F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0001/CFA pubblicata il 01 Luglio 2022 (motivazioni) – Filippo Di Marco/Procura federale

Decisione/0001/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0127/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Giuseppe Castiglia - Componente (relatore)

Carlo Saltelli - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0127/CFA/2021-2022 proposto dal Sig. del sig. Filippo Di Marco;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 407 del 01.06.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10 giugno 2022, il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi, per il reclamante, l’avv. Matteo Sperduti e, per la Procura Federale, l’avv. Lorenzo Giua.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 13 giugno 2021, il Comitato regionale Lazio della Lega nazionale dilettanti ha ricevuto attraverso la posta elettronica una segnalazione apparentemente proveniente da dieci società sportive del Comune di Latina, relativa all’attività della società Football Service Agency, che svolgerebbe consulenza sportiva e attività di scouting in favore delle società ASD Pontinia e ASD Football Club Montenero sotto la direzione dei signor Filippo Di Marco, già direttore sportivo della ASD Pro Calcio Cori e poi della ASD Football Club Montenero, nonché del calciatore Toledo Machado Robson, già tesserato per la medesima ASD Pro Calcio Cori.

Il successivo 15 luglio, il Comitato regionale ha trasmesso la segnalazione, insieme con gli allegati, alla Procura federale.

In data 12 agosto 2021 la Procura federale ha disposto l’apertura di un procedimento nei riguardi dei signori Di Marco e Machado Robson per la presunta partecipazione all’attività svolta dalla società Football Service Agency in favore delle società ASD Pontinia e ASD Football Club Montenero, e avviato l’istruttoria.

Al fine di completare gli accertamenti, il successivo 11 ottobre la Procura federale ha chiesto al Procuratore generale dello sport - a norma degli artt. 119, comma 5, CGS FIGC, e 47, comma 3, CGS CONI - una proroga del termine per lo svolgimento delle indagini previsto dal comma 4 del citato art. 119.

Con nota del 13 ottobre, la Procura generale dello sport ha accordato una proroga di quaranta giorni.

Il 19 ottobre, sulla base delle emergenze istruttorie, la Procura federale ha modificato l’oggetto del procedimento, includendo fra i soggetti possibili assistiti dalla società Football Service Agency anche altre società e tesserati.

Una seconda proroga per esigenze istruttorie è stata richiesta il 17 novembre e accordata il giorno seguente nella misura di venti giorni.

Nel corso dell’istruttoria è stata acquisita varia documentazione e sono stati ascoltati svariati tesserati.

In data 6 dicembre 2021 gli inquirenti hanno depositato la relazione finale di indagine.

Con atto del 29 dicembre 2021, la Procura federale ha contestato:

- al signor Filippo Di Marco, soggetto che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS FIGC (d’ora in poi: CGS) all’interno e nell’interesse della ASD Pontinia nella stagione sportiva 2020-2021 e della ASD Football Club Montenero nella stagione sportiva 2021-2022, la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, CGS, per aver svolto, personalmente nonché a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency” e in concorso con il signor Robson Machado Toledo, attività rivolta al tesseramento di numerosi calciatori per società diverse rispetto a quelle al cui interno e nel cui interesse svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale nelle stagioni sportive 2020-2021 e 2021-2022;

- al signor Robson Machado Toledo, calciatore tesserato per la ASD Football Club Montenero, la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, CGS, per aver svolto, personalmente nonché a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency” e in concorso con il signor Filippo Di Marco, attività rivolta al tesseramento di numerosi calciatori per società diverse rispetto a quella per la quale era tesserato nelle stagioni sportive 2020-2021 e 2021-2022;

- al signor Giuseppe Fusco, tecnico e tesserato per la ASD Agorà Latina Polisportiva, la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, CGS, per aver svolto, personalmente nonché a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency” e in concorso con il signor Filippo Di Marco, attività rivolta al tesseramento di numerosi calciatori per società diverse rispetto a quella per la quale era tesserato nelle stagioni sportive 2020-2021 e 2021-2022;

- al signor Stefano Zambellan, presidente della ASD Football Club Montenero, la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, CGS, per essersi avvalso nella stagione sportiva 2021-2022 dell’opera dei signori Filippo Di Marco e Robson Machado Toledo, i quali dichiaratamente svolgevano attività svolta al tesseramento di calciatori sia per la medesima che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency”;

- al signor Palmiro Malandruccolo, presidente della ASD Pontinia, la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, CGS, per essersi avvalso nella stagione sportiva 2020-2021 dell’opera del signor Filippo Di Marco, il quale dichiaratamente svolgeva attività svolta al tesseramento di calciatori sia per la medesima che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency”;

- al signor Matteo Colasanti, calciatore tesserato per la ASD Pontinia, la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 32, comma 1, CGS, per essersi avvalso ai fini del proprio tesseramento per la medesima società nella stagione sportiva 2021-2022 dell’opera del signor Filippo Di Marco, il quale dichiaratamente svolgeva attività svolta al tesseramento di calciatori sia per la ASD Pontinia che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency”;

