FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 321/AA del 23/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ASCIONE DEL SORBO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 311 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio ASCIONE e Francesco DEL SORBO, avente oggetto la seguente condotta:
ANTONIO ASCIONE, Responsabile Tecnico del Centro Federale Territoriale di Casalnuovo di Napoli all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dalle indicazioni del Settore Giovanile Scolastico Nazionale relativamente alle procedure di funzionamento dei Centri Federali Territoriali. Nello specifico omettendo di effettuare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020 – 2021 sino alla data del Novembre 2021, le attività proprie di un Centro Federale Territoriale e cioè visite tecniche, visione gara e attività AST (Area Sviluppo Territoriale), direttamente presso le strutture delle società coinvolte e prediligendo l’effettuazione dell’attività AST in presenza presso la Società Real Casarea, presso la cui struttura il CFT di Casalnuovo di Napoli era ospitato;
FRANCESCO DEL SORBO, Responsabile Organizzativo CFT Casalnuovo di Napoli all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dalle indicazioni del Settore Giovanile Scolastico Nazionale relativamente alle procedure di funzionamento dei Centri Federali Territoriali. Nello specifico omettendo di effettuare, a decorrere dalla stagione sportiva 2021 – 2021 sino alla data del Novembre 2021, le attività proprie di un Centro Federale Territoriale e cioè visite tecniche, visione gara e attività AST (Area Sviluppo Territoriale), direttamente presso le strutture delle società coinvolte e prediligendo l’effettuazione dell’attività AST in presenza presso la Società Real Casarea, presso la cui struttura il CFT di Casalnuovo di Napoli era ospitato;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio ASCIONE e Francesco DEL SORBO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio ASCIONE e di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco DEL SORBO;
- si rende noto come sopra menzionato.
