CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A) Sentenza n. 2062/2022 pubbl. il 12/05/2022
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale Maria CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1103/2020 R.G.A.C. riservata in decisione all’udienza collegiale dell’8.2.2022, svolta a trattazione scritta, come previsto dall’art. 221 del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ai sensi dell’art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
- OMISSIS -, rappresentato e difeso dall’avv. - OMISSIS - GIUSEPPE (GLLGPP67R01A512Z) e dall’avv. - OMISSIS - PAOLA (GLLPLA72H53A512M), presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA CALDERISI 3 VILLA DI BRIANO
APPELLANTE E
C.S. NEAPOLIS (94174840630), in persona del legale rappresentante pro tempore RACCUGLIA CONCETTA, rappresentata e difesa dall’avv. FIMIANI GIUSEPPE (FMNGPP68T07F839P), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Generale Orsini n. 42
APPELLATA
NONCHE’
- OMISSIS -, elett.te domiciliato in Napoli alla Via Arco Mirelli n. 32, presso lo studio dell'avv. NICOTINA PIERLUDOVICO (NCT PLD 85P02 F839I), che lo rappresenta e difende
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2352/2019 dell’11.9.2019 del Tribunale di Napoli Nord SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 28 – 30/04/2015, - OMISSIS - conveniva in giudizio la soc.
C.S. Neapolis al fine di ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza dell’infortunio verificatosi sul campo di calcio “Barassi” di Napoli, loc. Secondigliano, in data 05/01/2014, a seguito del quale riportava “frattura sovramalleolare perone destro”, con postumi permanenti.
Deduceva il suo buon diritto all’indennizzo, in quanto tesserato con la soc. C.S. Neapolis, con matricola 920543, e iscritto alla Lega Nazionale Dilettanti, e per essersi l’infortunio sportivo verificato nel corso di una gara agonistica.
Premetteva di aver chiesto, invano, il risarcimento in sede stragiudiziale, sia alla soc. C.S. Neapolis sia alla compagnia assicurativa Carige, indicata quale garante nella denuncia di sinistro compilata dal legale rapp.te p.t. della predetta associazione sportiva, il sig. - OMISSIS -.
La Carige, infatti, aveva riscontrato la richiesta affermando di essere impossibilitata a darvi corso “in quanto i dati da Voi indicati sono insufficienti a reperire la nostra eventuale posizione …… si richiede copia polizza - OMISSIS - …”.
Disposta ed eseguita la rinnovazione della notifica della citazione per inosservanza del termine a comparire, la parte convenuta restava contumace.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e c.t.u. medico legale, e, all’esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava la domanda attorea sul presupposto che difettasse la legittimazione passiva della convenuta C.S. Neapolis.
Argomentava il primo giudice che il trattamento infortunistico è differente a seconda che l’infortunato sia calciatore professionista o (come nel caso di specie) non professionista. Nella prima ipotesi i calciatori sono legati alle loro società da un contratto di lavoro subordinato, mentre nella seconda ipotesi essi non sono legati da alcun rapporto di lavoro, subordinato o autonomo che sia, e il trattamento, in caso di loro infortunio, è lasciato all’autonomia dei privati.
Nel caso di specie, poiché il tesserato aveva aderito alla polizza integrativa - OMISSIS - Assicurazioni “a quest’ultima avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese di indennizzo (come, peraltro, risulta aver fatto) ed in caso di mancato indennizzo, eventualmente citare in giudizio la compagnia al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti” (così in sentenza).
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello il - OMISSIS - con citazione del 10.3.2020, indirizzata alla convenuta in primo grado, soc. C.S. Neapolis, al suo attuale legale rappresentante, sig.ra - OMISSIS -, nonché, infine, al legale rappresentante dell’epoca, sig. La - OMISSIS -, non evocato in lite nel giudizio di primo grado, per gli ulteriori fatti esposti per la prima volta nell’atto di gravame, meglio di seguito precisati.