- al signor Lorenzo Pacifici, calciatore tesserato per la ASD Pontinia, la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 32, comma 1, CGS, per essersi avvalso ai fini del proprio tesseramento per la medesima società nella stagione sportiva 2021-2022 dell’opera del signor Filippo Di Marco, il quale dichiaratamente svolgeva attività svolta al tesseramento di calciatori sia per la ASD Pontinia che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency”;

- al signor Manuel Romani, calciatore tesserato per la ASD Pontinia, la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 32, comma 1, CGS, per essersi avvalso ai fini del proprio tesseramento per la medesima società nella stagione sportiva 2021-2022 dell’opera del signor Filippo Di Marco, il quale dichiaratamente svolgeva attività svolta al tesseramento di calciatori sia per la ASD Pontinia che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency”;

- al signor Moussa Rafael Cissè, calciatore tesserato per la ASD Pontinia e attualmente tesserato per la società ASD Atletico Lazio ASD, la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 32, comma 1, CGS, per essersi avvalso ai fini del proprio tesseramento per la medesima società nella stagione sportiva 2021-2022 dell’opera del signor Filippo Di Marco, il quale dichiaratamente svolgeva attività svolta al tesseramento di calciatori sia per la ASD Pontinia che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency”;

- al signor Augusto Christofer Fiammenghi, calciatore tesserato per la ASD Football Club Montenero e attualmente in prestito alla società Pol. Insieme Formia militante nel campionato di serie D, la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 32, comma 1, CGS, per essersi avvalso ai fini del proprio tesseramento per la medesima società nella stagione sportiva 2021-2022 dell’opera del signor Filippo Di Marco, il quale dichiaratamente svolgeva attività svolta al tesseramento di calciatori sia per la ASD Football Club Montenero che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency”;

- al signor Marco Zaccaria, calciatore tesserato per la ASD Football Club Montenero, la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 32, comma 1, CGS, per essersi avvalso ai fini del proprio tesseramento per la medesima società nella stagione sportiva 2021-2022 dell’opera del signor Filippo Di Marco, il quale dichiaratamente svolgeva attività svolta al tesseramento di calciatori sia per la ASD Football Club Montenero che per altre società, sia personalmente nonché a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency”;

- al signor Alessandro Mantuano, calciatore tesserato per la ASD Football Club Montenero, la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 32, comma 1, CGS, per essersi avvalso ai fini del proprio tesseramento per la società FC Montenero nella stagione sportiva 2021-2022 dell’opera del signor Filippo Di Marco, il quale dichiaratamente svolgeva attività svolta al tesseramento di calciatori sia per la ASD Football Club Montenero che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency”;

- alle società ASD Pontinia e ASD Football Club Montenero la responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 CGS, in relazione agli atti e ai comportamenti posti in essere, per l’una, dal proprio presidente signor Palmiro Malandrucco e dal signor Filippo Di Marco, e, per l’altra, dal proprio presidente signor Stefano Zambellan nonché dal calciatore Toledo Machado Robson e dal signor Filippo Di Marco. Con atto del 7 marzo 2002, la Procura federale:

a) ha dato atto della richiesta di definizione ai sensi dell’art. 126 CGS formulata dai signori Colasanti, Cissè e Fiammenghi;

b) ha dato atto che con separato provvedimento è stata esercitata l’azione disciplinare nei confronti del signor Fusco, il quale riveste la qualifica di allenatore iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC;

c) in relazione agli addebiti sopra descritti, ha disposto il deferimento dei signori Di Marco, Machado Toledo, Zambellan, Malandruccolo, Pacifici, Romani, Zaccaria e Mantuano nonché delle società ASD Pontinia e ASD Football Club Montenero.

Con decisione n. 664 del 31 marzo 2022, pubblicata sul CU n. 407 del 1° giugno, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio:

a) ha respinto una eccezione di inammissibilità del procedimento, in tesi affetto da nullità per violazione dell’art. 118 CGS, poiché l’esposto che ha dato origine al procedimento avrebbe forma anonima;

b) ha respinto una eccezione di violazione dei termini previsti dall’art. 119 CGS, in quanto la proroga accordata dalla Procura generale dello sport (13 ottobre 2021), su istanza della Procura federale (11 ottobre, ultimo giorno utile), sarebbe intervenuta oltre la scadenza del termine di sessanta giorni concesso per la conclusione delle indagini;

c) ha respinto una eccezione dell’art. 125 CGS data da ciò, che tra la notifica agli incolpati della conclusione delle indagini e l’adozione dell’atto di deferimento sarebbe intercorso un termine superiore ai trenta giorni;

d) nel merito, ha ritenuto provati gli addebiti contestati;

e) per l’effetto, parzialmente disattendendo le richieste della Procura federale, considerate eccessivamente afflittive in considerazione della brevità temporale dell’attività censurata e del numero non elevato delle mediazioni effettivamente concluse, ha comminato le seguenti sanzioni:

- al signor Di Marco, l’inibizione di mesi sei;

- al signor Machado Robson, la squalifica di mesi quattro;

- ai signori Malandruccolo e Zambellan, l’inibizione di mesi tre;

- ai signori Romani, Pacifici, Mantuano e Zaccaria, la squalifica di tre giornate;

- alle società ASD Pontinia e ASD Football Club Montenero, l’ammenda di euro 800,00.

