì, il risultato di 10 – 0 conseguito sul campo. La tassa reclamo va restituita.

 

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