C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 24/07/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORMARANCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA, OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE INTERNE A PORTE CHIUSE FINO AL 30/06/2020, SQUALIFICA A CARICO DEL MASSAGGIATORE BINETTI MARCO FINO AL 30/06/2020, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE FABBRI FERRUCCIO FINO AL 31/12/2019 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DE AMICIS DAMIANO FINO AL 30/05/2020, RANIERI WILLIAM FINO AL 31/12/2019 E DI CUFFA DANIELE, CASANICA MASSIMILIANO, SANTINI LUCA E DI LUCENTE LUCA FINO AL 30/05/2024 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.440 LND DEL 30/05/2019 (Gara: G. CASTELLO – TORMARANCIO del 26/05/2019 – Campionato di Seconda Categoria – Spareggio)

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORMARANCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA, OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE INTERNE A PORTE CHIUSE FINO AL 30/06/2020, SQUALIFICA A CARICO DEL MASSAGGIATORE BINETTI MARCO FINO AL 30/06/2020, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE FABBRI FERRUCCIO FINO AL 31/12/2019 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DE AMICIS DAMIANO FINO AL 30/05/2020, RANIERI WILLIAM FINO AL 31/12/2019 E DI CUFFA DANIELE, CASANICA MASSIMILIANO, SANTINI LUCA E DI LUCENTE LUCA FINO AL 30/05/2024 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.440 LND DEL 30/05/2019 (Gara: G. CASTELLO – TORMARANCIO del 26/05/2019 – Campionato di Seconda Categoria - Spareggio)

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; sentito il Commissario di Campo; sentito l’Arbitro; con reclamo inoltrato ritualmente, la società Tormarancio ha impugnato le decisioni in epigrafe, adottate dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio a seguito di quanto riportato nel rapporto di gara dall’Arbitro. Deduce la reclamante l’eccessività delle sanzioni ed, in particolare:

  1. la circostanza che la gara, trattandosi di uno spareggio per l’accesso alla categoria superiore, si svolgesse in campo neutro e quindi non avesse alcuna possibilità di controllo della struttura non disponendo delle chiavi di accesso agli spogliatoi ed al terreno di gioco; b) l’Arbitro ha subito un’aggressione violenta da parte di un soggetto estraneo e non iscritto in lista ma le sue condizioni non erano così gravi come riportato nel referto, se è vero che ha potuto svolgere senza problemi le formalità di fine gara ed al pronto soccorso non sono state rilevate lesioni gravi e la prognosi assegnata è stata di 10 giorni s.c. c) diversamente da quanto affermato, l’Arbitro non ha subito alcuna aggressione fisica da parte di tesserati del Tormarancio ma esclusivamente da soggetti estranei; d) nessuno aveva avuto contezza della sospensione della gara e quindi i dirigenti non hanno potuto mettere in atto alcuna azione di tutela, anche perché l’Arbitro invece di dirigersi nel suo spogliatoio si è recato inspiegabilmente in una zona accessibile anche da estranei attraverso una finestra del bar; e) le proteste che hanno portato alla sospensione della gara non erano così vibranti tanto che nessuno aveva avuto ilo sospetto che l’Arbitro stesse per sospenderla. La Corte, stante la molteplicità degli addebiti mossi alla decisione impugnata ha ritenuto di sentire sia il Commissario di Campo presente nel recinto degli spogliatoi nel momento degli incidenti, sia a chiarimenti il Direttore di Gara. Entrambi hanno confermato che l’Arbitro ha sospeso la gara per le intemperanze verbali messe in atto da alcuni calciatori del Tormarancio e che non ha notificato espulsioni né la decisione di sospendere la gara con il triplice fischio, tanto è vero che il Commissario di Campo non aveva realizzato nell’immediatezza che la gara fosse stata sospesa. Il Commissario di Campo ha confermato che l’Arbitro si era diretto, appena uscito dal terreno di gioco in un recinto adiacente agli spogliatoi, chiuso ad estranei, avendo trovato il suo spogliatoio chiuso mentre era premuto da alcuni calciatori che tentavano di farlo recedere dalla decisione di sospendere l’incontro. In tale aerea l’Arbitro era stato raggiunto da diversi tesserati del Tormarancio che lo avevano colpito con pugni unitamente ad almeno un estraneo penetrato in tale zona, ma il Commissario di Campo, aggredito mentre cercava di portare aiuto all’Arbitro, non era stato in grado di identificare alcuno. L’Arbitro invece ha confermato puntualmente tutto quanto già riportato nel referto di gara dichiarando di aver riconosciuto tutti i tesserati che si sono resi protagonisti di atteggiamenti violenti nei suoi confronti, senza tema di errore, fornendo ulteriori particolari fisici e nel vestiario di alcuni. L’Arbitro ed il Commissario di Campo, infine, hanno confermato che la panchina del Tormarancio era quella più distante dal recinto degli spogliatoi, posti dietro una delle porte del campo, e che i dirigenti presenti in panchina erano rimasti fermi sino a quando l’Arbitro non era uscito dal campo non avendo probabilmente compreso che la gara era stata sospesa. A fronte di questa puntuale ricostruzione dei fatti appare evidente che la gran parte delle decisioni assunte dal Giudice Sportivo sono congrue e rispettose di quanto descritto nei referti dell’Arbitro e del Commissario di Campo e si deve procedere solo con la modifica di alcune che debbono essere ridimensionate per renderle congrue rispetto agli addebiti. Vanno quindi confermate le sanzioni nei confronti della società di perdita della gara e di ammenda di € 1.500,00 nemmeno oggetto di puntuale gravame nonché quella della disputa delle gare interne a porte chiuse sino al 30/06/2020, mentre va lievemente ridimensionata la sanzione di retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato 2018-2019 con la sostituzione con la penalizzazione di quindici punti e l’esclusione dalla graduatoria per il passaggio nella categoria superiore. Riduzione motivata dall’obiettiva difficoltà per i dirigenti della società reclamante di adottare le cautele necessarie, in assenza della forza pubblica, affinché la gara si svolgesse regolarmente, e nella circostanza emersa chiaramente in sede di audizione del Commissario di Campo e dell’Arbitro che si trovassero lontani dal luogo degli accadimenti più gravi non avendo percepito la decisione di sospensione della gara.