Il solo signor Di Marco ha interposto reclamo avverso la decisione di primo grado svolgendo alcune eccezioni preliminari, tre delle quali ripetono eccezioni sollevate in primo grado e rigettate dal Tribunale territoriale:

a) illegittimità della decisione impugnata per violazione dell’art. 139 CGS ed avvenuta estinzione del giudizio per inutile decorso del termine previsto per la pubblicazione e la notifica delle motivazioni;

b) illegittimità della decisione e del relativo deferimento per violazione dell’art. 118, comma 2, CGS, in quanto a base del procedimento vi sarebbe una denuncia anonima formulata da un soggetto non identificato.

c) illegittimità della decisione e del relativo deferimento per violazione dell’art. 119 CGS, poiché la prima delle proroghe del termine di durata dell’istruttoria sarebbe stata accordata dalla Procura generale dello sport presso il CONI a termine ormai scaduto:

d) illegittimità della decisione e del relativo deferimento per violazione dell’art. 125 CGS a seguito della tardiva notifica dell’atto di deferimento.

Nel merito, il reclamante sostiene l’infondatezza del deferimento e della decisione impugnata.

In via subordinata, egli - anche invocando un precedente relativo a suo dire a fattispecie analoga - chiede una riduzione della misura della sanzione inflitta.

All’udienza del 28 giugno 2022, svoltasi in modalità telematica, la Procura federale è comparsa costituendosi.

Le parti hanno discusso.

Il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, il Collegio osserva che gli altri soggetti sanzionati (signori Machado Robson, Malandruccolo, Zambellan, Romani, Pacifici, Mantuano e Zaccaria; società ASD Pontinia e ASD Football Club Montenero) non risultano avere interposto tempestivo reclamo avverso la decisione di primo grado. A seguito dell’intervenuta acquiescenza, questa pertanto è divenuta definitiva nei loro confronti.

Come detto in narrativa, il signor Di Marco, anzitutto, muove alla decisione alcune eccezioni preliminari, dall’esame delle quali occorre iniziare.

Con il primo motivo del reclamo, egli sostiene l’illegittimità della decisione impugnata e l’avvenuta estinzione del procedimento per violazione dell’art. 139, comma 1, CGS, in quanto la motivazione sarebbe stata pubblicata e notificata il 1° giugno 2022, cioè ben oltre il termine di trenta giorni dalle date della discussione del procedimento (31 marzo) e dell’adozione del dispositivo (1° aprile). Trattandosi di termine che, come tutti quelli del codice del rito, avrebbe carattere perentorio, ne seguirebbe l’estinzione del giudizio.

L’eccezione non è fondata.

L’art. 139 CGS – nella formulazione conseguente al Comunicato Ufficiale n. 44/A, pubblicato in data 30.07.2019 – dispone che “Per tali giudizi innanzi al Tribunale federale territoriale [i giudizi di cui all’art. 138, comma 4], al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla adozione del dispositivo”.

Orbene, in primo luogo, è da dubitare che il termine previsto dall’art. 139 del CGS abbia carattere perentorio in senso proprio.

Vero è che l’art. 44, comma 6, CGS, stabilisce la perentorietà di tutti i termini previsti dal codice di rito, “salvo che non sia diversamente indicato dal codice stesso”.

Com’è noto, tale disposizione ribalta la disciplina del previgente codice, i termini previsti dal quale, per concorde giurisprudenza, erano da considerarsi ordinatori, salva espressa previsione in senso contrario (CFA, SS.UU., n. 23/2020-2021).

Peraltro il Collegio è dell’avviso che, ragionevolmente, l’eccezione alla regola della perentorietà non debba essere necessariamente espressa, ma possa venire anche ricavata da una valutazione del complessivo sistema processuale.

Tanto è vero questo che, ad esempio, una giurisprudenza consolidata afferma che l’art. 44, comma 6, citato, non impedisca di ritenere che i termini endo-processuali dettati dall’art. 93 CGS per la fissazione dell’udienza e per il suo svolgimento non abbiano natura perentoria in quanto svolgono solo una funzione acceleratoria al servizio del termine ultimo, consistente nella durata massima del giudizio (da ultimo, e per tutte, CFA, Sez. IV, n. 46/2020-2021; n. 23/2020-2021).

In definitiva, tocca all’interprete indagare caso per caso se il termine preso in esame sia da considerare o no come perentorio, in ragione dell’esigenza di garantire l’effettività della tutela (CFA, SS. UU., n. 23/2020-2021; adesivamente CFA, SS. UU., n. 32/2020-2021).