Ha dedotto, in primo luogo, l’appellante la nullità della sentenza per nullità della notificazione dell’atto di citazione e per violazione del principio del contraddittorio, e ha, poi, contestato, nel merito, la decisione.
Quanto alla nullità della notifica, l’appellante ha esposto che l’atto di citazione fu notificato, in data 28 - 30/04/2015, presso la sede legale della C.S. Neapolis, in Napoli, alla Via Confalone, 27.
Alla prima udienza del 15/07/2015, non essendo stato rispettato il termine a comparire, il Tribunale dispose la rinnovazione della notifica della citazione.
La notifica venne eseguita in data 09/09/2015 allo stesso indirizzo di Napoli Via Confalone, 27, e si perfezionò “per compiuta giacenza”, in quanto il plico raccomandato non venne ritirato entro i dieci giorni.
La società non si costituì in giudizio, che si svolse in sua contumacia.
Nell’eseguire le ricerche per la notifica del gravame è risultato, però, che, da epoca precedente alla rinnovazione della citazione, ovvero dal 12/06/2015, la C.S. Neapolis aveva trasferito la propria sede legale da Napoli, Via Confalone, 27, ove l’atto introduttivo era stato ab origine correttamente notificato, a Napoli, Corso Novara, 36, per cui, allorquando si era proceduto alla rinnovazione della notificazione della citazione, la sede legale della C.S. Neapolis non era più quella.
L’attestazione di compiuta giacenza, anziché di trasferimento della sede legale, avrebbe indotto in errore
l’attore/appellante, con conseguente nullità di tutti i successivi atti.
Il - OMISSIS - ha chiesto, pertanto, dichiararsi la nullità dell’impugnata sentenza e rimettersi la causa al primo giudice.
In subordine, ha chiesto riformarsi la sentenza nel merito, invocando, sulla scorta dell’espletata istruttoria, la declaratoria di esclusiva responsabilità della società convenuta rispetto all’obbligazione risarcitoria dedotta in lite.
Ha, infine, esposto che, dopo il deposito della sentenza impugnata, da accertamenti effettuati presso il Comitato Regionale Campania, Lega Nazionale Dilettanti - F.I.G.C., sarebbe risultato che la tutela assicurativa dei Tesserati e Dirigenti della L.N.D., per la stagione sportiva 2013/2014 e per quelle precedenti, era coperta non già dalla - OMISSIS - ma da una diversa compagnia assicurativa, la - OMISSIS - Spa.
Pertanto, l’allora legale rappresentante della società sportiva convenuta, sig. - OMISSIS -, avrebbe redatto in modo errato il modulo di denuncia, inducendo in errore il danneggiato in ordine all’individuazione della compagnia assicurativa tenuta al risarcimento.
Anche per tali ragioni la C.S. Neapolis, a causa dell’inescusabile errore del suo legale rappresentante dell’epoca, evocato personalmente in lite nel presente giudizio di gravame, sarebbe tenuta a risarcire l’indennizzo richiesto “per aver indicato nella denuncia di sinistro una compagnia assicurativa errata”.
Radicatasi la lite, si è costituita la C.S. Neapolis con comparsa del 28.5.2020 (per l’udienza del 15.7.2020,
differita di ufficio al 21.7.2020), resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
- OMISSIS - si è costituito con comparsa del 9.6.2020, deducendo la propria carenza di
legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza dell’appello, del quale ha chiesto il rigetto.
All’udienza in epigrafe indicata, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rilevata l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., delle domande nuove, formulate per la prima volta nell’atto di gravame nei confronti delle parti appellate, e fondate sulla dedotta erroneità dell’indicazione della compagnia assicurativa tenuta alla copertura dell’evento in lite nel modulo di denuncia compilato dalla società sportiva.
Rispetto a tali domande, fondatamente la C.S. Neapolis non ha accettato il contraddittorio.
Quanto a - OMISSIS -, l’appello è radicalmente inammissibile in quanto proposto nei confronti di un soggetto che non è stato parte del giudizio di primo grado, e difettando pertanto ab origine la sua legittimazione passiva rispetto al proposto gravame.
