FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 322/AA del 24/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FACCIOLI SCURO ASD REAL TORRE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 535 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sigg. Carlo FACCIOLI, Luigi SCURO, e della società A.S.D. REAL TORRE avente oggetto la seguente condotta:

CARLO FACCIOLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. REAL TORRE, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dell’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver affidato il ruolo di allenatore della squadra della propria società di appartenenza militante nel girone X del campionato di Seconda categoria, al Sig. Scuro Luigi nonostante lo stesso sia sprovvisto della necessaria qualifica allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

LUIGI SCURO, all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente per la società A.S.D. REAL TORRE, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto la funzione di allenatore della squadra della società ASD Real Torre militante nel girone X del campionato di Seconda categoria, pur essendo sprovvisto della necessaria qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. REAL TORRE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg. Carlo FACCIOLI e Luigi SCURO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi SCURO, e dal Sig. Carlo FACCIOLI in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL TORRE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Carlo FACCIOLI, di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Luigi SCURO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL TORRE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it