Ebbene, fermo restando che, in linea generale, il rispetto del termine di deposito della decisione costituisce specifico dovere del giudicante, un eventuale scarto dal termine medesimo, in concreto, deve essere apprezzato anche alla luce della complessità (fattuale o giuridica) della vicenda e della correlata motivazione della pronuncia, complessità che nel caso di specie appare evidente.

Ad ogni modo nel caso in esame appare dirimente la circostanza che - secondo la giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport - per i giudizi collegiali il momento in cui la decisione dell’organo giudicante è pronunciata è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta - anche solo nel dispositivo - dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante. E di tale data fa fede, fino a querela di falso, la sottoscrizione degli organi giudicanti. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la Segreteria che provvede poi alla sua tempestiva pubblicazione (da ultimo: Collegio di garanzia dello sport n. 63/2020; v. anche Collegio di garanzia dello sport, Sez. Un., 11 ottobre 2016, n. 46; Collegio di garanzia dello sport, Sez. Un., 22 marzo 2016, n. 13; Collegio di garanzia dello sport, Sez. Un., 7 marzo 2017, n. 19).

Tale orientamento è stato fatto proprio da questa Corte (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 31/2019-2020; Corte federale d’appello, sez. I, n. 117/2019-2020).

Per completezza, giova rilevare che la decisione delle Sezioni unite del Collegio di garanzia dello sport presso il CONI (n. 25/2017), che il signor Di Marco invoca a sostegno della propria eccezione, afferma il contrario di quanto il reclamante sostiene, nel senso che - sulla base di una interpretazione sistematica e complessiva delle norme endo-federali, eso-federali e processualcivilistiche - esclude il carattere perentorio del termine allora in discussione.

Sulla scorta di questi rilievi, l’eccezione deve essere rigettata.

Con il secondo motivo del reclamo, il signor Di Marco sostiene l’illegittimità del deferimento, e conseguentemente della decisione impugnata, per violazione dell’art. 118, comma 2, CGS, in quanto a base del procedimento vi sarebbe una denuncia incontestabilmente anonima formulata da un soggetto non identificato.

Secondo l’interpretazione che questa Corte ha dato dell’art. 118, comma 2, dell’attuale CGS e del previgente art. 32 ter, comma 3, primo periodo:

<<a) il documento anonimo così, come la segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il “denunciante”, non possono essere utilizzati come elementi di prova e non integrano neppure una notizia di illecito in senso proprio, la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa “fonte”, sicché del loro contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale;

b) deve nondimeno considerarsi legittima l’attività d’investigazione dell’organo inquirente finalizzata a verificare se dall’anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l’autore possono, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di “propria iniziativa” di una notizia di illecito sportivo>> (CFA, SS.UU., n. 18-2020/2021).

Si tratta di un orientamento conforme a quello elaborato dal giudice penale in relazione al combinato disposto degli artt. 240, 330, e 333 c.p.p., secondo cui la denuncia anonima non è notizia di reato, ma è in grado di stimolare una legittima attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione, appunto, di una notitia criminis (Cass. pen., Sez. IV, 28 aprile 2016, n. 39028; Cass. pen., SS. UU, 29 maggio 2008, n. 25932; Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 30313).

Il reclamante non contesta questi consolidati principi. Sostiene però che la ritenuta autonoma attività pre-procedimentale della Procura federale, valorizzata dal primo Giudice, si sarebbe esaurita nell’acquisizione di pubblicazioni comparse nei social media e della scheda anagrafica del signor Di Marco, cioè di elementi privi di reciproco collegamento funzionale e comunque inidonei a dimostrare l’esistenza di un illecito preliminare da cui muovere le indagini.

In contrario, intanto, può osservarsi che l’esposto è stato trasmesso alla Procura federale dal Comitato regionale, che è quindi identificabile come l’autore della notitia criminis.

In disparte da ciò, l’eccezione non è comunque fondata.

Come ha statuito questa Corte nell’interpretare la ricordata decisione delle Sezioni Unite, <<la qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell’illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede una doverosa attività pre-procedimentale che integri un convincimento, acquisito come proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore della mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte non qualificata: di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata rispetto a quella puramente enunciata, dando prova di una effettiva attivazione dei poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze ivi indicate, anche mediante meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tale da consentire una acquisizione “d’iniziativa” di una compiuta notizia di illecito, posta a base dei successivi deferimenti>> (CFA, Sez. I, n. 109/2020-2021).

Ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie.

Va sottolineato che l’originario messaggio di posta elettronica, anonimo o per meglio dire apocrifo, era accompagnato da allegati concernenti il perfezionamento di accordi fra il signor Di Marco, come direttore sportivo, e la ASD Football Club Montenero, e fra la ASD Pontinia Calcio e la Football Service Agency, nonché una dichiarazione dei signori Di Marco e Toledo Machado Robson circa l’imminente apertura della sede operativa dell’agenzia con l’elencazione dei servizi offerti agli utenti.

