C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 451 del 22/07/2022 – Delibera – 15) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. TOMMASO VOLPI, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ SS ATLETICO LAZIO ASD, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. 37, COMMA 1, DELLE NOIF E 9, COMMA 1 LETT. H), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. BEQJA FATMIR, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SS ATLETICO LAZIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. 37, COMMA 1, DELLE NOIF E 9, COMMA 1, LETT. H), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. LUIGI ANTINELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN PRESTITO PER LA SOCIETÀ SS ATLETICO LAZIO ASD, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 22, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ SS ATLETICO LAZIO ASD A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 436 del 24/06/2022

15) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. TOMMASO VOLPI, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ SS ATLETICO LAZIO ASD, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. 37, COMMA 1, DELLE NOIF E 9, COMMA 1 LETT. H), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. BEQJA FATMIR, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SS ATLETICO LAZIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. 37, COMMA 1, DELLE NOIF E 9, COMMA 1, LETT. H), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. LUIGI ANTINELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN PRESTITO PER LA SOCIETÀ SS ATLETICO LAZIO ASD, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 22, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ SS ATLETICO LAZIO ASD A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 436 del 24/06/2022

Con atto del 25-5-2022, indirizzato al Tribunale Federale Territoriale per il Lazio la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito: il sig. Tommaso Volpi, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società SS Atletico Lazio ASD: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, delle NOIF e 9, comma 1 lett. h), del Codice di Giustizia Sportiva per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2021-2022 funzioni di direttore generale di fatto della società SS Atletico Lazio ASD pur non essendo tesserato per la stessa e nonostante fosse inibito in virtù di provvedimento sanzionatorio di anni 5 (cinque) di squalifica, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, emesso dal Tribunale Nazionale Federale, Sezione Disciplinare, con pronuncia n. 66/TFN-SD 2020 - 2021 del 21.1.2021 a seguito di deferimento della Procura Federale (procedimento n.1084pf19/20 del 22.12.2020); - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, per conto della SS Atletico Lazio ASD, materialmente apposto la sottoscrizione apocrifa del sig. Marco Mazziotti, allenatore già tesserato per la medesima società, sulla quietanza di pagamento datata 22.7.2021 contenente la dichiarazione di avvenuto pagamento delle somme riconosciute dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo n. 74/2021 del 25.2.2021, nonché per avere prodotto tale quietanza liberatoria con sottoscrizione non veridica al Comitato Regionale Lazio della L.N.D., consentendo in tal modo alla SS Atletico Lazio ASD l’iscrizione al campionato di Eccellenza per il Lazio della stagione sportiva 2021-2022, al quale invece non avrebbe avuto diritto ad essere ammessa; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere richiesto somme di denaro al calcatore sig. Attilio Tansella, tesserato per la SS Atletico Lazio ASD dal 22.10.2021 al 16.12.2021, per consentire allo stesso di svolgere attività agonistica per la medesima società; tali richieste, poi, sono state reiterate anche successivamente allo svincolo del calciatore, avvenuto in data 16.12.2021; - della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun legittimo motivo, dinanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date 18.3.2022 e 21.3.2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento; nonché per non aver prodotto alcuna idonea documentazione sanitaria al fine di dimostrare il proprio legittimo impedimento a comparire all’audizione fissata per il giorno 8.2.2022, in relazione alla quale aveva comunicato il proprio impedimento a comparire in quanto positivo al COVID 19. il sig. Beqja Fatmir, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SS Atletico Lazio ASD: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, delle