C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 253 del 24/01/2020 – Delibera – 34) RECLAMO PROMOSSO DAL CALCIATORE BUSSI CRISTIANO (A.S.D. ARANOVA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 LND DEL 18/12/2019 (Gara: ARANOVA – TIVOLI CALCIO 1919 del 15/12/2019 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.228 del 10/01/2020

 

34) RECLAMO PROMOSSO DAL CALCIATORE BUSSI CRISTIANO (A.S.D. ARANOVA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 LND DEL 18/12/2019 (Gara: ARANOVA – TIVOLI CALCIO 1919 del 15/12/2019 – Campionato Eccellenza)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.228 del 10/01/2020

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, l’interessato; osserva: Il reclamante chiede una riduzione della sanzione, deducendo di essere stato provocato, ed in ogni caso di aver colpito l’avversario con uno schiaffo e non già con un pugno, senza alcuna volontà lesiva, tanto è vero che lo stesso avversario non aveva subito alcuna conseguenza fisica e aveva potuto terminare regolarmente l’incontro. Esaminato l’episodio così come descritto dettagliatamente dall’Assistente dell’Arbitro, risulta comprovata la condotta violenta posta in essere dal calciatore Bussi Cristiano, il quale alla 48° st. “a distanza di gioco” colpiva “con consistente forza un avversario con un pugno sul volto all’altezza dell’occhio sinistro, provocandogli momentaneo dolore senza altre conseguenze”. Nel caso di specie troverà quindi giustamente l’applicazione l’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale prevede per la condotta violenta dei calciatori nei confronti di altri calciatori la sanzione minima di squalifica per tre gare. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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