Ciò posto, è del tutto ragionevole che la Procura federale abbia proceduto ad acquisire le posizioni di tesseramento delle persone nominate nella segnalazione e la documentazione pubblicata sui social network inerente all’attività della Football Service Agency. Tale acquisizione, oltre a confermare i contenuti degli allegati all’esposto, ha consentito di determinare con esattezza la posizione nell’ambito federale dei soggetti coinvolti, chiarendo che al momento il signor Di Marco svolgeva attività per la ASD Football Club Montenero e il signor Machado Robinson era tesserato con la medesima società.

Svolta in tal modo la pre-istruttoria, che ha permesso di giungere a una autonoma valutazione dei fatti esposti, la Procura federale ha potuto concludere che “i fatti descritti nella denuncia anonima risultano essere circostanziati e che vi sono riscontri oggettivi già prima facie idonei ad avere contezza del contesto generale di operatività dei soggetti potenzialmente coinvolti”. Del tutto legittimamente, quindi, la Procura federale ha disposto l’avvio del procedimento disciplinare indicandone l’oggetto e avviando i necessari ulteriori accertamenti.

L’eccezione va perciò respinta.

Aggiunge il reclamante che nel corso di una parallela vicenda penale, relativa ad altri messaggi anonimi indirizzati a terzi e concernenti ancora il reclamante, il titolare dell’indirizzo di posta elettronica fonte della primitiva segnalazione sarebbe stato identificato nella persona del signor Tullio Fiaschetti, dirigente tesserato per la stagione sportiva in corso con la società ASD Virtus Faidi, che avrebbe agito per motivazioni personali al solo fine di screditarlo. Pertanto il signor Di Marco chiede la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Procura federale per l’audizione di quest’ultimo.

La richiesta – nei sensi di seguito indicati - non può essere accolta, nemmeno se intesa come richiesta di prova testimoniale ai sensi dell’art. 60, comma 1, CGS.

L’audizione del nuovo soggetto - presso la Procura federale o presso questa Corte - potrebbe al più gettare luce sui rapporti di questi con il signor Di Marco, ma non sarebbe suscettibile di incidere sulla valutazione dell’ampio corredo istruttorio già acquisito. Pertanto essa si porrebbe in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l’audizione rimane, comunque, eccezione - e del criterio di informalità cui esso è improntato (CFA, SS. UU., n. 64/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/20212022). E poiché dal materiale in atti non emerge la necessità di ampliare la platea dei testimoni (come invece occorrerebbe a norma del citato art. 60, comma 1, CGS), l’istanza istruttoria non può avere seguito.

La valutazione del comportamento che l’incolpato ascrive al signor Fiaschetti, in tesi tesserato della Federazione, non può che essere rimessa alla Procura federale, cui vanno trasmessi gli atti per conoscenza e per le eventuali iniziative di propria competenza.

Con il terzo motivo del reclamo, il signor Di Marco deduce l’illegittimità del deferimento, e conseguentemente della decisione impugnata, per violazione dell’art. 119 CGS. La prima proroga del termine di durata delle indagini sarebbe stata richiesta dalla Procura federale l’ultimo giorno utile (11 ottobre 2021) e autorizzata dalla Procura generale dello sport del CONI il successivo 13 ottobre. Il deferimento sarebbe perciò inammissibile o in subordine - e diversamente da quanto ha ritenuto il Giudice di primo grado - sarebbe inutilizzabile non solo l’attività istruttoria compiuta nell’intervallo fra richiesta e autorizzazione della proroga (che peraltro non risulta essersi svolta), ma tutta quella successiva alla proroga tardiva.

Il Collegio osserva che il motivo appare perplesso. Alla pag. 19 del reclamo i termini ex art. 119 CGS vengono considerati perentori. Alla pag. 20 il termine di proroga è considerato ordinario (recte: ordinatorio).

Il reclamante richiama anche giurisprudenza a suo dire chiara nel senso da lui sostenuto, ma questa citazione appare del tutto generica e senza indicazione di precedenti.

In disparte da tutto ciò, il motivo non ha base normativa.

L’art. 119, comma 5, CGS FIGC prescrive che “su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 [sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante] per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione”.

Analogamente, a norma dell’art. 47, comma 3, CGS CONI, “la durata delle indagini non può superare il termine previsto da ciascuna Federazione e comunque non superiore a sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell’autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”.

Le disposizioni ricordate sostanzialmente coincidono.

Esse stabiliscono che il termine di durata delle indagini, una volta prorogato, decorre dalla comunicazione dell’autorizzazione e che il mancato rispetto di detto termine comporta solo la inutilizzabilità degli atti compiuti successivamente.

A ben vedere, esse letteralmente neppure richiedono che la proroga debba essere richiesta a termine non scaduto, sebbene sembri corretto ritenere che la tempestività della richiesta sia condizione di legittimità della proroga.

Comunque sia di ciò, e al contrario di quanto deduce il signor Di Marco, né la norma endo-federale né quella eso-federale sono di ostacolo a che la proroga, se tempestivamente richiesta (come nel caso di specie), possa essere legittimamente accordata decorso un ragionevole intervallo di tempo, anche perché non si possono imputare alla Procura federale i tempi della risposta della Procura generale dello sport.