NOIF e 9, comma 1, lett. h), del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito, e/o comunque non impedito, al sig. Tommaso Volpi di svolgere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, funzioni di direttore generale di fatto della società SS Atletico Lazio ASD pur non essendo tesserato per la stessa ed essendo inibito in virtù di provvedimento sanzionatorio di anni 5 (cinque) di squalifica, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, emesso dal Tribunale Nazionale Federale, Sezione Disciplinare, con pronuncia n.66/TFN-SD 2020/2021 del 27.1.2021 a seguito di deferimento della Procura Federale (procedimento n.1084pf19/20); - della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 13, delle N.O.I.F., per non avere corrisposto all’allenatore sig. Marco Mazziotti, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo 74/2021 del 25/02/2021, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 1/2021, comunicato alla società a mezzo PEC in data 25.2.2021; - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito, e/o comunque non impedito, al sig. Tommaso Volpi di apporre materialmente la sottoscrizione apocrifa del sig. Marco Mazziotti, allenatore già tesserato per la SS Atletico Lazio ASD, sulla quietanza di pagamento datata 22.7.2021 contenente la dichiarazione di avvenuto pagamento delle somme riconosciute dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo n. 74/2021 del 25.2.2021, nonché per avere prodotto tale quietanza liberatoria con sottoscrizione non veridica al Comitato Regionale Lazio della L.N.D., consentendo in tal modo alla SS Atletico Lazio ASD l’iscrizione al campionato di Eccellenza per il Lazio della stagione sportiva 2021-2022, al quale invece non avrebbe avuto diritto ad essere ammessa; - della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun legittimo motivo, dinanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date 18.3.2022, 21.3.2022 e 24.3.2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento. il sig. Luigi Antinelli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in prestito per la società SS Atletico Lazio ASD: - della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun legittimo motivo, dinanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date 22.2.2022, 8.3.2022 e 15.3.2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento. la società SS Atletico Lazio ASD a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Beqja Fatmir, Tommaso Volpi e Luigi Antinelli, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. A sostegno l’Organo Requirente ha dedotto che la società SS Atletico Lazio per ottenere l’iscrizione al campionato di competenza produceva una quietanza di pagamento apparentemente sottoscritta dall’allenatore Marco Mazziotti, a saldo di quanto deliberato dal competente collegio arbitrale, ma in realtà apocrifa. Assumeva che il falso sarebbe stato confezionato dal Sig. Tommaso Volpi, già allenatore squalificato per cinque anni e con preclusione al tesseramento federale, di fatto direttore generale della società con la consapevolezza del presidente Beqja Fatmir. Assumeva altresì che nel corso del procedimento i Sigg. Beqja Fatmir e Luigi Antinelli, benché ritualmente convocati, non si erano presentati senza alcuna giustificazione, ostacolando gli accertamenti in corso. La società Atletico Lazio veniva deferita per responsabilità diretta per l’attività posta in essere dal legale rappresentante Beqja Fatmir ed indiretta per l’attività posta in essere dal tesserato Luigi Antinelli e per il soggetto che svolgeva di fatto attività a favore della stessa Tommaso Volpi. Instaurato il procedimento e convocate le parti per l’udienza di discussione il Tribunale constatava l’assenza di tutti i deferiti, ritualmente convocati, ed ordinava quindi procedersi in loro assenza. Il rappresentante della Procura Federale, illustrato il deferimento e le motivazioni a sostegno, concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per: -il sig. Beja Fatmir l’inibizione di n.3 anni; -il sig. Volpi Tommaso l’inibizione di n.5 anni; -il sig. Antinelli Luigi la squalifica di n.2 gare; -la società SS Atletico Lazio ASD l’ammenda di euro 2.000,00 e la penalizzazione in classifica di n.9 punti da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023. Ritiene il Tribunale che gli atti posti a sostegno del deferimento siano stati provati al di là di ogni ragionevole dubbio. Emerge innanzitutto la prova documentale dell’apocrifo, confermato