Sempre in via preliminare, va evidenziato che entrambe le originarie parti in lite (- OMISSIS - e C.S. Neapolis) hanno formulato eccezione di nullità della sentenza di primo grado.
L’appellante ha chiesto, in riforma dell’appellata sentenza, dichiarare la nullità dell’impugnata decisione per violazione del principio del contraddittorio, stante la nullità della notificazione per compiuta giacenza (09/09/2015) dell’atto introduttivo del giudizio e per l’effetto rimettere la causa al giudice di primo grado.
L’appellata C.S. NEAPOLIS ha dedotto, in sede conclusionale, la nullità della sentenza per inesistenza della notificazione dell’atto di rinnovazione della citazione “in quanto lo stesso è stato notificato in data 9.9.2015 in Napoli alla Via Confalone n. 27, mentre la sede della C.S. Neapolis, in detta data, era sì situata nella stessa città, ma in Corso Novara n. 36”.
Deducendo l’inesistenza (e non nullità) della notificazione così eseguita, ha eccepito la nullità di tutta l’attività istruttoria posta in essere nel primo grado di giudizio, e ha concluso per il rigetto, nel merito, della domanda risarcitoria e del proposto gravame.
Orbene, sulla esposta questione preliminare va rilevata la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, e la conseguente necessità di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 comma 1 c.p.c.
Come già sopra illustrato, la rinnovazione della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado è stata eseguita in un luogo nel quale la società non aveva più sede, in quanto nelle more trasferitasi altrove, e la circostanza non è stata rilevata in sede processuale, in mancanza di attestazione del trasferimento.
Orbene, è nulla, e non inesistente, la notificazione eseguita in un domicilio dal quale il destinatario si è trasferito, quando nella relazione di notifica l'ufficiale giudiziario abbia attestato che il destinatario stesso è "assente" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16402 del 17/07/2014).
Alla questione, proposta dal - OMISSIS - come motivo di gravame, la parte effettivamente legittimata a sollevarla, l’appellata società C.S. Neapolis (cfr. Cass. 16402/2014 citata), ha prestato adesione, sebbene deducendo l’inesistenza della notifica e invocando una pronuncia di merito in luogo della rimessione al primo giudice.
La rilevata nullità (non già inesistenza) della citazione per le motivazioni sopra indicate importa la caducazione di tutta l’attività processuale compiuta in contumacia del convenuto, nonché della stessa sentenza che ha definito il giudizio.
A tenore dell’art. 354 co 1 c.p.c., la causa deve essere rimessa al primo giudice per la rinnovazione della notifica della citazione e l’ulteriore corso.
Il tenore processuale della decisione consente di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell’art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018, l’integrale compensazione delle spese di lite del grado tra l’appellante e l’appellata C.S. Neapolis.
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità del gravame proposto nei confronti di La Peccerella Armando, l’appellante va, invece, condannato al pagamento delle spese processuali del grado sostenute dal La Peccerella nei suoi confronti, da liquidarsi come in dispositivo, a tenore del D.M. 55/2014, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 26.001 a € 52.000), con esclusione della fase istruttoria, non espletata, e senza attribuzione, non richiesta.
Sussistono, rispetto alla pronuncia di parziale inammissibilità del gravame, i presupposti di cui all’art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell’appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull’appello proposto avverso la sentenza in
epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara inammissibile l’appello proposto da - OMISSIS - nei confronti di La Peccerella Armando;
- dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e, per l’effetto, dispone la rimessione della causa al primo giudice, dinanzi al quale le parti dovranno riassumerla nel termine di tre mesi dalla presente pronuncia;
- compensa integralmente tra - OMISSIS - e la società C.S. Neapolis le spese processuali del grado reciprocamente sostenute;
- condanna - OMISSIS - a rifondere a - OMISSIS - le spese processuali da questi sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.308,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell’appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Così deciso il 10.5.2022
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio FORGILLO