In più ampia prospettiva, infine, può essere utile ricordare che, nell’ambito delle fonti primarie dell’ordinamento, è nota (anche se non particolarmente commendevole) la prassi della proroga o differimento di termini legislativi già decorsi.

In definitiva, l’eccezione non merita accoglimento.

Con il quarto motivo del reclamo, il signor Di Marco sostiene l’illegittimità del deferimento, e conseguentemente della decisione, a seguito dell’avvenuta violazione dei termini previsti dall’art. 125 CGS per l’esercizio dell’azione penale (recte: disciplinare): sarebbe in particolare tardiva la notifica dell’atto di deferimento. In applicazione del comma 2 dell’articolo richiamato, il Tribunale territoriale avrebbe giudicato tempestivo il perfezionamento delle notifiche nei confronti di altri incolpati (i signori Fusco e Mantuano), dei quali il primo - come attestato dal TFT in un parallelo procedimento (ordinanza n. 34/2021-2022) - non avrebbe mai ricevuto una rituale notifica dell’avviso di conclusione delle indagini.

Il motivo è infondato.

Indipendentemente da come si debba valutare, nei confronti del signor Fusco, il mancato ricevimento nei termini dell’avviso di conclusione delle indagini, resta il fatto che: i) trattandosi di una pluralità di incolpati, il deferimento doveva essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall’ultimo termine assegnato; ii) la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini è stata notificata al signor Mantuano in data 11 febbraio 2022; iii) il termine di cui all’art. 123, comma 1, scadeva il 26 febbraio successivo; iv) il termine di cui all’art. 125 scadeva il 28 marzo; v) l’atto di deferimento è stato adottato il 7 marzo e notificato in pari data; vi) perciò è del tutto irrilevante che l’avviso di conclusione delle indagini (che dalla documentazione in atti risulta notificato via PEC al signor Di Marco il 29 dicembre 2021) indicasse come ultimo termine - a suo dire - il 22 gennaio 2022, termine che evidentemente presupponeva andate a buon fine nei confronti di tutti gli incolpati le notifiche che invece sono state forzatamente ripetute per i signori Fusco e Mantuano.

Come detto, l’eccezione va dunque respinta.

Nel merito della controversia, il reclamante sostiene l’infondatezza del deferimento e della decisione impugnata.

Il motivo non può essere accolto.

Al signor Di Marco viene rimproverata la violazione dei principi generali “della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”, previsti dall’art. 4, comma 1, CGS, nonché, nello specifico, la violazione dell’art. 32, comma 1, del medesimo Codice.

Il citato comma 1 si rivolge “ai dirigenti federali nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2” [cioè “[i] soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, [le] persone comunque addette a servizi delle società stesse e […] coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”) e fa loro divieto:

- “di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici” ;

- “nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati”.

La conseguenza della violazione del divieto, in entrambi i casi, è l’inefficacia degli atti conclusi in contrasto, che peraltro non viene in questione nel caso di specie.

La ratio della norma sta nell’esigenza di evitare indebite commistioni di ruoli e, soprattutto, conflitti di interessi fra tesserati o, comunque, soggetti che operano nell’ordinamento federale. E infatti, il divieto non opera quando le attività in linea di principio interdette “avvengano nell’interesse della propria società”.

Il Tribunale territoriale ha giudicato fondato l’addebito contestato ritenendo che dalle audizioni acquisite nel procedimento inquirente, dagli articoli di stampa e dal post pubblicati sulle piattaforme social risulterebbe che il signor Di Marco, assieme al signor Toledo Machado, mentre era tesserato per società federali, avrebbe posto in essere una vera e propria attività di intermediazione di calciatori per il tramite della Football Service Agency. Sarebbero emerse attività univocamente tese al reperimento di calciatori tesserati con altre società, alla loro promozione attraverso la pubblicazione di dati fisiognomici, ruoli ricoperti, età e caratteristiche tecniche, come pure al contatto con vari calciatori non appartenenti alle società per le quali il deferito era tesserato o agiva pur se non tesserato.

Va rilevato, per completezza, che né il signor Di Marco né la Football Service Agency risultano iscritti nel registro federale agenti sportivi.

L’atto di deferimento premette che il signor Di Marco avrebbe svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo - ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS - all’interno e nell’interesse della società ASD Pontinia nella stagione sportiva 2020-2021 e della ASD Football Club Montenero nella stagione 2021-2022.

Il reclamante sostiene che la non meglio definita attività, che gli viene imputata, sarebbe tanto generica da non consentire nemmeno una difesa.

La considerazione è smentita dagli atti di causa.

