Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 148/TFN - SD del 27 Maggio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. . 6455/304 pf21-22/GC/gb del 1 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri C.A. e F.G. - Reg. Prot. 107/TFN-SD

Massima:….la pretesa lesione del diritto di difesa provocata dalla Procura Federale per non aver inserito nel fascicolo del procedimento la copia della chat intrattenuta fra loro dai tesserati dell’US 1913 Seregno Calcio e il contenuto del fascicolo 323pf21-22, risulta, ad avviso del Collegio, destituita di giuridico fondamento. In particolare, in merito alla chat, se è pur vero che sussisteva l’obbligo, in capo alla Procura Federale, di allegarla al fascicolo del procedimento in quanto del contenuto della stessa ha fatto menzione il dott…..(vice Presidente e medico sociale del Seregno) nella sua audizione del 17.12.2021, consegnandone copia cartacea, in quella sede, ai Collaboratori della Procura, non potendosi di certo ipotizzare la facoltà dell’Organo inquirente/requirente nell’allegazione al fascicolo del procedimento dei documenti a sua esclusiva discrezione, è altrettanto vero, al di là della circostanza che la stessa è stata prodotta in atti dalla Procura in data 12 aprile e quindi oltre un mese prima dell’udienza di discussione, dando così modo ai deferiti di poter controdedurre in merito, che la stessa non ha mai costituito elemento fondante degli addebiti mossi ai deferiti, il suo contenuto non ha rilievo alcuno e, quel che più conta, il contenuto stesso era noto ai sigg.ri …. e … da sempre in quanto entrambi erano tra i partecipanti alla chat stessa e avevano quindi la possibilità di rileggerla e consultarla.

Massima:…la mancata contestazione ai deferiti e, incidentalmente, al sig...dell’elemento associativo ex art. 17 CGS non può certo condurre ad affermare la nullità o l’invalidità del deferimento ma solo ad affermare l’insussistenza di detta ipotesi accusatoria, peraltro non contestata dalla Procura Federale, in mancanza di un vincolo associativo permanente nel tempo ma in presenza di un occasionale concorso nell’esecuzione dell’illecito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 138/TFN - SD del 9 Maggio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 7280/474pf21-22/GC/gb del 25 marzo 2022 nei confronti del sig. F.A.M. - Reg. Prot. 129/TFN-SD

Massima: E’ improcedibile il deferimento per intervenuta rinuncia da parte della Procura Federale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 120/TFN - SD del 08 Aprile 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 5331/394pf21-22/GC/gb del 25 gennaio 2022 nei confronti dei sigg.ri C.M., C.L. e della società SS Teramo Calcio Srl - Reg. Prot. 97/TFN-SD

Massima: La norma transitoria introdotta dal C.U. 206/A del 16. Marzo 2022 prevede testualmente che “Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei commi da 5-bis a 5-septies dell’art. 32 CGS, ciascuna società sportiva interessata può presentare istanza di riesame alla Co.A.P.S. con comunicazione trasmessa presso FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione partecipazioni Societarie). L’istanza, che deve essere sottoscritta anche dai soggetti indicati dai commi 1 a 4 dell’art. 20bis NOIF, determina l’archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati dalla Procura federale e rende improcedibili i giudizi eventualmente pendenti, con annullamento delle sanzioni eventualmente già comminate. È onere della società sportiva interessata comunicare alla Procura federale e agli organi di giustizia sportiva competenti l’avvenuta presentazione dell’istanza di riesame fornendone la prova di trasmissione. L’improcedibilità è dichiarata dagli organi di giustizia sportiva presso cui è pendente il giudizio divenuto improcedibile”.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0072/CFA del 25 Marzo 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale nazionale - sezione disciplinare - n. 87/TFNSD-2021-2022 del 21.01.2021 con la quale veniva disposta a carico della Società ACN Siena 1904 Srl una ammenda di euro 6.000,00 (seimila/00)

Impugnazione – istanza: Procura Federale-A.C.N. Siena 1904 S.r.l.

Massima: E’ improcedibile il reclamo perché nelle more la società si avvalsa della procedura di riesame disposta dalla nuove norme….La norma transitoria introdotta dal C.U. 206/A del 16 marzo 2022 prevede testualmente che “Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei commi da 5-bis a 5-septies dell’art. 32 Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna società sportiva interessata può presentare istanza di riesame alla Co.A.P.S. con comunicazione trasmessa presso la FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie). L’istanza, che deve essere sottoscritta anche dai soggetti indicati dai commi da 1 a 4 dell’art. 20bis NOIF, determina l’archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati dalla Procura Federale e rende improcedibili i giudizi eventualmente pendenti, con annullamento delle sanzioni eventualmente già comminate. È onere della società sportiva interessata comunicare alla Procura Federale e agli organi di giustizia sportiva competenti l’avvenuta presentazione dell’istanza di riesame fornendone la prova di trasmissione. L’improcedibilità è dichiarata dagli organi di giustizia sportiva presso cui è pendete il giudizio divenuto improcedibile”. Come sopra richiamato, la ACN Siena 1904 Srl si è effettivamente avvalsa della facoltà di presentare l’istanza disciplinata dalla norma transitoria e, per l’effetto, il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile con ogni conseguenza prevista dalla medesima norma transitoria anche rispetto alle precedenti sanzioni disposte dal Tribunale di primo grado che devono intendersi annullate pur senza necessità di espressa pronuncia della Corte giacché diretta conseguenza della norma.

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