C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 20/09/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ S.S.D. PRO ROMA CALCIO S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SARDI MATTIA PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.401 LND DEL 2/05/2019 (Gara: PRO ROMA CALCIO S.R.L. – MOROLO CALCIO del 28/04/2019 – Campionato di Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.62 del 13/09/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ S.S.D. PRO ROMA CALCIO S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SARDI MATTIA PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.401 LND DEL 2/05/2019 (Gara: PRO ROMA CALCIO S.R.L. – MOROLO CALCIO del 28/04/2019 – Campionato di Eccellenza)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.62 del 13/09/2019

Il competente Giudice Sportivo applicava al calciatore Mattia Sardi (Pro Roma Calcio) la squalifica per 10 giornate di gara. La decisione scaturisce da quanto riportato nel referto arbitrale a carico del calciatore che al termine della gara, mentre la terna rientrava negli spogliatoi aveva apostrofato con frasi ed insulti contenenti espressioni di discriminazione razziale un guardialinee ufficiale di colore. Avverso tale decisione reclama la società Pro Roma Calcio che ne deduce l’ingiustizia affermando che nella confusione creatasi a fine gara nei pressi degli spogliatoi che aveva visto protagonisti alcuni sostenitori della stessa società che era stata sanzionata per questo con una forte ammenda, il diretto di gara doveva essere incorso in un errore di persona in quanto il calciatore Sardi che, non aveva preso parte alla gara, era già rientrato negli spogliatoi e non era presente all’occorso. La Corte territoriale rilevava preliminarmente che nel referto di gara non erano presenti il rapportino dei due guardialinee e riteneva quindi necessario sentire la vittima del disdicevole episodio e cioè il guardialinee Gookooluk Vickraj Andrea. Malgrado svariate convocazioni non era possibile sentire direttamente il guardialinee Gookooluk che, dopo diverse richieste faceva pervenire un supplemento di rapporto in cui, però, pur nella dovizia e precisione di particolari relativi agli spiacevoli episodi accaduti al termine della gara, durante i quali era stato fatto oggetto di pesanti insulti razzisti da parte di sostenitori locali, non faceva alcun cenno ad un comportamento scorretto da parte del calciatore Sardi. La Corte, per ulteriore scrupolo, tentava di convocare il direttore di gara per sentirlo a chiarimenti sulla circostanza, ma anche in questo caso, malgrado due convocazioni, non era possibile avere la presenza dell’arbitro. La Corte si determinava quindi ad assumere la decisione sul ricorso allo stato degli atti. Ciò detto è evidente che il reclamo vada accolto. Nell’evidente contrasto tra quanto riportato dal direttore di gara e quanto scritto dal guardialinee, sollecitato a rendere un dettagliato rapporto su quanto accaduto al termine della gara, non può sottacersi che proprio il guardialinee, secondo le motivazioni del Giudice di prime cure, aderenti a quanto riportato nel referto arbitrale, sarebbe stato il destinatario degli insulti razziali da parte del calciatore Sardi. Appare quindi pressoché impossibile che gli insulti, gridati al suo indirizzo dal calciatore, non siano stati percepiti dal destinatario che non si sia altresì accolto che, secondo quanto riportato sempre nel referto, il medesimo calciatore gli avrebbe sputato contro colpendolo ad una spalla. Ciò detto nell’evidente dubbio ingenerato dal contrasto nelle dichiarazioni scritte rese dai due componenti della terna arbitrale, la Corte non può che propendere per il proscioglimento del calciatore Sardi dagli addebiti a suo carico, non essendovi prova certa della loro effettiva sussistenza. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello territoriale, DELIBERA Di accogliere integralmente il reclamo, annullando la decisione impugnata. La tassa ricorso va restituita.

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