Per la stagione 2020-2021:

- il presidente della ASD Pontinia, signor Palmiro Malandruccolo, ha riferito che nella stagione 2020-2021 la società avrebbe instaurato una collaborazione con l’agenzia nella quale era coinvolto il signor Di Marco, che ne era verosimilmente il rappresentante; collaborazione poi risolta nel luglio del 2021 a seguito della scoperta della mancanza nell’agenzia dei necessari requisiti di abilitazione;

- la collaborazione fra società e agenzia è confermata da un articolo comparso sulla testata on line “tuttocalciopontino” in data 20 maggio 2021. Solo in sede di audizione il signor Malandruccolo ne ha disconosciuto il contenuto, ma ciò ha fatto evidentemente per ragioni difensive, in quanto è ben poco credibile che l’articolo non sia stato ben noto nell’ambiente calcistico locale, necessariamente ristretto (si vedano le dichiarazioni del signor Gallucci, presidente della ASD Latina, e del signor Favaretto, presidente della ASD Virtus Faidi), e, ove infondato, tempestivamente smentito.

Quanto alla stagione sportiva 2021-2022:

- il signor Di Marco ha affermato di avere prestato una consulenza esterna per ASD Football Club Montenero. Questa - egli ammette - potrebbe essere accostata all’attività di un direttore sportivo, attività che però non avrebbe effettivamente svolto;

- il presidente della medesima società, signor Stefano Zambellan, ha confermato un comunicato stampa emesso dalla società il precedente 6 aprile, che dava atto dell’avvenuta assunzione da parte del signor Di Marco della carica di direttore sportivo;

- il calciatore signor Alessandro Mantuano, tesserato per la ASD Football Club Montenero, ha dichiarato che il signor Di Marco appariva dall’esterno come il direttore sportivo della società e, pur non avendo alcun ruolo ufficiale, aveva in pratica allestito l’intera rosa della squadra;

In sintesi, tenuto conto che l’art. 2, comma 2, CGS, dà rilievo anche alle attività di mero fatto, nel senso che la “giurisdizione sportiva fa leva […] sulla obiettiva rilevanza per l’ordinamento federale della condotta posta in essere dal soggetto estraneo, formalmente, al sistema della FIGC” (CFA, SS. UU, n. 13/2019-2020, anche con riferimento al comma 1), appare evidente che l’incolpato rientra pienamente nella platea dei soggetti destinatari dei divieti posti dalla previsione del combinato disposto degli artt. 32, comma 1, e 2, comma 2, CGS.

Il reclamante sostiene ancora che dagli atti del procedimento non sarebbero emersi, come invece avrebbero dovuto, né la contrattazione con le società al fine di “piazzare” i giocatori, né lo scambio economico in suo favore.

Benché vada atto che l’indagine non ha accertato alcun rapporto economico sottostante all’attività, sembra irrealistica l’affermazione del signor Di Marco, secondo cui per egli non avrebbe percepito alcun compenso.

Per sua espressa dichiarazione, egli è titolare dell’agenzia in oggetto. E non è ragionevolmente sostenibile che l’attività di tale agenzia - come appare da svariate notizie pubblicate dal quotidiano on line “tuttocalciopontino.com” - non richieda una vera e propria organizzazione imprenditoriale con le caratteristiche tipiche della stessa e possa sorreggersi sulla base di soli rimborsi spese. E ciò se solo si considera che: l’agenzia ha sede in una pubblica via; -- recluta calciatori e allenatori per la propria “scuderia”; ha un responsabile per le trattative con i Paesi esteri; ha contatti con club anche professionistici; offre mediazioni sportive, acquisizione di calciatori, consulenze legali, perfezionamento tecnico sul campo, gestione totale dei calciatori, gestione a r e a scouting, preparazione atletica sul campo affiancata da professionisti del settore (messaggio WhatsApp da “tuttocalciopontino”, in atti).

Il reclamante sostiene di avere svolto un’attività di semplice scouting.

Neppure questo rilievo può essere accolto.

In primo luogo, da un articolo web del 13 marzo 2021 si legge dell’avvenuta acquisizione da parte della Football Service Agency della figura, ancora mancante, dello scouting, nella persona del signor Pino Fusco (destinatario peraltro, come detto, di un separato procedimento disciplinare).

Basterà inoltre osservare che:

- il signor Francesco Parente, presidente della ASD Virtus San Michele e Donato, ha dichiarato di conoscere il signor Di Marco come procuratore che avrebbe costituito un serbatoio di calciatori, proposti a diverse società; in particolare, il signor Di Marco avrebbe avuto rapporti con varie società professionistiche fra cui il Latina Calcio;

- il calciatore signor Marco Zaccaria ha ricordato di essersi tesserato per la ASD Football Club Montenero nel 2021 su indicazione del signor Di Marco nell’aprile del 2021(quando cioè ancora non si era risolto il rapporto di collaborazione di questi con la ASD Pontinia); inoltre sempre tramite il signor Di Marco avrebbe sostenuto un provino, oltre che per la società Pontinia, per la società Monterosi;

- il calciatore signor Augusto Christofer Emilio Fiammenghi ha affermato che, prima di tesserarsi per la ASD Football Club Montenero, avrebbe sostenuto insieme con altri ragazzi, tramite il signor Di Marco, un provino con la società Castelluccio, in Basilicata;

- il calciatore signor Moussa Rafael Cissè ha dichiarato di avere anch’egli sostenuto un provino con la società Castelluccio tramite il signor Di Marco;

- il calciatore signor Manuel Romani ha ricordato di avere sostenuto un provino con la società Monterosi su indicazione del signor Di Marco;

- il calciatore signor Matteo Colesanti ha affermato di essere stato indirizzato presso la società Terracina dal signor Di Marco.