Va quindi annullata la sanzione nei confronti del presidente Binetti Marco, nella circostanza inserito in distinta come massaggiatore, sia perché non può essere comminata la sanzione della squalifica a carico di un dirigente, seppur indicato come massaggiatore, sia perché non è richiesta al dirigente inserito come massaggiatore un’attività di tutela nei confronti del direttore di gara, richiesta invece al dirigente accompagnatore ed, in talune circostanze, al capitano, sia infine perché non avrebbe potuto concretamente,per la posizione ricoperta al momento di dirigente indicato come massaggiatore e quindi collocato in panchina, agire a tutela del direttore di gara in quanto troppo distante dal luogo dell’aggressione per poterlo raggiungere in tempo utile. Va quindi ridotta come da dispositivo, per le stesse motivazioni la sanzione a carico dal dirigente accompagnatore Fabbi e del vice capitano Ranieri William. Per quanto attiene al calciatore De Amicis la sanzione appare invece del tutto congrua, mentre per quanto riguarda le sanzioni a carico dei calciatori Di Cuffa, Casanica, Santini e Di Lucente va confermata la squalifica nel limite massimo edittale, senza però adottare la preclusione dai ranghi federali, in considerazione della gravità delle lesioni riportate dal direttore di gara e dei parametri adottati in occasioni analoghe dalla Corte da cui non vi è ragione di discostarsi. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva Appello Territoriale DELIBERA In riforma delle decisioni impugnate di adottare a carico dalla ASD Tormarancio e dei suoi tesserati le seguenti sanzioni; A carico della società: punizione Sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ammenda di € 1.500,00, penalizzazione di 15 punti in classifica con esclusione dalla graduatoria per il ripescaggio nella categoria superiore ed obbligo di disputare le gare interne a porte chiuse sino al 30/06/2020. A carico dei dirigenti: annullare la squalifica a carico del massaggiatore Binetti Marco; inibizione sino al 31/10/2019 a carico del dirigente accompagnatore ufficiale Fabbri Ferruccio. A carico dei calciatori: squalifica sino al 30/09/2019 a carico del calciatore Ranieri William (capitano f.f.); squalifica sino al 30/05/2020 a carico del calciatore De Amicis Damiano; squalifica sino al 30/05/2024 a carico dei calciatori Di Cuffa Daniele, Casanica Massimiliano, Santini Luca e Di Lucente Luca, revocando la sola proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. La tassa reclamo va restituita.

 

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