dall’interessato che non ha certamente apposto la firma di quietanza non avendo ricevuto nulla, e la sostanziale ammissione del Volpi. Non solo ma sono in atti le conversazioni WhatsApp prodotte dal Mazziotti nelle quali il Volpi, con uno stratagemma è riuscito a carpire i documenti di identità e la tessera sanitaria dello stesso, utili ai fini della riproduzione dell’apocrifo ed alla conferma della sottoscrizione. Non vi sono altresì dubbi sul fatto che il Volpi abbia svolto attività dirigenziale per la società, essendovi in atti plurime conferme da parte dei tesserati sentiti, nonché la stessa ammissione del Volpi, così come non vi è dubbio che i due tesserati Beqja e Antinelli siano stati regolarmente convocati e non si siano presentati. Le violazioni ascritte al Volpi ed al Beqja sono di eccezionale gravità, seppur con intensità dell’elemento soggettivo differenziata. Il primo ha materialmente confezionato l’apocrifo ed ha sostanzialmente ideato la contraffazione agendo con manifesta premeditazione. Non va sottaciuto che il soggetto deferito ha svolto nell’ambito federale il ruolo di allenatore tesserato ed era quindi ben a conoscenza delle modalità di rilascio delle quietanze di pagamento a seguito di pronuncia del collegio arbitrale. Non a caso ha carpito i documenti di identità necessari per il confezionamento dell’atto. Nella sua dichiarazione difensiva, rilasciata a seguito della conclusione delle indagini preliminari, ha evidenziato come abbia svolto l’attività di consulente del presidente anche per ottenere le quietanze di pagamento di tre allenatori e tale circostanza è particolarmente chiarificatrice in quanto, ovviamente, nessuna attività di consulenza era necessaria per operare un pagamento in denaro, in ossequio ad una decisione giurisdizionale, e sotto tale dizione il deferito ha mascherato uno degli scopi della sua attività, quella di aggiustare in modo non lecito la documentazione necessaria per l’iscrizione. Appare quindi evidente che fu il Volpi ad ideare l’illecito ed a suggerirlo al Presidente Beqja che è colpevole per aver malamente scelto i suoi collaboratori, eleggendo a consulente e direttore generale un soggetto permanentemente squalificato, e per aver sfruttato le conoscenze regolamentari del Volpi che ha utilizzato la sua esperienza pregressa per aggirare le disposizioni regolamentari. Il trattamento sanzionatorio va quindi diversificato rispetto al Volpi a cui va comminata l’ulteriore sanzione dell’inibizione per cinque anni, massimo della sanzione irrogabile in ambito federale, considerando la sua attività paradirigenziale e quindi suscettibile dell’inibizione, sanzione cumulabile con quella già irrogata in altro procedimento e di specie diversa. Trattandosi di soggetto già permanentemente precluso dal tesseramento federale in ogni categoria non va irrogata nuovamente la sanzione che è, per specie, non duplicabile o prorogabile essendo appunto di carattere definitivo. A carico del presidente Beqja, invece, considerando le plurime contestazioni, e la diversa intensità del dolo rispetto al Volpi, appare congruo applicare una sanzione sicuramente afflittiva ma graduata rispetto al primo, che va stabilita nella quantità e nella specie riportate nel dispositivo. Per quanto riguarda l’Antinelli, considerando che la sua assenza ingiustificata non ha costituito un concreto ostacolo all’accertamento dei fatti che erano stati già ampiamente provati, va applicata la usuale sanzione che il Tribunale ha sempre irrogato in casi analoghi. Per quanto attiene alla società deferita va rilevato che il deferimento è venuto in discussione quando ormai il campionato di competenza era terminato con la retrocessione della stessa. Qualsiasi provvedimento riferito a questa stagione sportiva sarebbe stato quindi del tutto inefficace e quindi, per adeguare la sanzione alla concreta entità dell’illecito amministrativo, dovrà essere applicata la penalizzazione di punti in classifica nel campionato di competenza della stagione sportiva 2022-2023 nella misura determinata in coerenza con i precedenti in materia della curia. Tutto ciò premesso il Tribunale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Beqja Fatmir, inibizione di n.3 anni; - Volpi Tommaso, inibizione di n.5 anni; - Antinelli Luigi, squalifica di n.2 gare; - S.S. Atletico Lazio A.S.D., ammenda di euro 2.000,00 e penalizzazione in classifica di n.9 punti, da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.

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