Ma anche a voler prescindere, in via di pura ipotesi, dalle risultanze delle audizioni dei tesserati, l’attività di intermediazione in favore di società diverse e altre da quelle di appartenenza o riferimento dell’incolpato (ASD Pontinia e ASD Football Club Montenero) trova conferma in numerosi articoli apparsi sul quotidiano web “tuttocalciopontino.com”, nessuno dei quali è stato smentito dall’incolpato e che, in ragione di un tenore spesso enfatico e promozionale, sembrano verosimilmente inspirati proprio da costui.

Si vedano per tutti gli articoli del:

- 18 gennaio 2021 (trasferimento di un giocatore assistito dall’agenzia dalla società Reggina alla società Latina);

- 22 gennaio 2021 (trasferimento di un altro calciatore dalla società Vigor Perconti alla società Latina);

- 23 gennaio 2021 (acquisto di quattro giocatori dell’agenzia da parte del Latina);

- 4 febbraio 2021 (due giocatori dell’agenzia in prova all’Empoli);

- 7 febbraio 2021 (diverse richieste per un giocatore proveniente dalla Lazio);

-11 febbraio 2021 (imminente proposta di propri calciatori a società di serie B, C e D);

- 6 marzo 2021 (imminente prova di due giocatori presso le società Empoli e Crotone Calcio);

- 14 marzo 2021 (aggregato alla prima squadra della società Latina Calcio un giocatore dell’agenzia);

- 9 aprile 2021 (acquisizione di due giocatori della società Viterbese e prospettive di trasferimento in società della serie D campana e dell’Eccellenza Lazio);

- 10 aprile 2021(acquisizione di un agente come responsabile per le trattative con i Paesi esteri e avvio di collaborazione con le società Chievo, Monza, Sampdoria, Spal, Pescara, Cagliari e Cosenza);

- 11 maggio 2021 (collaborazione con la società Empoli Calcio e provino di giocatore presso la società Monterosi);

- 12 maggio 2021 (prova di un calciatore presso la società Monterosi);

- 14 maggio 2021 (prova di un calciatore presso la società Empoli);

- 18 maggio 2021 (prova di due calciatori, accompagnati anche dal signor Di Marco, presso la società Empoli);

- 21 maggio 2021 (stage di cinque ragazzi presso la società Monterosi);

- 27 maggio 2021 (partecipazione di due ragazzi al raduno della società Pisa Calcio);

- 5 giugno 2021 (richiesta di sei calciatori da parte della società FC Castelluccio);

- 13 giugno 2021 (l’agenzia prova di un calciatore presso la società Pisa Sporting Club);

- 31 luglio 2021 (avvenuta stipula di un contratto da parte di tre calciatori con la società FC Aprila Racing Club);

- 7 agosto 2021 (collocamento di sette ragazzi fra le società Pontinia, Aprila e altre ancora da definire);

Si tratta di dichiarazioni dalle quali risulta con chiarezza l’attività svolta dall’agenzia.

In sintesi, dal cospicuo materiale istruttorio acquisito risulta evidente che il signor Di Marco, personalmente o tramite la Football Service Agency, ha svolto l’attività di intermediazione sportiva che gli viene imputata, con l’instaurazione di contatti volti al trasferimento di giocatori, organizzazione e partecipazione a raduni in favore di società anche diverse da quelle di appartenenza o comunque di riferimento.

In conclusione, non può sussistere alcun ragionevole dubbio sulla fondatezza del deferimento e sulla responsabilità disciplinare del deferito nei termini di cui si è detto.

In via subordinata, il reclamante chiede il riconoscimento delle attenuanti per giungere a una riduzione della misura della sanzione irrogata anche al di sotto del limite edittale, invocando a tal fine un precedente a suo dire relativo a una vicenda simile se non più grave.

Neppure questa richiesta può essere accolta.

Fermo restando che la commisurazione in concreto della sanzione è rimessa al libero apprezzamento del giudice, in relazione a circostanze di fatto che ben difficilmente coincidono, il Collegio osserva che:

- nessuna possibile attenuante è stata specificata, né può valere allo scopo l’asserita, e non provata, collaborazione prestata dal signor Di Marco in un diverso procedimento disciplinare pendente, circostanza questa succintamente esposta in udienza dalla difesa dell’incolpato;

- il precedente considerato di rilievo è richiamato in termini del tutto generici e nessun elemento utile viene offerto per valutare se esso possa essere acquisito come metro di raffronto. Il CU n. 230/AA del 18 gennaio 2021, che il deferito richiama, non risulta pertinente.

Dalle conclusioni che precedono discende la reiezione del reclamo con conferma della decisione impugnata.

Per quanto osservato in precedenza, gli atti vanno trasmessi alla Procura federale per conoscenza e per le eventuali iniziative di competenza.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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